Deliberazione n. 780 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Telegram, YouTube e LinkedIn, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, ove il contenuto sia acquisito in chiaro, ne prescrivono la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento conclude con la ratifica delle determinazioni d’urgenza già trasmesse ai gestori.
Ratifica di misure d'urgenza nei confronti di Telegram, Google/YouTube e LinkedIn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure d’urgenza per la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Telegram, YouTube e LinkedIn, in relazione a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy su materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti e a decidere entro quarantotto ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram, YouTube e LinkedIn. Il materiale segnalato è stato trasmesso in formato hash, secondo quanto indicato nel provvedimento.
Misure d’urgenza adottate
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 487-489 del 10 dicembre 2025, con cui ha disposto:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale
Con il provvedimento del 18 dicembre 2025, il Garante ratifica formalmente i provvedimenti d’urgenza nn. 487/2025, 488/2025 e 489/2025 adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e Linkedin Ireland Unlimited Company. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure urgenti e conservative finalizzate a prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazione e presupposti normativi
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi di cd. revenge porn e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Telegram, YouTube e LinkedIn. Il Garante richiama la disciplina speciale introdotta dall’art. 144-bis, che consente di intervenire entro quarantotto ore dalla segnalazione.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 487-489 del 10 dicembre 2025. Tali atti hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e hanno prescritto la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro.
Misure imposte ai gestori delle piattaforme
Le società destinatarie delle determinazioni sono state tenute a: impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione; conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, ai soli fini probatori; adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 18 dicembre 2025, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 487/2025, 488/2025 e 489/2025 adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e Linkedin Ireland Unlimited Company.
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