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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06614/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di donazione con il quale erano state trasferite ai figli la nuda proprietà dell'intero capitale di una s.r.l., mentre l'usufrutto sulle quote era stato riservato, in ipotesi di premorienza, alla madre e comunque disciplinato con patto espresso. I donatari avevano chiesto l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990, impegnandosi a mantenere il controllo della società e a non cedere le quote per cinque anni. L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di liquidazione recuperando l'imposta di donazione e irrogando sanzioni, sul presupposto che il trasferimento non avesse determinato il requisito oggettivo richiesto dall'agevolazione, cioè l'acquisizione o integrazione del controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. I contribuenti, soccombenti in appello, hanno ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2359 c.c., dell'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 e degli artt. 2471-bis, 2352 e 2479 c.c., sostenendo che, poiché nell'atto di donazione era stato attribuito ai nudi proprietari il voto su tutte le materie assembleari eccetto la ripartizione degli utili, il controllo di diritto sulla società doveva ritenersi comunque sussistente, essendo all'usufruttuario riservati solo gli utili e il voto su tale specifica materia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la decisione della CTR del Lazio. Ha affermato che, per l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990, nel caso di quote di società di capitali è necessario che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto della società, cioè la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nel suo complesso. La riserva all'usufruttuario del diritto di voto sulla destinazione/ripartizione degli utili impedisce di ritenere trasferito integralmente tale controllo, poiché il potere di incidere sulla volontà assembleare permane anche in capo all'usufruttuario. Conseguentemente, i presupposti dell'agevolazione non sussistevano. Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha compensato integralmente le spese per la novità della questione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990

    "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia ... a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta"

    L'agevolazione per il trasferimento di quote sociali richiede, per le società di capitali, che la partecipazione trasferita consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., e che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni.

  • art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.

    Il controllo rilevante ai fini dell'agevolazione fiscale coincide con il controllo di diritto, ossia con la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

  • art. 2471-bis c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla circolazione e al regime delle partecipazioni di s.r.l., ma non accolto come idoneo a superare il requisito del controllo di diritto richiesto dalla norma fiscale.

  • art. 2352 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la ripartizione del diritto di voto tra nudo proprietario e usufruttuario; la Corte ha ritenuto che la riserva del voto sull'utile all'usufruttuario impedisca il pieno trasferimento del controllo.

  • art. 2479 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come fonte del diritto di voto sulle decisioni sociali; la Corte ha valorizzato il fatto che la riserva di voto su una materia essenziale dell'assemblea ordinaria esclude il controllo di diritto pieno.

  • art. 13, d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato quale base della sanzione amministrativa conseguente alla decadenza o al mancato riconoscimento del beneficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'agevolazione fiscale per il trasferimento di partecipazioni sociali a discendenti o coniuge, il controllo richiesto dalla norma deve essere un controllo di diritto pieno, non limitato a singole materie assembleari.
  • La donazione della sola nuda proprietà non integra di per sé il requisito agevolativo se al disponente o ad altro soggetto rimane riservato, anche solo in parte, il potere di voto su profili essenziali dell'assemblea ordinaria, come la destinazione degli utili.
  • La verifica del requisito del controllo va compiuta in concreto sulla base dell'effettiva distribuzione dei poteri di voto risultante dall'atto di trasferimento, senza fermarsi alla sola intestazione formale delle quote.
  • Quando la norma agevolativa subordina il beneficio alla detenzione o al mantenimento del controllo per un periodo minimo, la mancanza del controllo originario impedisce in radice l'accesso all'agevolazione.
  • Il voto sulla ripartizione degli utili incide in modo rilevante sulla volontà assembleare e sulla struttura economico-finanziaria della società, sicché la sua riserva a favore dell'usufruttuario è incompatibile con il trasferimento del controllo di diritto al nudo proprietario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioPartecipazioni sociali
RamiTributiSocietario
IstitutiOnere della prova

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