Cassazione Penale, Ordinanza n. 20567/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità, contestando in particolare il riconoscimento dell'identità dell'autore del fatto; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del giudizio di comparazione; con il terzo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando l'illegittimità della determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per le circostanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, senza indicare specifici travisamenti. Ha reputato il secondo motivo inammissibile perché il giudizio di comparazione tra circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risultava sorretto da motivazione congrua. Ha dichiarato il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e la graduazione del trattamento sanzionatorio appartengono al merito e, nel caso concreto, risultavano adeguatamente motivate. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La graduazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire tenendo conto degli elementi indicati dalla norma e con motivazione congrua.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con eventuali aggravanti sono apprezzamenti di merito sindacabili in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo la deduzione di specifici travisamenti decisivi.
- Le statuizioni sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul giudizio di comparazione tra circostanze sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo se prive di motivazione, manifestamente illogiche o frutto di arbitrio.
- La determinazione della pena base e la sua modulazione in ragione di aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono legittime quando sorrette da motivazione congrua, anche sintetica, purché riferita agli elementi ritenuti rilevanti.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare un vizio specifico rilevante ai fini di legittimità, è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20516/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20519/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20520/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20521/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20529/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20532/2026 del 04/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →