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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12820/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato due avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015, recuperando a tassazione un maggior reddito presunto calcolato sul valore delle immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio, in applicazione della disciplina delle cd. società di comodo. I giudici di merito avevano respinto i ricorsi della società, ritenendo non dimostrato che gli immobili di proprietà fossero "in corso di costruzione". In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo: la cessione gratuita di aree al Comune di Rogno, che secondo la ricorrente non avrebbe natura liberale ma sarebbe assimilabile a un pagamento traslativo e costituirebbe elemento idoneo a supportare la tesi dell'attività edificatoria del lotto e, quindi, a soddisfare l'onere probatorio sulla non applicabilità della disciplina delle società di comodo. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società contribuente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha disposto nulla sulle spese, non avendo l'Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per la gestione camerale della proposta di definizione anticipata e della successiva istanza di decisione della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che la norma non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché opera soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    citato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, se la controparte non ha svolto attività difensiva, può disporsi la compensazione implicita delle spese con statuizione di "nulla sulle spese".
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo una misura eccezionale e di stretta interpretazione limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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