Cassazione Civile, Ordinanza n. 30490/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A una società fu notificata una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con recupero di un maggior debito IRES e della relativa sanzione per tardivo versamento. Il recupero derivava dal disconoscimento delle perdite dichiarate da una controllata, qualificata come società di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. La società impugnò la cartella e ottenne l'annullamento in primo grado; la decisione fu confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 30, commi 1 e 4-bis, della legge n. 724 del 1994, in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la contribuente non avesse assolto l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione di società non operativa, poiché la mancata redditività dell'unico immobile era, secondo la ricorrente, una circostanza ambigua e non provava che l'assenza di reddito dipendesse da caso fortuito, forza maggiore o fattori estranei alla volontà degli organi sociali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse congrua e che avesse già escluso, con accertamento di merito, ogni dubbio sulla non riconducibilità alla volontà degli organi sociali del mancato completamento dell'immobile e della conseguente non redditività. Secondo la Corte, il giudice di merito aveva valutato la documentazione prodotta e le difese dell'Ufficio, ritenendo provato che la mancata ultimazione dell'immobile dipendeva da oggettive difficoltà di reperire finanziatori o soggetti imprenditoriali disponibili a collaborare al rilancio dell'attività, e aveva correttamente inteso la nozione di impossibilità di conseguire una normale redditività in senso relativo, come rilevante e comprovata difficoltà in rapporto alle condizioni di mercato. Poiché si trattava di una valutazione di fatto insindacabile in cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata alle spese e, quanto al contributo unificato, la Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base del controllo automatizzato che ha preceduto l'emissione della cartella
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base del controllo automatizzato che ha preceduto l'emissione della cartella
art. 30, commi 1 e 4-bis, legge n. 724 del 1994
norma sulla società di comodo e sulla prova contraria dell'esistenza di oggettive circostanze che impediscono la redditività
richiamato per contestare la ripartizione e l'adempimento dell'onere della prova
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di legittimità per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di società di comodo, la prova contraria circa le cause di non operatività può essere integrata da documentazione idonea a dimostrare oggettive difficoltà di mercato o di reperimento di finanziatori/collaboratori, purché tali elementi escludano la riconducibilità della mancata redditività a scelte volontarie o di comodo degli organi sociali.
- La nozione di impossibilità di conseguire una normale redditività va intesa in senso relativo e concreto, come seria e comprovata difficoltà rapportata alle condizioni di mercato in cui la società opera, e non come impossibilità assoluta.
- La valutazione del giudice di merito circa la sufficienza della prova contraria resa dalla contribuente e circa l'insussistenza di una volontà elusiva è un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Se il ricorso per cassazione mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito, esso è inammissibile quando sotto la veste della violazione di legge venga censurato un apprezzamento di merito.
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