Cassazione Civile, Ordinanza n. 18080/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'iscrizione ipotecaria eseguita su immobili di sua proprietà per crediti fiscali. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e ordinato la cancellazione della formalità; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo non provata la notifica degli atti prodromici all'iscrizione e affermando che l'iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta da un avviso di intimazione al pagamento. La società di riscossione ricorre in cassazione con tre motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 2719 c.c. e 112, 115, 116, 214, 215 e 216 c.p.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto tempestivo e valido un disconoscimento della conformità all'originale di documenti prodotti solo in copia, oltre a pretendere documentazione originale o autentica e a non considerare che la contestazione doveva essere specifica; con il secondo deduce violazione degli artt. 2697 c.c., 21, 32 e 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR abbia apoditticamente escluso la prova delle notifiche senza adeguata motivazione; con il terzo deduce violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. 602/1973, contestando l'assunto secondo cui l'iscrizione ipotecaria sarebbe invalida perché non preceduta da intimazione di pagamento.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando che il primo motivo è fondato salvo la parte che denuncia un errore percettivo del contenuto dei verbali di udienza, censurabile solo con revocazione; che il secondo motivo è fondato per nullità della motivazione della sentenza impugnata, perché la CTR ha espresso un ragionamento generico e non idoneo a rendere percepibile l'iter logico seguito; e che il terzo motivo è fondato solo nei termini in cui la CTR ha erroneamente ritenuto necessaria l'intimazione di pagamento, dovendo invece verificarsi se la doglianza del contribuente riguardasse piuttosto la mancata comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento con contraddittorio endoprocedimentale. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere tempestivo e specifico; non basta una contestazione generica.
Per le riproduzioni meccaniche vale un analogo onere di tempestivo disconoscimento.
La censura investe il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel quadro della dedotta errata valutazione della prova documentale.
Richiamato nel quadro della dedotta errata valutazione della prova documentale.
Richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato in relazione al riconoscimento della scrittura privata per mancato tempestivo disconoscimento.
Richiamato in relazione alla verificazione della scrittura privata.
La parte che contesta la prova documentale o la notifica deve assolvere il relativo onere probatorio secondo le regole applicabili.
Norma processuale tributaria richiamata nel motivo sulla prova delle notifiche e sulla motivazione.
Norma processuale tributaria richiamata nel motivo sulla produzione documentale.
La sentenza tributaria deve essere motivata; la motivazione apparente o confusa determina nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
Richiamato per il regime della notificazione degli atti della riscossione.
Richiamato per il regime della notificazione degli atti tributari.
L'intimazione di pagamento è prevista solo se l'espropriazione forzata non inizia entro un anno dalla notifica della cartella; non è presupposto necessario dell'iscrizione ipotecaria in sé.
L'iscrizione ipotecaria non è atto dell'espropriazione forzata, ma misura alternativa alla stessa; prima dell'iscrizione va comunque assicurato il contraddittorio endoprocedimentale, pena nullità, secondo i principi richiamati.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere tempestivo e specifico: la contestazione generica non basta a privare di efficacia probatoria il documento.
- Se la produzione documentale avviene in copia semplice, chi ne eccepisce la non conformità deve indicare in modo puntuale le difformità rispetto all'originale, documento per documento.
- L'errore percettivo sul contenuto dei verbali di udienza non si denuncia con ricorso per cassazione sul merito, ma con revocazione.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando sia troppo generica, confusa o non consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
- In materia di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria non coincide con l'espropriazione forzata e non richiede, di per sé, la previa intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria deve essere garantito il contraddittorio endoprocedimentale con comunicazione preventiva e termine per osservazioni o pagamento; la sua omissione determina nullità dell'iscrizione.
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