Cassazione Civile, Ordinanza n. 21412/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un debitore esecutato aveva chiesto la sospensione di una procedura esecutiva; il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza e il tribunale, in sede di reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., aveva confermato quel rigetto. Il debitore ha quindi proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale. Nel corso del giudizio di legittimità è stata formulata una proposta di definizione accelerata che rilevava la manifesta inammissibilità del ricorso; successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese. La controparte costituita ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia rituale del ricorrente, nonostante la rinuncia sia intervenuta dopo l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. Ha però negato la compensazione delle spese, osservando che le controparti non avevano aderito alla richiesta e che il ricorso era originariamente manifestamente inammissibile; perciò ha condannato il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione della disciplina sulle spese aggravate/di cui all'art. 96 c.p.c. richiamata dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., e ha escluso anche l'ulteriore contributo unificato, perché l'estinzione non integra i presupposti per tale versamento.
Norme richiamate
art. 624 c.p.c.
richiamato come base del reclamo in materia di sospensione dell'esecuzione
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato come norma del procedimento di reclamo
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per gli effetti sulla liquidazione delle spese in caso di decisione conforme alla proposta
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
art. 96 c.p.c.
la Corte esclude che trovi applicazione quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia rituale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la declaratoria di estinzione non integra i presupposti applicativi
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato originario
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
"quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96"
la Corte precisa che tale meccanismo non opera quando la definizione del giudizio avviene per estinzione a seguito di rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente formulata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità anche quando intervenga dopo la richiesta di decisione presentata a seguito di proposta ex art. 380-bis c.p.c.
- La compensazione delle spese non può essere disposta se le controparti non vi aderiscono e, inoltre, non è giustificata quando il ricorso risulti ab origine manifestamente inammissibile.
- La disciplina che collega la decisione conforme alla proposta alla possibile applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c. non si estende al caso in cui il giudizio si chiuda per estinzione conseguente a rinuncia.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità non costituisce presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
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