Cassazione Penale, Ordinanza n. 21032/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 marzo 2024, la quale, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva rideterminato le pene a loro carico dopo aver preso atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. I capi residui coinvolgevano, da un lato, fatti qualificati come lesioni, violazione della normativa sulle armi e reati commessi in concorso, e dall'altro una condotta di violenza privata e danneggiamento, oltre a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. I ricorrenti censuravano esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva già ridimensionato sensibilmente il trattamento sanzionatorio e che la gravità dei fatti era stata adeguatamente motivata richiamando, da un lato, reiterate aggressioni con gravi lesioni e indebolimento dell'organo della masticazione e, dall'altro, una prolungata e rilevante attività di cessione di stupefacenti. Le doglianze difensive sono state qualificate come mere sollecitazioni a una diversa valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma di concorso di persone nel fatto di lesioni e/o degli altri reati contestati al capo A
art. 582 c.p.
richiamato quale base della contestazione per lesioni personali
art. 583 c.p.
richiamato quale aggravamento delle lesioni contestate
art. 585 c.p.
richiamato quale norma aggravatrice collegata alle lesioni
art. 4 l. n. 110 del 1975
richiamato nel capo A in relazione alla detenzione/uso di armi o oggetti atti a offendere
art. 81 c.p.
richiamato come continuazione
art. 56 c.p.
richiamato come tentativo
art. 610 c.p.
richiamato per il reato di violenza privata contestato al capo B
art. 635 c.p.
richiamato per il danneggiamento contestato al capo B
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato per la cessione di sostanze stupefacenti contestata al capo D
art. 616 c.p.p.
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: spese processuali e somma alla Cassa delle ammende
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
citata per ribadire che le diverse valutazioni di merito della difesa non sono scrutinabili in cassazione quando la motivazione sia razionale
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo sorregga con una motivazione razionale e non manifestamente illogica, fondata sulla gravità dei fatti e sulle concrete modalità della condotta.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito delle circostanze già considerate dal giudice di appello.
- Quando la corte di merito abbia già ridotto il trattamento sanzionatorio, la doglianza sulla pena richiede un vizio logico o giuridico specifico; non basta prospettare una diversa lettura del fatto.
- La reiterazione di aggressioni, la produzione di gravi lesioni alla vittima e la rilevanza di un'attività di spaccio protratta nel tempo costituiscono elementi idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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