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Legge

L.R. Puglia 30/2006

Istituzione del Parco naturale regionale 'Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 30/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Puglia il Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, ne delimita l’area, individua l’ente gestore e fissa finalità, divieti e strumenti di pianificazione. Prevede un regime transitorio con ulteriori limitazioni fino all’approvazione del piano, oltre a specifiche deroghe e salvezze per attività e titoli già esistenti.

Istituzione del Parco naturale regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase

Istituzione del Parco naturale regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase

La legge istituisce, per il territorio della Regione Puglia, il Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”. Il provvedimento disciplina perimetrazione, finalità di tutela, gestione, divieti, deroghe transitorie e strumenti di pianificazione dell’area protetta.

Ambito territoriale e perimetrazione

Il parco comprende i territori dei comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase. I confini risultano dalla cartografia in scala 1:25.000 allegata alla legge, parte integrante dell’atto, depositata presso l’Assessorato regionale all’ecologia e presso la sede dell’ente gestore.

La legge prevede inoltre che i confini siano resi visibili con apposita tabellazione, a cura dell’ente di gestione e con finanziamento regionale.

Finalità dell’area protetta

Le finalità istitutive del parco sono orientate alla conservazione e al recupero degli equilibri naturali e paesaggistici dell’area costiera e dell’entroterra interessato. In particolare, la disciplina mira a:

  • conservare e recuperare biocenosi, specie animali e vegetali e habitat di interesse comunitario;
  • salvaguardare valori paesaggistici, equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
  • tutelare i beni storico-architettonici;
  • recuperare la funzionalità del sistema costiero e della vegetazione autoctona, con particolare riferimento alla Quercus macrolepis;
  • monitorare inquinamento e indicatori biologici;
  • favorire infrastrutture per la mobilità lenta;
  • promuovere educazione, formazione, ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili;
  • riqualificare e promuovere attività economiche compatibili con la tutela ambientale e con il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti.

Gestione del parco

La gestione è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico già istituito dalla normativa regionale richiamata. La legge prevede un potere sostitutivo straordinario: in caso di gravi inadempienze, fatti gravi contrari alla normativa vigente o persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, può sciogliere gli organi dell’ente e nominare un commissario con pieni poteri fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Regime generale di tutela e divieti

Su tutto il territorio del parco sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo a flora, fauna e habitat.

Tra i divieti principali rientrano:

  • apertura di nuove cave, miniere e discariche;
  • esercizio dell’attività venatoria, salvo controlli faunistici e prelievi a fini di ricerca o studio autorizzati dall’ente gestore;
  • alterazione delle condizioni di vita degli animali;
  • raccolta o danneggiamento della flora spontanea, salvo interventi scientifici autorizzati e le normali operazioni agro-silvo-pastorali;
  • asportazione di minerali e materiali di interesse geologico, salvo prelievi autorizzati;
  • introduzione di specie faunistiche o floristiche non autoctone;
  • movimenti di terra tali da modificare in modo consistente la morfologia del terreno;
  • alterazioni degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o comunque incidenti sulle finalità del parco;
  • transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità consentita, salvo mezzi di servizio e attività agro-silvo-pastorali;
  • costruzione di nuove strade e ampliamento di quelle esistenti, salvo quelle funzionali ad attività agro-silvo-pastorali, alla fruizione naturalistica o già con iter autorizzativo concluso alla data di entrata in vigore della legge.

Ulteriori divieti fino all’approvazione del piano

Fino all’approvazione del piano previsto dalla legge, nel parco sono vietati anche:

  • la costruzione di nuovi edifici o opere all’esterno dei centri edificati;
  • il mutamento della destinazione dei terreni, salve le normali operazioni connesse alle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
  • interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza autorizzazione degli uffici regionali competenti.

Deroghe transitorie e interventi consentiti

Nella fase anteriore all’approvazione del piano territoriale, l’ente di gestione o il soggetto incaricato della gestione provvisoria, sentita la struttura regionale competente, può concedere deroghe al divieto di costruire nuovi edifici o opere fuori dai centri edificati solo per adeguamenti tecnologici o igienico-sanitari necessari all’applicazione della normativa vigente.

Sono inoltre consentiti interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti, anche per uso agrituristico, entro il limite massimo del 15% della superficie utile e una sola volta, previa valutazione e approvazione di un piano di miglioramento aziendale redatto secondo la disciplina comunitaria richiamata.

Sono altresì ammessi, previa valutazione dell’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati finalizzati a migliorare la fruizione della zona costiera mediante accessi con manufatti precari, amovibili, in legno o altro materiale naturale, compatibili con l’ambiente.

Restano salvi gli strumenti urbanistici attuativi adottati entro il 31 dicembre 2003 e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti se più restrittive. In ogni caso devono essere utilizzate tipologie edilizie e tecnologie costruttive della tradizione locale e non devono essere compromessi i valori naturalistici e ambientali dell’area.

Manutenzione dei manufatti esistenti e diritti preesistenti

È consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti nei casi previsti dalla normativa edilizia richiamata.

La legge fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, con esclusione dei diritti esclusivi di caccia e degli altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal Commissario competente per gli usi civici su istanza dell’ente di gestione.

Strumenti di attuazione

Per attuare le finalità del parco, l’ente di gestione si avvale di tre strumenti principali:

  • Piano territoriale dell’area naturale protetta;
  • Piano pluriennale economico-sociale;
  • Regolamento dell’area naturale protetta.

Questi strumenti costituiscono il quadro di pianificazione e disciplina operativa dell’area protetta e sono richiamati come riferimento per la gestione e per il superamento del regime transitorio.

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