Sentenza del 13/03/2019 n. 1169 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Socio di Srl - Medesima attività della società - Struttura organizzata non estranea al professionista - Sussiste - Imposizione Irap - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2012-2015, sostenendo di svolgere l’attività dalla propria abitazione, senza collaboratori e con beni strumentali minimi. A suo avviso, la struttura organizzativa della S.r.l. era estranea alla propria attività professionale e il fatto di lavorare quasi esclusivamente per la società non dimostrava l’esistenza di un’autonoma organizzazione. L’Amministrazione, invece, riteneva che il professionista beneficiasse della struttura societaria, della clientela, dei rapporti commerciali e della collaborazione degli altri programmatori.
La decisione
La Commissione ha respinto l’appello e confermato il diniego del rimborso IRAP. È stato ritenuto provato che il professionista svolgesse la stessa attività della S.r.l. e operasse a vantaggio degli stessi clienti finali, beneficiando concretamente della struttura societaria. La partecipazione nella società impediva inoltre di considerare tale organizzazione come completamente altrui. È stata ravvisata anche una forma di esercizio associato dell’attività. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre al rimborso forfetario del 15%.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista quando l’attività è svolta con un’organizzazione autonoma idonea a potenziarne e valorizzarne il lavoro. La struttura non deve essere estranea al professionista e può rilevare anche quando deriva dall’utilizzo della struttura societaria di cui egli è socio.
Cass. 28 dicembre 2016, n. 2717
In caso di domanda di rimborso IRAP, spetta al contribuente dimostrare l’assenza dei presupposti dell’imposta.
Cass. 11 aprile 2017, n. 9325
Conferma l’onere del contribuente che chiede il rimborso di provare che non sussiste un’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Cass. 9692/2012
È richiamato il principio secondo cui, per l’assoggettamento a IRAP, la struttura organizzata deve fare capo operativamente e organizzativamente al lavoratore. La Commissione ha tuttavia ritenuto che, nel caso concreto, tale requisito fosse integrato dal ruolo del contribuente nella S.r.l.
Massime di principio
- Il professionista che chiede il rimborso dell’IRAP deve fornire una prova concreta dell’assenza di autonoma organizzazione; non è sufficiente dichiarare di avere pochi costi o beni strumentali.
- La struttura di una società può essere considerata rilevante ai fini IRAP quando il professionista socio svolge la stessa attività della società, opera per i suoi clienti e beneficia della sua organizzazione, della clientela o della collaborazione di altri professionisti.
- La partecipazione societaria può impedire di qualificare la struttura utilizzata come completamente estranea o altrui, anche se il professionista fattura separatamente le proprie prestazioni.
- L’assenza di dipendenti e l’utilizzo di beni strumentali modesti non escludono automaticamente l’IRAP se l’attività è concretamente potenziata da una struttura organizzata esterna ma collegata al professionista.
- La collaborazione stabile con altri professionisti, la partecipazione alla gestione societaria e il lavoro coordinato nell’interesse degli stessi clienti possono essere indici di esercizio associato o di autonoma organizzazione.
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