Provvedimento del 20/03/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento fissa le misure percentuali massime del credito d'imposta richiesto nel 2014 per costi sostenuti nel 2012 e 2013 dai soggetti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Stabilisce inoltre che il credito è utilizzabile in compensazione solo tramite F24 telematico, con controlli automatizzati e scarto dei modelli irregolari.
Credito d'imposta per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma 2012: definizione delle percentuali massime spettanti
Credito d'imposta per soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
Il provvedimento definisce le misure percentuali massime del credito d'imposta spettante alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno presentato domanda nel 2014 per costi agevolabili sostenuti negli anni 2012 e 2013. Disciplina anche le modalità di utilizzo del credito in compensazione e richiama il quadro normativo e procedurale di riferimento.
Oggetto e finalità
Il documento riguarda il credito d'imposta istituito dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'intervento serve a determinare la percentuale massima effettivamente spettante sulle richieste presentate nel 2014, in rapporto alle risorse disponibili.
Soggetti beneficiari e presupposti
Il credito spetta ai soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale o operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma. Il beneficio riguarda i soggetti che, a causa dell'evento sismico, hanno subito:
- distruzione o inagibilità dell'azienda;
- distruzione dello studio professionale;
- distruzione di attrezzature o macchinari utilizzati per l'attività.
Misure percentuali del credito d'imposta
Il provvedimento stabilisce le percentuali massime da applicare al credito richiesto nel 2014 per i costi agevolabili sostenuti:
- anno 2012: 100% del credito d'imposta richiesto;
- anno 2013: 65,0934% del credito d'imposta richiesto, con troncamento dell'importo risultante alla seconda cifra decimale.
Per i costi del 2012, la misura del 100% deriva dal fatto che le risorse stanziate per il 2013, pari a euro 9.873.019, risultano sufficienti a coprire integralmente le richieste validamente presentate. Per i costi del 2013, la percentuale è calcolata sul rapporto tra le risorse stanziate per il 2014, pari a euro 9.447.608, e il credito complessivamente richiesto, pari a euro 14.513.908.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d'imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. L'utilizzo deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a pena di scarto dell'operazione di versamento.
L'utilizzo è consentito a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Controlli e scarto dei modelli F24
L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Il modello viene scartato nei seguenti casi:
- se il contribuente non ha validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito;
- se l'importo del credito utilizzato in compensazione supera l'ammontare spettante ai sensi del provvedimento.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite una ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Quadro normativo richiamato
Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti atti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito dalla legge 27 giugno 2014, n. 93;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2014;
- provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2014.
Profili procedurali e pubblicazione
Il provvedimento si inserisce nella sequenza di atti che ha disciplinato la richiesta del credito, la sospensione e la riapertura dei termini di presentazione delle domande nel 2014. La pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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