Cassazione Penale, Sentenza n. 02393/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme ritenute profitto/price di reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Le censure principali sono: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna (contestando l'applicabilità del criterio suppletivo ex art. 9 c.p.p. e sostenendo che il locus commissi delicti debba radicarsi dove sono tenuti i conti coinvolti, es. Milano); 2) vizi di motivazione e carenza del periculum in mora (in particolare per Fabio Bosio); 3) illegittimità del sequestro/confinazione per equivalente del "prezzo" della corruzione tra privati, perché l'art. 2641 c.c. parla di prodotto/profitto e non di prezzo e la confisca per equivalente non sarebbe applicabile al prezzo; 4) errata quantificazione degli importi sequestrati sia con riferimento al prezzo/profitto della corruzione (contestata la valorizzazione dell'intero flusso percepito dalla società schermo RAMAF S.r.l. come intero profitto imputabile ai soci) sia con riferimento al profitto del reato di autoriciclaggio (si denuncia una duplicazione/iperestensione confiscabile rispetto a quanto realmente impiegato/trasferito dagli indagati, mancato scorporo dei dividendi 2018 e mancante attribuzione proporzionale tra i fratelli).
La decisione
La Corte di legittimità ha deciso in modo composito: 1) Competenza territoriale: rigettata la censura dei ricorrenti; la Corte ha confermato l'applicazione del criterio previsto dall'art. 16 c.p.p. in presenza di reati connessi teleologicamente e, non potendosi individuare con certezza l'unico luogo del primo atto di autoriciclaggio (gli atti dispositivi di impiego/trasferimento sono avvenuti da conti diversi), ha applicato il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 3, c.p.p., ritenendo corretta la collocazione della competenza a Bologna (luogo della prima iscrizione della notizia di reato). 2) Confisca per equivalente del "prezzo" della corruzione tra privati: la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza nella parte in cui, nel caso concreto, il "prezzo" coincide con il "profitto" percepito dal corrotto; quindi il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è stato ritenuto legittimo nella misura in cui prezzo e profitto coincidono per i corrotti, tenuto conto anche del richiamo all'art. 2635 c.c. (ultimo comma). 3) Periculum in mora: non fondata la censura di Fabio Bosio; la motivazione del G.i.p. è stata ritenuta adeguata e il Tribunale non ha sostituito la propria valutazione impropriamente. 4) Quantificazione del profitto dell'autoriciclaggio: accolte le censure in via principale; la Corte ha rilevato vizi nella determinazione operata dal Tribunale che ha finito per confondere e sovrapporre il "prezzo/profitto" dei reati presupposto con il profitto del reato di autoriciclaggio, con rischio di duplicazione/iperestensione della misura. Per questi profili la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame, con indicazioni precise: escludere i dividendi 2018 temporalmente anteriori, evitare duplicazioni tra sequestri riferiti ai reati presupposto e al reato di autoriciclaggio, e quantificare il profitto di autoriciclaggio solo sulle somme effettivamente impiegate/sostituite/trasferite dagli indagati nelle attività finanziarie/ speculative, osservando il principio di proporzionalità e la funzione ripristinatoria della confisca. In definitiva la sentenza conferma la legittimità della misura quanto alla competenza e alla possibilità di sequestrare somme considerate prezzo/profitto quando coincidono per il corrotto, ma annulla e rinvia per vizi di quantificazione relativi all'autoriciclaggio.
Norme richiamate
art. 2635 cod. civ. (corruzione tra privati)
La Corte ha considerato che, se per il corrotto il 'prezzo' coincide con il 'profitto' ottenuto, la confisca per equivalente prevista dall'art. 2641 c.c. può operare rispetto all'importo percepito; il riferimento al valore delle utilità dato dall'ultimo comma giustifica, nel caso concreto, il trattamento ablatorio.
art. 2641 cod. civ. (confisca del prodotto o profitto del reato)
«In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale».
La norma riguarda prodotto o profitto e non il 'prezzo' in senso tecnico; tuttavia, quando prezzo e profitto coincidono per il corrotto, l'ambito di applicazione della confisca per equivalente può ricomprendere l'importo sequestrabile. La Corte ha altresì sottolineato i limiti della possibilità di estendere analogicamente la confisca per equivalente in assenza di previsione normativa.
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
La Corte ha richiamato che il profitto del reato di autoriciclaggio è costituito dai proventi conseguiti dall'impiego/trasferimento in attività economiche/finanziarie o speculative, e che per la confisca occorre considerare solo le somme effettivamente impiegate/trasferite dal singolo reo, evitando duplicazioni con la confisca riferita ai reati presupposto.
art. 648-quater cod. pen. (confisca per reati di riciclaggio/autoriciclaggio)
La giurisprudenza richiamata ammette l'ablazione non solo del profitto ma anche del prodotto in chiave sovranazionale; tuttavia la Corte ha osservato che la quantificazione deve rispettare la funzione ripristinatoria e la misura non può eccedere il vantaggio concretamente acquisito dal reo.
art. 322-ter cod. pen. (corruzione - confisca prezzo/profitto)
La disposizione del codice penale prevede anche la confisca per equivalente del prezzo/profitto per la corruzione penale; la Corte ha confrontato tale disciplina con quella civilistica della corruzione tra privati per evidenziare differenze e limiti interpretativi.
art. 16, 8, 9 cod. proc. pen. (competenza per territorio)
Per reati connessi teleologicamente si applica l'art. 16; se non è individuabile un unico locus commissi delicti rilevante per il reato più grave, trova applicazione il criterio suppletivo dell'art. 9, comma 3. In autoriciclaggio commesso tramite bonifici rileva il luogo di impiego/trasferimento delle somme, non necessariamente il conto di arrivo della società interposta.
art. 240 cod. pen. (cose usate o destinate a commettere il reato)
Richiamato come norma applicabile limitatamente agli aspetti residuali della confisca, ma non estende la confisca per equivalente laddove il testo civilistico non la preveda.
art. 321, 324, 309 cod. proc. pen. (sequestro preventivo, riesame, periculum in mora)
Il Tribunale del riesame può valutare il periculum in mora e la Corte ha ritenuto che la motivazione del G.i.p. sul periculum fosse adeguata e applicabile anche a Fabio Bosio; il riesame deve però correggere vizi di diritto e di quantificazione e non limitarsi a confermare provvedimenti viziati.
Sentenza Corte Costituzionale n. 7/2025
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del secondo comma dell'art. 2641 c.c. nella parte relativa alla confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato; la Cassazione ne ha preso atto ma ha distinto i profili rilevanti per il caso concreto.
Sezioni Unite, c. es. Sez. U, n. 13783/2024 (Massini) e altre pronunce citate
La giurisprudenza di legittimità superiore è stata richiamata per stabilire la distinzione fra prezzo, prodotto e profitto e per i principi di quantificazione della confisca: la confisca per equivalente non può essere estesa mediante interpretazione emendativa del giudice in contrasto con il divieto di analogia in malam partem; occorre rispettare la funzione ripristinatoria e la proporzione.
Massime di principio
- In presenza di più reati connessi teleologicamente si applica l'art. 16 c.p.p.; se non è individuabile un unico luogo di commissione rilevante, può trovare applicazione il criterio suppletivo dell'art. 9, comma 3, con conseguente radicamento della competenza nel luogo della prima iscrizione della notizia di reato.
- Per i reati consumati tramite operazioni bancarie (bonifici), ai fini dell'individuazione della competenza in caso di autoriciclaggio rileva il luogo di impiego/trasferimento delle somme (l'istituto bancario dove il soggetto ha disposto l'impiego), non semplicemente il conto di arrivo della società interposta.
- La confisca per equivalente prevista dall'art. 2641 c.c. riguarda prodotto o profitto; il "prezzo" del reato è concettualmente distinto, ma se nel caso concreto il prezzo coincide con il profitto del corrotto, la confisca per equivalente può essere giustificata e applicata nei limiti della misura del vantaggio effettivamente acquisito.
- Non è ammessa la duplicazione del sequestro/confisca: i provvedimenti riferiti al reato presupposto e a quello di autoriciclaggio devono essere quantificati in modo autonomo e non devono portare a una doppia ablazione sulle stesse somme; per l'autoriciclaggio va considerato solo quanto effettivamente impiegato/sostituito/trasferito dall'indagato.
- La quantificazione del profitto confiscabile deve rispettare il principio di proporzionalità e la funzione ripristinatoria della confisca; devono essere scorporate le somme temporalmente anteriori o non riconducibili al reato per evitare ingiustificate estensioni.
- Il giudice del riesame ha il dovere di correggere vizi di diritto e di quantificazione presenti nell'ordinanza del G.i.p. e non può limitarsi a confermare un provvedimento quando esso presenta errori giuridici o materiali che incidono sui diritti fondamentali degli indagati.
- La mera titolarità di un patrimonio inferiore all'importo potenzialmente confiscabile non basta, da sola, a fondare il periculum in mora; è necessaria una motivazione specifica e adeguata sul rischio di dispersione o sottrazione delle somme.
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