Cassazione Penale, Sentenza n. 24560/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali, disponendo che le spese siano poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. (la Corte non ha deciso nel merito sulle doglianze relative all'art. 131‑bis, avendo accolto l'estinzione del reato).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza chiedendone l'annullamento senza rinvio perché il reato ascritto (art. 635, commi primo e secondo n.1 c.p., in relazione all'art. 625 n.7 c.p.) sarebbe estinto per intervenuta remissione di querela; ha inoltre dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della non punibilità ex art. 131‑bis c.p. e per il diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La Corte ha rilevato che, ai sensi del D.Lgs. 19/03/2024 n.31 (art. 2, comma 1, lett. b), il reato è procedibile a querela e che è stata prodotta la remissione di querela da parte di Giuseppe Francavilla (06/11/2024) e l'accettazione da parte dell'imputata tramite difensore (19/11/2024). Conseguentemente il reato è stato ritenuto estinto.
Norme richiamate
art. 635 c.p. in relazione all'art. 625 c.p.
art. 635, commi primo e secondo n.1, cod. pen. in relazione all'art. 625 n.7 cod. pen.
Indica la fattispecie contestata all'imputata; la Corte ha ritenuto il reato ascritto estinto in conseguenza della remissione di querela, posto che la fattispecie è procedibile a querela della persona offesa.
art. 131‑bis c.p.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la ricorrente ne chiedeva il riconoscimento, ma la Corte non si è pronunciata sul merito avendo dichiarato estinto il reato per remissione di querela.
D.Lgs. 19/03/2024 n.31, art. 2, comma 1, lett. b)
art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/03/2024 n.31
Stabilisce che il reato in contestazione è procedibile a querela della persona offesa (condizione necessaria per l'estinzione del reato tramite remissione di querela).
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di estinzione del reato per remissione di querela, le spese possano essere poste a carico del querelato; la Corte ha disposto che le spese siano a carico dell'imputata/querelato.
Massime di principio
- Se al momento della remissione la fattispecie è procedibile a querela della persona offesa, la remissione rituale estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza; la verifica della procedibilità è preliminare ed essenziale.
- La remissione di querela deve essere effettuata nei modi e nei termini previsti e l'accettazione dell'imputato (anche tramite difensore munito di procura speciale) è elemento rilevabile e idoneo a determinare l'estinzione del reato.
- L'estinzione del reato per remissione di querela può rendere irrilevanti questioni processuali o di merito (ad es. non punibilità ex art. 131‑bis); la Corte può annullare senza rinvio quando sussiste estinzione intervenuta.
- Anche se il reato è estinto, il giudice può comunque imporre il pagamento delle spese processuali a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; l'estinzione non esclude automaticamente l'onere delle spese.
- Le deduzioni difensive relative a riduzione o sostituzione di pena (es. richiesta di applicazione di cause di non punibilità o sostituzione con pena pecuniaria) devono essere tempestive e ben documentate in primo grado; se proposte tardivamente o dopo l'estinzione l'effetto pratico può essere nullo.
- Nei procedimenti di impugnazione è fondamentale produrre tempestivamente documentazione relativa a remissioni o atti estintivi intervenuti dopo la sentenza di primo grado ma prima della decisione d'appello o nei termini di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24419/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24420/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24422/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24423/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24424/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24425/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →