Cassazione Civile, Ordinanza n. 20495/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016, recuperando a tassazione somme risultanti da bonifici su un conto corrente intestato al contribuente e qualificandole come redditi diversi ex art. 67 d.P.R. 917/1986, in ragione della mancanza di idonea documentazione giustificativa e dell'assenza di causale dei bonifici. Il contribuente impugnava l'atto, ma sia la commissione di primo grado sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingevano le sue doglianze. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 917/1986 e dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che somme provenienti da un familiare non potessero essere automaticamente qualificate come redditi imponibili in difetto di sinallagma o obbligo giuridico. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice d'appello avesse applicato in modo automatico la presunzione bancaria senza considerare il suo stato di disoccupazione, la destinazione di parte delle somme al pagamento di imposte di un fratello residente all'estero, l'assenza di controprestazioni contrattuali e la tracciabilità dei versamenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su indagini bancarie, l'onere dell'Amministrazione è assolto mediante i dati emergenti dai conti correnti e si verifica l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova analitica e specifica dell'estraneità di ciascun versamento a fatti imponibili. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito, che aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, della natura non imponibile delle somme ricevute, incluse le asserite liberalità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro una sentenza d'appello che aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, ipotesi per la quale opera il limite di inammissibilità previsto dall'art. 360, comma 4, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione delle somme come redditi diversi; la Corte non ne offre una diversa lettura autonoma, limitandosi a ritenere infondata la censura alla luce dell'onere probatorio nelle indagini bancarie.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di accertamento fondato su movimenti bancari, i dati dei conti costituiscono idoneo supporto probatorio per l'Ufficio e si verifica l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve provare in modo analitico l'irrilevanza fiscale delle singole operazioni.
art. 2697 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce invece che, una volta utilizzate le risultanze bancarie dall'Ufficio, l'onere di dimostrare la non imponibilità dei versamenti grava sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È la norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata per il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
È la norma sul vizio di omesso esame di fatti decisivi invocata per il secondo motivo.
art. 360, comma 4, c.p.c.
La Corte ne desume l'inammissibilità del motivo ex n. 5 quando la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale di decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamento delle imposte sui redditi fondato su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione assolve l'onere probatorio iniziale mediante i dati risultanti dai conti correnti, mentre il contribuente è gravato dall'onere di dimostrare, con prova specifica e analitica, che ciascun versamento o prelevamento è estraneo a operazioni imponibili.
- La contestazione di un accertamento bancario non può risolversi in deduzioni generiche sulla provenienza familiare delle somme, sull'assenza di un rapporto sinallagmatico o sulla tracciabilità dei movimenti: occorre dimostrare puntualmente la causale non reddituale di ogni singola movimentazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza d'appello abbia confermato integralmente la decisione di primo grado, operando il limite previsto dall'art. 360, comma 4, c.p.c.
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