Provvedimento del 31/03/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina l’accesso alla collaborazione volontaria per i residenti nel Comune di Campione d’Italia con attività costituite o detenute in Svizzera, confermando l’esonero da alcuni obblighi dichiarativi e l’inapplicabilità del raddoppio dei termini in presenza delle condizioni previste. Per quanto non regolato, richiama il provvedimento AE del 30 gennaio 2015 n. 13193.
Disposizioni sulla voluntary disclosure per i residenti di Campione d'Italia con attività in Svizzera
Disposizioni di attuazione per i residenti di Campione d’Italia
Il provvedimento detta regole specifiche per l’applicazione della procedura di collaborazione volontaria ai residenti nel Comune di Campione d’Italia in relazione alle attività costituite o detenute in Svizzera. L’intervento tiene conto della particolare collocazione geografica del Comune e coordina l’esonero già previsto da alcune formalità dichiarative con la possibilità di emersione volontaria degli imponibili.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i residenti nel Comune di Campione d’Italia e gli imponibili riferibili ad attività costituite o detenute in Svizzera. Il provvedimento precisa che tali soggetti possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
Sono ricompresi:
- disponibilità derivanti da redditi di lavoro;
- trattamenti pensionistici;
- altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera;
- i relativi impieghi in investimenti e attività finanziarie detenute presso istituti elvetici;
- i redditi derivanti, a qualunque titolo, dalla dismissione o utilizzazione di tali attività.
Procedura di collaborazione volontaria
Il provvedimento consente ai residenti di Campione d’Italia di accedere alla voluntary disclosure per far emergere gli imponibili riferibili alle attività estere indicate, anche se per tali fattispecie essi beneficiano già dell’esonero dagli obblighi di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.
In sostanza, il documento chiarisce che l’esonero da alcuni obblighi formali non impedisce l’utilizzo della procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare le posizioni fiscali connesse alle attività svizzere.
Esclusione del raddoppio dei termini
Nei confronti dei residenti nel Comune di Campione d’Italia non si applica il raddoppio dei termini previsto dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, quando ricorrono le condizioni indicate nel punto 1 del provvedimento.
Coordinamento con la disciplina generale
Per gli aspetti non disciplinati dal presente atto, si rinvia al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015, n. 13193, relativo all’approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale.
Motivazioni e quadro normativo richiamato
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 5-quater, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, introdotto dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante misure per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero e per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale.
La motivazione evidenzia che la norma primaria richiede specifiche disposizioni per gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti di Campione d’Italia.
Chiarimenti sugli obblighi dichiarativi e decorrenza
Il testo ricorda che i residenti di Campione d’Italia sono già esclusi dall’obbligo di compilazione del modulo RW di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, limitatamente alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da:
- redditi di lavoro;
- trattamenti pensionistici;
- altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 38, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, tale esonero è esteso anche agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Svizzera dai residenti campionesi.
La predetta esclusione si applica agli adempimenti dei contribuenti a decorrere dal periodo d’imposta 2009, restando fermo l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri nei relativi quadri reddituali del modello UNICO.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento è datato Roma, 31 marzo 2015, ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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