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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13345/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello con censure principali: 1) mancata sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 (la ricorrente si sarebbe avvalsa del CAF e non avrebbe consapevolmente dichiarato falsamente la residenza decennale); 2) vizio di motivazione e difetto degli elementi oggettivi per la fattispecie di truffa (art. 640 c.p.) con doglianza di possibile assorbimento/concorsualità tra art. 7 d.l. 4/2019 e art. 640 c.p.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio per la ritenuta continuazione. Inoltre la difesa ha invocato la rilevanza della sentenza CGUE 29 luglio 2024 (C-112/22 e C-223/22) che ha ritenuto illegittimo il requisito della residenza decennale per i soggiornanti di lungo periodo ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza.

La decisione

La Corte di legittimità, richiamando la sentenza della Corte di giustizia e adottando una lettura conformativa/interpretazione conforme al diritto dell'Unione, ha ritenuto che per i cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo il requisito decennale di residenza non possa essere applicato nella misura in cui determina una discriminazione indiretta. Alla luce di ciò la Corte ha ritenuto neutralizzato l'elemento impeditivo costituito dalla dichiarazione sulla residenza decennale e ha pronunciato l'assoluzione della ricorrente con la formula "perché il fatto non sussiste" relativamente al reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019. Inoltre, la Corte ha concluso che, una volta venuto meno il carattere indebito del beneficio (ossia la ricorrente avrebbe avuto titolo ad accedervi), manca anche l'elemento dell'ingiustizia del profitto necessario per la configurazione della truffa (art. 640 c.p.), con conseguente non configurabilità anche di tale reato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 (convertito in l. 26/2019)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3 [Reddito di cittadinanza], rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni

    La Corte ha applicato una lettura conforme al diritto UE: se il requisito nazionale (residenza decennale) è incompatibile con il diritto dell'Unione per i soggiornanti di lungo periodo, la dichiarazione falsa su tale requisito non integra il reato perché viene meno l'elemento dell'indebito

  • art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la truffa aggravata richiede l'ingiusto profitto/il danno; se, per effetto dell'interpretazione conforme al diritto UE, il beneficiario aveva titolo al sussidio, viene meno l'ingiustizia del profitto e quindi la fattispecie non si configura

  • art. 640-bis cod. pen.

    Richiamata in ordine alla qualificazione originaria delle condotte ma esclusa come fattispecie più aderente rispetto all'art. 640 comma 2 n.1, trattandosi quest'ultima della fattispecie astrattamente riconducibile alle erogazioni assistenziali

  • Direttiva 2003/109/CE, art. 11, par. 1, lett. d)

    La Corte di Giustizia ha interpretato tale disposizione come ostativa a una normativa nazionale che subordina l'accesso a prestazioni sociali al requisito dei 10 anni di residenza per i soggiornanti di lungo periodo; la Cassazione ha seguito tale orientamento per l'interpretazione conforme

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    ha abrogato l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2024

    La disposizione legislativa è rilevante per la temporalità dell'applicazione della norma: l'art. 7 resta applicabile ai fatti commessi fino al 31.12.2023, quindi la questione è efficace per i fatti del processo

  • D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazioni)

    Richiamato in relazione alle dichiarazioni rese in autocertificazione nella domanda di reddito di cittadinanza; la Corte osserva che l'esibizione di documenti (es. carta d'identità) non prova automaticamente la veridicità del requisito decennale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 49686/2023; Sez. 2 n. 23265/2024 El Hadraoui)

    Le Sezioni Unite hanno qualificato l'art. 7 d.l. 4/2019 come reato di pericolo concreto finalizzato a proteggere risorse destinate al reddito di cittadinanza; la giurisprudenza recente chiarisce elementi soggettivi (dolo) ed effetto dell'ignoranza della legge penale

Massime di principio

  • Se una disposizione nazionale che condiziona l'accesso a prestazioni sociali è incompatibile con il diritto dell'Unione (sentenza CGUE), il giudice nazionale deve cercare un'interpretazione conforme e, se impossibile, non applicare la norma incompatibile; ciò può neutralizzare la rilevanza penale della falsa dichiarazione basata su quel requisito
  • Per i reati legati all'ottenimento di prestazioni sociali la configurazione della truffa richiede l'ingiusto profitto: se, per effetto di interpretazione conforme al diritto UE, il beneficiario aveva titolo al beneficio, manca l'elemento dell'ingiustizia e quindi la truffa non si configura
  • L'errore o l'ignoranza della normativa amministrativa che disciplina l'accesso al beneficio difficilmente esclude il dolo per i reati speciali (art. 7 d.l. 4/2019); tuttavia, la presenza di uno specifico motivo che renda la norma nazionale incompatibile con il diritto UE può cambiare la valutazione di rilevanza penale
  • La semplice assistenza di un CAF o patronato nella compilazione della domanda non esclude di per sé la responsabilità penale: va valutato se l'agente aveva consapevolezza e finalità di ottenere indebitamente il beneficio
  • Prima di imputare concorsi fra norme (art. 7 vs art. 640 c.p.) il giudice deve verificare la natura degli illeciti (reato di pericolo vs reato di evento) e l'eventuale consunzione: se viene meno l'indebito, decade anche la base dell'accusa di truffa
  • Verificare sempre la temporalità normativa (abrogazioni, clausole di salvezza) e l'applicazione retroattiva favorevole: norme abrogate o pronunce UE sopravvenute possono favorire l'imputato per fatti anteriori

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