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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposta unica sulle scommesse sportive - Gestore di un centro di trasmissione dati - Legittimazione passiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento n. M03080000092U, notificato il 29 novembre 2012, relativo all’imposta unica sulle scommesse per il 2008. L’Ufficio gli contestava di avere svolto, senza concessione, attività di raccolta di scommesse per conto di un bookmaker con sede a Innsbruck: avrebbe messo a disposizione locali e apparecchiature, ricevuto le proposte di gioco, incassato le somme e consegnato i titoli per la riscossione. Il contribuente sosteneva invece di essersi limitato alla trasmissione di dati e alla messa a disposizione della connessione Internet; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, l’incostituzionalità e l’irretroattività della legge n. 220/2010 e la responsabilità solidale del bookmaker estero. In subordine chiedeva la rideterminazione dell’imposta e la riduzione delle sanzioni. L’accertamento era stato quantificato induttivamente, per mancata produzione della documentazione richiesta, in euro 22.826,26 d’imposta, euro 6.847,88 di sanzioni ed euro 3.346,23 d’interessi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza del 21 novembre 2014, ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla carenza di legittimazione passiva: le attività concretamente svolte dal CTD rientravano nella nozione ampia di gestione di scommesse, anche per conto terzi e senza concessione. Ha chiarito che la decisione non si fondava sull’esistenza di una condanna penale. Ha inoltre respinto la contestazione di irretroattività e d’incostituzionalità, qualificando l’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010 come norma di interpretazione autentica, efficace ex tunc e chiarificatrice di un presupposto d’imposta già esistente. L’appello è stato respinto integralmente; le spese del grado sono state compensate. Nel testo non risulta una decisione autonoma sulla richiesta subordinata di rideterminazione dell’imposta e delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998, come modificati dalla legge n. 220/2010

    La pronuncia impugnata ricostruisce correttamente e compiutamente il quadro normativo di riferimento, avendo chiarito come debbano considerarsi soggetti di imposta coloro i quali gestiscono, pur in assenza di titolo abilitativo, sia in via diretta che per conto di terzi e con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi o scommesse di ogni tipo.

    È soggetto all’imposta unica chi gestisce scommesse anche senza concessione, per conto di terzi e mediante strumenti telematici. La disposizione comprende anche chi, pur senza essere il bookmaker, fornisce un contributo operativo alla raccolta e ne trae profitto.

  • Art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010

    In virtù di ciò, essa manca dei caratteri di innovatività tipici della norma di legge poiché non si pone l'obiettivo di introdurre un nuovo presupposto applicativo ma si limita a specificare la portata di quello già esistente che, pertanto, non viene modificato ma chiarito nella sua originaria formulazione.

    La disposizione è qualificata come interpretazione autentica: chiarisce la portata originaria della disciplina, senza introdurre un nuovo presupposto impositivo, e opera ex tunc secondo quanto affermato dalla sentenza.

Massime di principio

  • Per stabilire chi sia soggetto all’imposta sulle scommesse conta l’attività concretamente svolta, non soltanto la titolarità della concessione o la qualificazione formale del rapporto con il bookmaker. Anche un CTD può essere assoggettato se concorre in modo operativo alla raccolta.
  • La mera trasmissione telematica non esclude di per sé l’imponibilità quando il gestore mette a disposizione locali e strumenti, riceve le giocate o il denaro e rilascia documenti necessari alla riscossione.
  • La raccolta per conto di un bookmaker estero non esclude l’applicazione del tributo italiano se la puntata è effettuata e accettata in Italia; la sentenza collega la territorialità al luogo della giocata e della sua accettazione.
  • L’accertamento tributario può fondarsi sulle caratteristiche concrete dell’attività senza dipendere dall’esito di un procedimento penale: in questo caso la CTR ha precisato che il primo giudice non aveva basato la decisione su una condanna penale.
  • Secondo la decisione, una norma qualificata come interpretazione autentica e dichiarata efficace ex tunc chiarisce il significato della disciplina originaria e può applicarsi anche a periodi precedenti alla sua entrata in vigore.

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