Provvedimento del 31/03/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento modifica le disposizioni precedenti e stabilisce che, per l’anno 2014, le pubbliche amministrazioni e le amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione delle operazioni IVA rilevanti, mentre per i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 633/1972 resta esclusa la comunicazione delle operazioni attive sotto 3.000 euro al netto IVA.
Esclusioni 2014 dalla comunicazione delle operazioni IVA rilevanti
Modifiche alle modalità e ai termini della comunicazione IVA all’Anagrafe tributaria
Il provvedimento interviene sui precedenti atti del 2 agosto 2013 e del 5 novembre 2013 in materia di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA. Per l’anno 2014 introduce specifiche esclusioni dall’adempimento, al fine di semplificare gli obblighi per alcune categorie di soggetti.
Esclusioni previste per l’anno 2014
Il documento dispone due esclusioni principali per il 2014:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista dal provvedimento del 2 agosto 2013;
- i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.
Ragioni dell’intervento
Le motivazioni richiamano due interventi normativi rilevanti:
- il decreto del MEF 3 aprile 2013, n. 55, che ha disciplinato la fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni, rendendo operative dal 6 giugno 2013 le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica;
- il decreto del MEF 20 febbraio 2015, attuativo delle nuove regole sullo split payment previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il provvedimento evidenzia che tali amministrazioni devono adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e contabilizzazione dei flussi elettronici, nonché per il versamento all’erario dell’IVA dovuta dai fornitori. In questo contesto, l’esclusione dall’adempimento viene giustificata come misura di progressiva semplificazione e di alleggerimento degli oneri a carico degli enti pubblici.
Conferma dell’esclusione per alcune operazioni attive
Per i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n. 633/1972, l’esclusione dalla comunicazione delle operazioni attive sotto 3.000 euro al netto IVA viene ribadita anche per il 2014. Il documento specifica che tale esclusione era già stata prevista per gli anni 2012 e 2013, anche in considerazione delle difficoltà operative segnalate dagli operatori tramite le associazioni di categoria.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 67 e 68;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate e Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 209-213 e comma 361;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 629, lettera b);
- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 21;
- legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 1, comma 2;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, articolo 3, commi 2-bis e 3;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 17-ter, 22 e 74-ter;
- decreto MEF 20 febbraio 2015;
- decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013;
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 5 novembre 2013, del 2 agosto 2013 e del 22 dicembre 2010.
Pubblicazione ed efficacia
Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244/2007. Il provvedimento è datato Roma, 31 marzo 2015.
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