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Legge

L.R. Puglia 29/2006

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

Normativa regionaleL.R. Puglia 29/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie locali della Puglia, organo di raccordo e consultazione tra Regione ed enti locali. Ne definisce composizione, elezione, organi interni e funzionamento, nonché i casi in cui esprime pareri obbligatori ma non vincolanti su atti regionali relativi a enti locali, programmazione, bilancio, regolamenti e modifiche territoriali.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Puglia

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Puglia

La legge dà attuazione all’articolo 45 dello Statuto regionale e istituisce il Consiglio delle Autonomie locali con sede presso il Consiglio regionale. L’organo è pensato come sede stabile di raccordo tra Regione ed enti locali e come strumento di verifica del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali.

Finalità e ruolo istituzionale

Il Consiglio delle Autonomie locali svolge una funzione consultiva e di collegamento tra livelli di governo. La sua finalità principale è favorire la partecipazione delle autonomie locali ai processi decisionali regionali e garantire un confronto permanente sulle materie che incidono sulle competenze degli enti locali.

Composizione del Consiglio

Il Consiglio è composto da 57 membri elettivi, incluso un rappresentante riservato alle Comunità montane. La ripartizione dei seggi è così definita:

  • un rappresentante per ciascuna Provincia;
  • un rappresentante per ciascun Comune capoluogo di provincia, eletto dal rispettivo consiglio nel proprio seno;
  • 44 membri eletti tra i consiglieri comunali in rappresentanza degli altri Comuni;
  • un rappresentante delle Comunità montane, eletto dai rispettivi consigli riuniti in seduta congiunta.

Per la Provincia BAT, il capoluogo è individuato nel Comune che ha sede legale.

Elezione dei componenti

I 44 componenti eletti in rappresentanza degli altri Comuni sono scelti con liste contrapposte su base provinciale. Il numero dei candidati per ogni lista è determinato in base all’assegnazione dei seggi per l’elezione del Consiglio regionale, al netto dei rappresentanti già espressi da Province, Comuni capoluogo e Comunità montane.

Il riparto dei seggi avviene attribuendo:

  • il 60% alla lista più suffragata;
  • il 40% alle altre liste.

Le assemblee elettorali sono convocate lo stesso giorno dal Presidente del Consiglio regionale, che indica anche modalità e termini per presentazione delle liste e svolgimento delle elezioni. L’organizzazione e lo svolgimento sono affidati a ciascuna Provincia.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze nella rispettiva lista; a parità di voti prevale il più anziano di età.

Le liste devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni prima della data fissata per l’elezione e devono essere corredate da accettazione della candidatura con firma autenticata secondo la normativa elettorale applicabile. I verbali sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale, che proclama gli eletti e convoca il Consiglio entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Organi interni e funzionamento

Nella prima seduta, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio elegge al proprio interno, con votazioni separate e a scrutinio segreto, il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti. Se dopo due votazioni nessuno raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; in caso di parità prevale il più anziano di età.

Successivamente si eleggono i due Vice Presidenti con unica votazione e voto limitato a una preferenza. Il Vice Presidente più votato, o in caso di parità il più anziano, assume la carica di Presidente vicario.

Le modalità di convocazione, svolgimento delle sedute, validità delle deliberazioni e organizzazione dei lavori sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti. Prima dell’approvazione, il progetto di regolamento è trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che può esprimere parere vincolante solo sugli aspetti di raccordo procedurale e funzionale tra i due organi.

Il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta una volta l’anno, prima dell’approvazione del bilancio, per esaminare lo stato del sistema Regione-enti locali. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o loro delegati, nonché il consigliere regionale proponente dell’atto sottoposto a parere.

Le sedute sono pubbliche secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

Competenze consultive

Il Consiglio esprime parere obbligatorio ma non vincolante al Consiglio e alla Giunta regionale nei seguenti casi:

  • proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali;
  • disegni e proposte di legge, anche di iniziativa popolare, su funzioni e competenze degli enti locali o sul decentramento di funzioni e attività amministrative regionali;
  • proposte di piano o atti di programmazione previsti dallo Statuto regionale;
  • leggi di bilancio e atti di programmazione regionale che riguardano esercizio e attribuzione di competenze degli enti locali;
  • regolamenti della Giunta regionale relativi alle funzioni e competenze degli enti locali o al decentramento amministrativo;
  • disegni e proposte di legge su istituzione di nuovi Comuni, modifica di circoscrizioni o loro denominazione.

Ambito territoriale e applicazione

La disciplina ha efficacia esclusivamente per la Regione Puglia e per i suoi enti locali, in quanto attua lo Statuto regionale e regola un organo interno al sistema istituzionale pugliese. Non contiene termini finali di vigenza o limiti temporali di applicazione.

Stato di vigenza

L’atto risulta non abrogato e quindi ancora formalmente vigente. Tuttavia, per la sua natura istituzionale e di disciplina dell’organo di raccordo regionale, conserva utilità solo se l’organo è operante nel quadro ordinamentale vigente.

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