Cassazione Civile, Ordinanza n. 07555/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativa a un'autovettura di proprietà del destinatario, emessa per il mancato pagamento di una cartella di pagamento collegata a un'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ex art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973. La cartella traeva origine da un avviso di accertamento emesso per IVA e imposte dirette 2006 nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta, della quale il resistente era stato legale rappresentante fino alla data di estinzione dell'ente. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto; in appello l'Agenzia ha sostenuto che l'atto impositivo, pur intestato all'associazione estinta, era legittimamente notificabile al suo ultimo legale rappresentante, in quanto coobbligato solidale ex art. 38 c.c. e, comunque, successore ex art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973. Il secondo motivo di ricorso per cassazione censura la sentenza di merito per violazione dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la CTR ha ritenuto illegittimo il preavviso e gli atti successivi sul solo presupposto che l'avviso di accertamento fosse stato notificato all'associazione dopo la sua estinzione, trascurando che il legale rappresentante dell'ente non riconosciuto risponde direttamente e solidalmente dei debiti tributari dell'associazione. Con il primo motivo, assorbito, l'Agenzia deduceva anche violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR fondato il rigetto sull'illegittimità di un atto presupposto e non dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi dell'Amministrazione secondo cui, per le associazioni non riconosciute, il legale rappresentante risponde in via diretta e solidale delle obbligazioni tributarie e la notifica dell'atto impositivo al medesimo è legittima anche se l'associazione è estinta. Ha inoltre chiarito che la mancata partecipazione del coobbligato alla fase di accertamento non lesiona il diritto di difesa, poiché questi può contestare la pretesa originaria e, quindi, l'efficacia soggettiva del ruolo. È stato giudicato irrilevante il richiamo a precedenti che avevano dichiarato improponibile il ricorso dell'associazione per difetto di capacità processuale, perché tali decisioni non avevano affermato l'inesistenza della pretesa tributaria. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito il primo; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 600 del 1973
iscrizione a ruolo effettuata a titolo provvisorio
consente l'iscrizione provvisoria del tributo in pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento.
art. 38 cod. civ.
responsabile diretto e solidale
il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta risponde direttamente e solidalmente delle obbligazioni tributarie dell'ente.
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
notifica al suo ultimo legale rappresentante
in caso di estinzione dell'associazione non riconosciuta, l'atto impositivo può essere notificato all'ultimo legale rappresentante, anche se intestato all'ente.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
è il parametro di censura per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
la censura dell'Agenzia sosteneva che il giudice di merito non potesse fondare il rigetto su un vizio dell'atto presupposto anziché dell'atto impugnato.
art. 600 del 1973
richiamato nel contesto della disciplina dell'accertamento e della riscossione provvisoria; il testo della sentenza fa riferimento al d.P.R. n. 600 del 1973.
d.P.R. n. 602 del 1973
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non vi è obbligo di notificare all'obbligato solidale atti diversi da quelli tipici della riscossione, richiamando la logica dell'avviso di mora/cartella.
Massime di principio
- Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta risponde in via diretta e solidale dei debiti tributari dell'ente; tale responsabilità non viene meno per effetto dell'estinzione dell'associazione.
- Se un avviso di accertamento è emesso nei confronti dell'ente debitore principale, la cartella di pagamento può essere legittimamente notificata al coobbligato solidale senza necessità di un autonomo avviso di accertamento intestato a quest'ultimo.
- Il coobbligato solidale che non sia stato destinatario degli atti di accertamento può comunque contestare la pretesa tributaria originaria e dedurre l'inesistenza o l'estinzione del credito, poiché la sua difesa non è preclusa dalla mancata notifica degli atti presupposti.
- L'efficacia soggettiva del ruolo si estende ai coobbligati solidali non intestatari, purché la pretesa originaria sia validamente formata nei confronti del debitore principale o del responsabile solidale.
- La nullità o l'invalidità processuale di un ricorso proposto dall'ente estinto per difetto di capacità processuale non equivale a un accertamento sull'inesistenza del debito tributario dell'ente, né travolge automaticamente la posizione del coobbligato solidale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07477/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07478/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07484/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07485/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07486/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07490/2026 del 29/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →