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Ordinanza

Ordinanza n. 243/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del 15 giugno 2026, con il quale è stata archiviata l’istanza prot. n. P-LT/L/Q/2026/104316 per mancata trasmissione del contratto firmato digitalmente entro il termine previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Giustizia amministrativa202600671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di archiviazione di un’istanza per mancata trasmissione, entro il termine previsto, del contratto di soggiorno firmato digitalmente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 15 giugno 2026 con cui è stata archiviata l’istanza prot. n. P-LT/L/Q/2026/104316 per la mancata trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente entro il termine previsto dall’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la questione centrale, da approfondire nel merito, riguarda l’imputabilità del ritardo nella trasmissione del contratto ai fini dell’applicazione della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. a-ter), d.l. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito dalla l. 1° dicembre 2025, n. 179. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato. Il Collegio ha ritenuto che, pur dovendo essere ulteriormente approfondita nel merito la questione relativa all’imputabilità del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno, la domanda fosse favorevolmente delibabile alla luce del bilanciamento degli interessi contrapposti e della necessità di evitare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile connesso alla natura del provvedimento di archiviazione. È stata fissata per il 4 novembre 2026 l’udienza pubblica per la discussione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    entro il termine previsto

    La disposizione è richiamata quale base normativa del termine per la trasmissione del contratto di soggiorno firmato digitalmente e dell’archiviazione dell’istanza in caso di mancato rispetto del termine; l’imputabilità del ritardo resta da approfondire nel merito.

  • art. 1, comma 1, lett. a-ter), d.l. 146/2025, convertito dalla l. 179/2025

    nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a-ter), d.l. 3 ottobre 2025 n. 146, conv. nella l. 1° dicembre 2025 n. 179

    La novella normativa è indicata come fonte del testo vigente dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998, la cui applicazione rispetto all’imputabilità del ritardo sarà esaminata nella fase di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l’applicazione della disciplina che impone l’archiviazione di un’istanza per tardiva trasmissione di un documento richiede di stabilire preliminarmente a chi sia imputabile il ritardo, la questione può essere riservata al merito se il bilanciamento degli interessi evidenzia il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per il richiedente.
  • La sospensione cautelare dell’archiviazione di un’istanza può essere disposta, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., quando la natura dell’atto impugnato rende concreto il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile e tale rischio prevale, all’esito del bilanciamento, sugli interessi contrapposti dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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