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Ordinanza

Ordinanza n. 591/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disporne l'annullamento, previa - ove occorra - rimessione della questione di legittimità dell'art. 15 bis DL n 4/2022 alla Corte Costituzionale e/o rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/12/2022: per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di tutti quelli emessi successivamente in applicazione della Delibera ARERA impugnata, previa disapplicazione dell'art. 15-bis del DL 4/2022 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/6/2023: – accertare la non debenza delle somme richieste dal GSE e il diritto della società a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15bis DL n. 4/2022; a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15bis DL n. 4/2022; a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; – condannare il GSE alla restituzione di quanto incassato/compensato in base all'art. 15bis DL n. 4/2022 e agli atti impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\4\2025 : (A) accertare e dichiarare l’illegittimità – eventualmente anche in parte qua – delle fatture e delle diffide del GSE indicate in epigrafe e, per l’effetto, disporne l’annullamento anche parziale; (B) accertare la non debenza anche parziale delle somme erroneamente richieste dal GSE in relazione all’omessa considerazione dei PMG nel calcolo degli importi dovuti nonché all’omessa considerazione dell’energia oggetto del calcolo degli importi dovuti ai sensi dell’art. 15bis DL n. 4/2022 e il diritto della Società a (i) non versare le relative somme al GSE, (ii) non subire la relativa compensazione praticata dal GSE, (iii) ottenere il pagamento dei PMG previsto nelle convenzioni RID stipulate con il GSE nonché il pagamento dell’energia prodotta come quantificata ai sensi dell’all’art. 5.1 delle Delibere ARERA; (C) condannare il GSE alla restituzione di quanto incassato/compensato in eccesso in base dall’art. 15bis del DL n. 4/2022 e relativi atti applicativi/esecutivi.

Giustizia amministrativa202202172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regolatori e applicativi relativi alla rideterminazione e al recupero da parte del GSE degli importi spettanti per l'energia prodotta, ai sensi dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti applicativi dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e la relativa disciplina regolatoria ARERA, chiedendone l'annullamento e, con motivi aggiunti, l'accertamento della non debenza delle somme richieste dal GSE, la non applicazione delle compensazioni, il pagamento integrale degli importi previsti dalle convenzioni RID e la restituzione delle somme riscosse o compensate. Sono state prospettate anche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e profili di diritto dell'Unione europea. Con gli ultimi motivi aggiunti la società ha contestato specifiche fatture e diffide del GSE, lamentando l'omessa considerazione dei prezzi minimi garantiti e di parte dell'energia rilevante per il calcolo degli importi dovuti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che gli atti del GSE oggetto dei motivi aggiunti presentano profili di dubbia diretta impugnabilità e di dubbia riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo, circostanza incompatibile con la concessione della tutela cautelare. Ha inoltre osservato che, considerato il momento di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, l'operatore del settore, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre le misure gestionali e organizzative necessarie a fronteggiare la situazione, anche rispetto agli investimenti effettuati in previsione di pretese ragionevolmente prevedibili. Il rigetto cautelare non pregiudica il merito, poiché l'eventuale restituzione delle somme riscosse o compensate resta possibile in caso di decisione favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022

    Costituisce la base normativa della rideterminazione degli importi spettanti agli operatori energetici e delle pretese di recupero esercitate dal GSE, la cui legittimità è contestata dalla ricorrente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concederla.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando sia quanto meno dubbia la diretta impugnabilità degli atti contestati e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa.
  • Nella valutazione cautelare il giudice può considerare, ai fini del periculum e del bilanciamento degli interessi, la prevedibilità delle pretese amministrative alla luce del quadro normativo e disciplinare vigente e il grado di diligenza qualificata richiesto all'operatore professionale.
  • Investimenti effettuati in presenza di pretese amministrative ragionevolmente prevedibili non determinano, di per sé, un pregiudizio cautelare irreparabile idoneo a giustificare la sospensione degli atti.
  • Il rigetto della domanda cautelare non preclude la restituzione delle somme eventualmente riscosse o compensate, qualora la decisione di merito riconosca la fondatezza delle pretese del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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