L.R. Puglia 28/2006
Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia strumenti contro il lavoro irregolare: clausole sociali nei benefici e appalti regionali, obblighi di comunicazione e regolarità contributiva, indici di congruità, controlli, osservatorio e incentivi per l’emersione. Prevede sanzioni amministrative, recupero dei benefici e misure ispettive; diversi adempimenti avevano termini iniziali di attuazione nei 90/180 giorni dall’entrata in vigore.
Contrasto al lavoro non regolare e misure per l’emersione in Puglia
Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
La legge regionale della Puglia introduce un sistema di misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare, combinando vincoli per l’accesso a benefici pubblici, controlli ispettivi, indici di congruità e incentivi alla regolarizzazione. Il perimetro applicativo è territoriale regionale e riguarda, in particolare, datori di lavoro, imprese e soggetti che ricevono agevolazioni, contributi o appalti dalla Regione Puglia e dagli enti collegati.
Finalità generali e clausole nei benefici e negli appalti
La Regione Puglia individua indirizzi, modalità e misure per contrastare il lavoro non regolare attraverso la concertazione con parti sociali e istituzioni competenti. È inoltre favorito, con regolamento, lo svolgimento di interventi di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado, rivolti ad alunni, famiglie e cittadini.
Nei provvedimenti di concessione di benefici regionali, diretti o indiretti, nei capitolati di appalto della Regione, delle Aziende sanitarie e degli enti partecipati, nonché nei bandi per fondi comunitari, nazionali e regionali, deve essere inserita una clausola che impone al beneficiario, appaltatore o subappaltatore di applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
L’obbligo di applicazione contrattuale deve essere rispettato per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, fino all’approvazione della rendicontazione. Nei medesimi provvedimenti è richiesto anche il possesso del documento unico di regolarità contributiva.
Sanzioni, recuperi e conseguenze delle irregolarità
L’accertamento di infrazioni agli obblighi previsti comporta, in relazione alla gravità dell’inadempimento, la riduzione delle erogazioni oppure il recupero parziale o totale di quanto già concesso. Nei casi più gravi o di recidiva, il responsabile può essere escluso fino a cinque anni da ulteriori benefici, appalti o finanziamenti.
L’avvio e la conclusione del procedimento sanzionatorio devono essere comunicati entro dieci giorni all’Assessorato agli affari generali della Regione Puglia.
Verifica dei contratti in essere e responsabilità degli organi di vertice
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, i direttori generali delle ASL e i rappresentanti legali degli enti partecipati della Regione devono verificare i contratti in essere rispetto alle nuove prescrizioni. Se emergono gravi irregolarità, i contratti si intendono risolti di diritto.
La mancata osservanza di tale obbligo costituisce elemento di valutazione negativa nelle verifiche dell’operato dei direttori generali e dei legali rappresentanti degli enti partecipati.
Comunicazioni di assunzione, regolarità e indici di congruità
Il datore di lavoro che beneficia delle agevolazioni o erogazioni regionali deve presentare al centro per l’impiego la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il giorno precedente l’effettivo inizio. Solo in caso di urgenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione, fermo restando l’obbligo di trasmettere entro il giorno antecedente, anche telematicamente e con data certa, la data di inizio e i dati delle parti.
L’inadempimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e, comunque, la riduzione o il recupero delle agevolazioni nella misura di 10.000 euro per ogni lavoratore interessato dalla comunicazione omessa o tardiva.
La Regione Puglia deve inoltre definire, con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e con il supporto eventuale di università e organi ispettivi, indici di congruità articolati per settore e per tipologia di impresa. Tali indici misurano il rapporto tra beni e servizi offerti e ore lavorate, con una deviazione percentuale considerata normale.
Ai fini applicativi, i datori di lavoro devono trasmettere annualmente, dalla domanda di beneficio o partecipazione alla gara fino alla conclusione del rapporto o alla rendicontazione, copia della dichiarazione IVA e dei libri paga. Se la Regione rileva una difformità superiore ai limiti degli indici, la segnala entro sei mesi dalla ricezione dei dati; il datore di lavoro ha 30 giorni per giustificare la difformità e l’Amministrazione decide entro 60 giorni, altrimenti le giustificazioni si intendono accolte. In caso di mancato accoglimento, possono seguire riduzione, revoca e recupero dei benefici, senza effetti automatici sui rapporti di lavoro o previdenziali.
Il rispetto degli indici di congruità è condizione per accedere a benefici economici e normativi, partecipare a bandi o gare e ottenere erogazioni regionali o di fondi comunitari, nazionali e regionali. La disciplina si applica ai datori di lavoro dal terzo anno di attività, salvo sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o dei legali rappresentanti con impresa già esistente, o ipotesi di controllo da parte di un’impresa già esistente.
Protocollo di legalità e quantificazione degli oneri di personale
La Regione promuove protocolli d’intesa tra amministrazioni pubbliche del territorio regionale e organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale. In tali protocolli la committenza pubblica assume, per appalti di opere, servizi e forniture, la previa quantificazione degli oneri di personale nel rispetto delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi applicabili.
Azione ispettiva e osservatorio regionale
Una quota massima del 10% delle risorse previste per la legge è destinata al rafforzamento dell’attività ispettiva sul territorio regionale, in coerenza con i programmi condivisi dalla Commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare. A tal fine sono previsti protocolli con il Ministero del lavoro per garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Regione istituisce l’Osservatorio regionale sul lavoro non regolare, con funzioni di studio, analisi, creazione di una banca dati integrata, supporto alla sorveglianza dell’applicazione della legge e raccolta di indicatori utili anche alla definizione degli indici di congruità. Le funzioni dell’Osservatorio possono essere affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi, compresi enti bilaterali.
Misure di sostegno all’emersione e regolarizzazione
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, promuove ulteriori misure di sostegno all’emersione del lavoro non regolare, anche mediante incentivazioni finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e de minimis.
Le misure possono essere definite per settore, d’intesa con le parti sociali regionali, e in ambito territoriale, con il coinvolgimento delle commissioni provinciali e degli enti locali nelle aree più critiche. È indicato di tenere prioritariamente conto dei costi per la residenzialità e il trasporto dei lavoratori, immigrati e non.
Le incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento di altri benefici regionali, dimostrino il raggiungimento di un rapporto congruo tra beni o servizi offerti e ore lavorate e un miglioramento di almeno il 25% rispetto all’anno precedente. Gli incentivi sono ammessi per la regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per le imprese che operano solo in periodi predeterminati dell’anno, anche di rapporti a tempo determinato instaurati per esigenze temporanee tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
Regime temporale e profili di attualità
Alcune disposizioni prevedono termini iniziali di attuazione entro 90 o 180 giorni dall’entrata in vigore della legge; tuttavia il testo fornito non indica un termine finale di efficacia. La disciplina non risulta espressamente abrogata nel materiale trasmesso e continua a descrivere un sistema regionale di contrasto al lavoro irregolare potenzialmente ancora rilevante nei procedimenti e nei bandi regionali.
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