Cassazione Penale, Sentenza n. 8793/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che lo aveva dichiarato colpevole del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione della norma contestata, sostenendo la sua buona fede in ragione di elementi fattuali (blocco precedente del conto, versamento di soli €100 da parte sua, reclamo a Poste Italiane, uso non consapevole del conto da parte di terzi e possibile vittima di phishing); 2) errata qualificazione giuridica del fatto: a suo avviso la condotta andava qualificata come concorso nel reato presupposto di frode/frode informatica (art. 640-ter c.p., in concorso ex art. 110 c.p.) e non come riciclaggio, essendosi limitato a mettere a disposizione il conto agli autori della frode.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: dichiarato inammissibile perché le censure sulla valutazione delle prove rappresentavano una mera alternativa interpretativa non sindacabile in sede di legittimità; i giudici di merito avevano esaminato e motivato adeguatamente le circostanze, ritenendo decisiva la ricezione sul conto di ingenti somme riconducibili a precedenti truffe. Secondo motivo: respinto sul merito. La Corte ha confermato la distinzione tra concorso nel reato presupposto e riciclaggio: per ritenere il concorso in frode informatica occorrono elementi di accordo o conoscenza specifica dell'operazione delittuosa; in assenza di ciò la messa a disposizione del conto e il versamento di somme provenienti da truffe integra il reato di riciclaggio, anche quando il dolo sia nella forma eventuale (accettazione del rischio). Pertanto la condanna inflitta dalla Corte d'Appello (reclusione di 1 anno, 9 mesi, 10 giorni e multa di €2.222,00) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 648-bis come applicabile alla fattispecie in cui un soggetto senza concorso nel reato presupposto metta a disposizione conto o strumenti di pagamento per ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e permettere il godimento del profitto illecito; il dolo può consistere anche in dolo eventuale (accettazione del rischio).
art. 640-ter cod. pen.
Rilevata la distinzione tra frode informatica (reato presupposto) e riciclaggio: per configurare il concorso nel reato presupposto (640-ter) è necessaria la prova di un accordo o di conoscenza specifica dell'utilizzo del conto per commettere la frode; la sola messa a disposizione del conto, senza tale conoscenza, non integra concorso nel reato presupposto.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla doglianza sul concorso: la Corte precisa che l'art. 110 applica solo se dimostrato un accordo o una partecipazione consapevole all'esecuzione del reato presupposto.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata in ordine alle attenuanti concesse in grado di appello; non influisce sul problema di qualificazione del fatto.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte applica la norma per dichiarare infondato il ricorso e motivare il rigetto per le doglianze che non superano il sindacato di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 (Iavarazzo)
Precedente giurisprudenziale richiamato sulla clausola di riserva dell'art. 648-bis: la deroga esclude che chi ha commesso o concorso nel reato presupposto possa essere imputato anche di riciclaggio, giustificando la necessità di distinguere i profili di responsabilità.
Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023
Precedente citato che conferma: integra riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel reato presupposto, mette a disposizione il proprio conto per ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e ne incassa i proventi.
Sez. 2, n. 18965 del 21/04/2016
Pronuncia richiamata che ha riconosciuto il riciclaggio per versamenti su carte prepagate effettuati da soggetti che non avevano concorso nella frode informatica, consolidando la distinzione tra contributo a monte (concorso) e attività a valle finalizzata a ripulire il profitto illecito (riciclaggio).
Massime di principio
- La semplice disponibilità di un conto su cui transitano somme provento di frode informatica può integrare il reato di riciclaggio se sussiste consapevolezza della provenienza illecita o almeno dolo eventuale (accettazione del rischio).
- Per ritenere il concorso nel reato presupposto (es. frode informatica) occorre dimostrare un accordo o una conoscenza specifica dell'operazione delittuosa: non basta che il conto sia stato attivato prima o utilizzato dagli autori della frode.
- In sede di Cassazione il sindacato sull'apprezzamento della prova operato dai giudici di merito è limitato: le interpretazioni alternative dei fatti proposte dalla difesa non sono sufficienti se i giudici di merito hanno dato adeguata e logica motivazione alle loro conclusioni.
- Elementi putativi di buona fede (es. blocco precedente del conto, versamento di piccole somme, reclami bancari) possono essere valutati dal giudice di merito, ma devono essere idonei a superare la valutazione complessiva delle circostanze che indicano consapevolezza o accettazione del rischio.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe cercare di dimostrare concretamente l'assenza di conoscenza specifica o di accordi con gli autori della frode (comunicazioni, prove di tentativi attivi di impedire l'uso del conto, attestazioni formali alla banca, ecc.) per escludere la qualificazione come riciclaggio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8642/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8643/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8644/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8645/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8646/2024 del 28/02/2024
- Sentenza penale · 28 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8650/2024 del 28/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →