L.R. Puglia 31/2006
Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo'(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia il Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, nel territorio dei comuni di Fasano e Ostuni, definendone perimetro, finalità di tutela, zonizzazione provvisoria, divieti e deroghe fino al Piano territoriale, nonché affidandone la gestione all’ente provinciale di Brindisi. In vigore dal 27 ottobre 2006.
Istituzione del Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
Istituzione del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”
La legge regionale della Puglia istituisce il Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” nel territorio dei comuni di Fasano e di Ostuni. Il provvedimento disciplina perimetro, obiettivi di tutela, zonizzazione provvisoria, limiti alle trasformazioni territoriali e assetto della gestione.
Perimetro e delimitazione dell’area protetta
Il perimetro del Parco è definito dalla cartografia in scala 1:25.000 allegata alla legge, che ne costituisce parte integrante. La mappa è depositata in originale presso l’Assessorato all’ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso la sede dell’Ente di gestione. I confini devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione, da realizzarsi fino all’insediamento dell’Ente di gestione a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento regionale.
Finalità istitutive e obiettivi di tutela
Le finalità del Parco sono orientate alla conservazione e al recupero degli elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali dell’area. In particolare la disciplina mira a:
- conservare e recuperare biocenosi, habitat, specie animali e vegetali, valori paesaggistici ed equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici;
- salvaguardare i beni storico-architettonici;
- incrementare la superficie e la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- recuperare e tutelare il sistema dunale;
- monitorare l’inquinamento e gli indicatori biologici;
- attrezzare infrastrutture per la mobilità lenta;
- promuovere educazione, formazione, ricerca scientifica e attività ricreative sostenibili;
- favorire e riqualificare attività economiche compatibili, in funzione del miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti.
Zonizzazione provvisoria e ruolo del Piano territoriale
Fino all’approvazione del Piano territoriale, il Parco è articolato in:
- zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale ma fortemente caratterizzata dalla presenza di attività antropiche;
- zone 2A e 2B, destinate a essere inserite in aree contigue da perimetrare ai sensi della legge quadro sulle aree protette, d’intesa con l’organismo di gestione, per assicurare la conservazione dei valori ambientali, con riferimento al fiume Grande.
Il Piano territoriale può modificare i confini delle zone e dettagliarne ulteriormente la disciplina, per una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
Divieti generali nel territorio del Parco
Su tutto il territorio del Parco sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora e fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
- l’apertura di nuove cave e discariche;
- l’esercizio dell’attività venatoria, salvo gli interventi di controllo delle specie previsti dalla legge quadro sulle aree protette e i prelievi a fini di ricerca o studio autorizzati dall’Ente di gestione;
- l’alterazione delle condizioni di vita degli animali;
- la raccolta o il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, salvo interventi scientifici o di studio autorizzati, restando comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- l’asportazione di minerali e materiali di interesse geologico, salvo prelievi scientifici autorizzati;
- l’introduzione di specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- le opere di movimento terra che modifichino in modo consistente la morfologia del terreno;
- le modificazioni degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o comunque incidenti sulle finalità del Parco;
- il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade abilitate, salvo mezzi di servizio e attività agro-silvo-pastorali;
- la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti, salvo che siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e alla fruizione naturalistica.
Regime transitorio fino al Piano territoriale
In attesa dell’approvazione del Piano territoriale, restano inoltre vietati:
- la costruzione di nuovi edifici od opere fuori dai centri edificati, salvo gli interventi di cui alla normativa statale sull’edilizia residenziale relativi a manutenzione straordinaria e ristrutturazione;
- il mutamento di destinazione dei terreni, ferma restando la normale attività agricola, forestale e pastorale nei terreni in coltivazione;
- gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi senza autorizzazione dei competenti uffici regionali agricoltura e foreste.
La legge consente però, fino all’approvazione del Piano territoriale e limitatamente alla zona 2, deroghe ai divieti relativi a costruzioni e mutamento di destinazione dei terreni, esclusivamente per attività agro-silvo-pastorali, con specifiche condizioni:
- trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti fino al 15% della superficie utile, previa valutazione e approvazione di un Piano aziendale;
- interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario connessi alla normativa agro-zootecnica;
- realizzazione di infrastrutture precarie, senza volumetria, con elementi amovibili in legno o altro materiale naturale, finalizzate a ridurre la pressione antropica sulla zona 1.
In ogni caso devono essere rispettate le eventuali prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti, oltre alle tipologie edilizie e tecnologie costruttive della tradizione storica locale, senza interferenze con i valori naturalistici e ambientali presenti.
Manutenzione dei manufatti esistenti e diritti preesistenti
È sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, secondo la disciplina statale richiamata dalla legge.
La legge salva i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, con eccezione dei diritti esclusivi di caccia e di altri usi civici di prelievo faunistico, che devono essere liquidati dal commissario competente su istanza dell’Ente di gestione.
Gestione del Parco e rappresentanza istituzionale
La gestione del Parco è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico già istituito dalla legislazione regionale.
La rappresentanza nella Comunità delle aree protette di tale Ente è integrata, dalla data di entrata in vigore della legge, dai legali rappresentanti dei comuni di Fasano e di Ostuni.
Vigenza e utilità applicativa
La legge è in vigore dal 27 ottobre 2006 e disciplina l’istituzione e l’assetto iniziale del Parco naturale regionale. Non risulta abrogata nel testo fornito, ma per il suo carattere istitutivo e per la presenza di una fase transitoria ancorata all’approvazione del Piano territoriale, il contenuto utile oggi riguarda soprattutto il quadro normativo di base del Parco e le regole ancora rilevanti per la sua gestione e tutela.
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