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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Matera che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006. L’accertamento recuperava a tassazione 3.010 euro di reddito e 1.032 euro di IVA, ritenendo inesistenti le operazioni documentate da tre fatture emesse dalla società T P e C. s.n.c., qualificata come società cartiera. L’Ufficio ha contestato sia l’incompletezza della CTU, che non aveva esaminato tempestivamente alcuni documenti contabili, sia l’inesistenza delle operazioni: i vettori indicati nelle fatture avevano negato di aver effettuato i trasporti e la società emittente non risultava aver acquistato o detenuto la maggior parte dei materiali fatturati.

La decisione

La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valido e sufficientemente dettagliato l’avviso di accertamento, che incorporava gli elementi essenziali del processo verbale di constatazione, e ha considerato attendibili le dichiarazioni dei vettori. La contabilità formalmente regolare e i pagamenti delle fatture non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’effettività delle operazioni, a fronte della prova dell’inesistenza dei trasporti e della mancata disponibilità dei materiali da parte della società emittente. È stato quindi confermato il recupero fiscale. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del Codice civile

    È onere del contribuente che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della deduzione dell’IVA correlativamente indicata, fornire la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni.

    Quando l’Amministrazione fornisce elementi attendibili che fanno presumere l’inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente dimostrare concretamente che le operazioni sono realmente avvenute. La sola regolarità formale della contabilità o l’avvenuto pagamento delle fatture non è sufficiente.

  • Principi della Corte di Cassazione in materia di fatture per operazioni inesistenti

    Cass. n. 9108/2012, n. 12802/2011, n. 2598/2010 e n. 9958/2008.

    L’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e affidabili idonei a contestare l’effettività delle operazioni; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la concreta esecuzione delle cessioni o prestazioni e la loro riferibilità all’attività d’impresa.

Massime di principio

  • In presenza di fatture formalmente regolari, l’Amministrazione può contestarne la deducibilità se emergono elementi concreti che ne dimostrano o fanno presumere l’inesistenza sostanziale.
  • La prova dell’effettività dell’operazione può richiedere documentazione coerente su ordini, consegne, trasporti, disponibilità dei materiali, pagamenti e registrazioni contabili; il pagamento della fattura, da solo, non dimostra che la prestazione sia stata eseguita.
  • Le dichiarazioni dei trasportatori e l’analisi degli acquisti e delle rimanenze del fornitore possono costituire elementi probatori rilevanti per escludere la reale esecuzione delle cessioni.
  • Se il fornitore non risulta avere acquistato o posseduto i beni successivamente fatturati, tale circostanza può sostenere la contestazione di fatture per operazioni inesistenti.
  • La documentazione prodotta tardivamente può avere efficacia limitata, soprattutto quando non sia stata sottoposta al contraddittorio tecnico o non sia idonea, comunque, a superare gli elementi oggettivi raccolti dall’Amministrazione.
  • Per contestare efficacemente un accertamento è necessario dimostrare non solo la regolarità contabile, ma anche la concreta esistenza, esecuzione e coerenza economica delle operazioni contestate.

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