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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23068/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente con prova del pagamento della prima rata e dell'assenza di ulteriori istanze delle parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le abbiano anticipate, come per legge.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento notificato il 16 dicembre 2014, con il quale veniva recuperato a tassazione un reddito ritenuto non dichiarato sulla base di scostamenti rilevati con metodo sintetico rispetto agli importi dichiarati. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre in appello l'atto impositivo era stato esaminato dalla CTR in un giudizio nel quale il contribuente riferisce di aver trasmesso le controdeduzioni a mezzo raccomandata, senza che gli fosse però comunicato il decreto di fissazione dell'udienza; successivamente egli sarebbe venuto a conoscenza dell'esito sfavorevole dell'appello solo tramite un avviso di pagamento, rilevando anche che le controdeduzioni non erano state acquisite e che era stato dichiarato contumace. Proposto ricorso per cassazione, il contribuente ha poi presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 185 ss., L. n. 197/2022, depositando la prova del pagamento della prima rata. Poiché non risultavano ulteriori istanze delle parti, la Corte ha rilevato la ricorrenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 62 bis, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato solo per indicare che il contribuente aveva ottenuto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata dalla CTR

  • art. 1, commi 185 ss., L. n. 197/2022

    consente la definizione agevolata della controversia, cui il contribuente ha aderito

  • art. 1, comma 197, secondo periodo, L. n. 197/2022

    in presenza dei presupposti della definizione agevolata, impone la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

Massime di principio

  • La presentazione di una valida istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, accompagnata dalla prova del versamento della prima rata ove previsto, determina la cessazione della materia del contendere e impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Quando la legge sulla definizione agevolata prevede l'estinzione del processo al ricorrere di determinati presupposti, il giudice deve limitarsi a verificarne la sussistenza, senza esaminare il merito delle censure proposte nel ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, secondo la disciplina di legge richiamata dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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