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Sentenza

Sentenza del 13/03/2019 n. 1169 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irap - Socio di Srl - Medesima attività della società - Struttura organizzata non estranea al professionista - Sussiste - Imposizione Irap - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2012-2015, sostenendo di svolgere l’attività dalla propria abitazione, senza collaboratori e con beni strumentali minimi. A suo avviso, la struttura organizzativa della S.r.l. era estranea alla propria attività professionale e il fatto di lavorare quasi esclusivamente per la società non dimostrava l’esistenza di un’autonoma organizzazione. L’Amministrazione, invece, riteneva che il professionista beneficiasse della struttura societaria, della clientela, dei rapporti commerciali e della collaborazione degli altri programmatori.

La decisione

La Commissione ha respinto l’appello e confermato il diniego del rimborso IRAP. È stato ritenuto provato che il professionista svolgesse la stessa attività della S.r.l. e operasse a vantaggio degli stessi clienti finali, beneficiando concretamente della struttura societaria. La partecipazione nella società impediva inoltre di considerare tale organizzazione come completamente altrui. È stata ravvisata anche una forma di esercizio associato dell’attività. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre al rimborso forfetario del 15%.

Norme richiamate

  • IRAP – presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’IRAP è dovuta dal professionista quando l’attività è svolta con un’organizzazione autonoma idonea a potenziarne e valorizzarne il lavoro. La struttura non deve essere estranea al professionista e può rilevare anche quando deriva dall’utilizzo della struttura societaria di cui egli è socio.

  • Cass. 28 dicembre 2016, n. 2717

    In caso di domanda di rimborso IRAP, spetta al contribuente dimostrare l’assenza dei presupposti dell’imposta.

  • Cass. 11 aprile 2017, n. 9325

    Conferma l’onere del contribuente che chiede il rimborso di provare che non sussiste un’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Cass. 9692/2012

    È richiamato il principio secondo cui, per l’assoggettamento a IRAP, la struttura organizzata deve fare capo operativamente e organizzativamente al lavoratore. La Commissione ha tuttavia ritenuto che, nel caso concreto, tale requisito fosse integrato dal ruolo del contribuente nella S.r.l.

Massime di principio

  • Il professionista che chiede il rimborso dell’IRAP deve fornire una prova concreta dell’assenza di autonoma organizzazione; non è sufficiente dichiarare di avere pochi costi o beni strumentali.
  • La struttura di una società può essere considerata rilevante ai fini IRAP quando il professionista socio svolge la stessa attività della società, opera per i suoi clienti e beneficia della sua organizzazione, della clientela o della collaborazione di altri professionisti.
  • La partecipazione societaria può impedire di qualificare la struttura utilizzata come completamente estranea o altrui, anche se il professionista fattura separatamente le proprie prestazioni.
  • L’assenza di dipendenti e l’utilizzo di beni strumentali modesti non escludono automaticamente l’IRAP se l’attività è concretamente potenziata da una struttura organizzata esterna ma collegata al professionista.
  • La collaborazione stabile con altri professionisti, la partecipazione alla gestione societaria e il lavoro coordinato nell’interesse degli stessi clienti possono essere indici di esercizio associato o di autonoma organizzazione.

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