Cassazione Penale, Sentenza n. 14879/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per vizio di motivazione sostenendo che il telefono cellulare marca "L8STAR" trovato nella sua disponibilità, privo di scheda SIM (sebbene munito di caricabatteria e con tecnologia bluetooth), non fosse idoneo a effettuare comunicazioni e dunque non integrasse il reato previsto dall'art. 391-ter c.p.. La Corte di cassazione ha esaminato la portata dell'espressione "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" e ha ricostruito la ratio della norma (tutela dell'effettività della detenzione contro comunicazioni non autorizzate). Il Collegio ha ritenuto che la SIM sia un accessorio non costitutivo del tipo: l'apparecchio telefonico, per sua natura, è uno strumento destinato alla comunicazione e non richiede la immediata capacità operativa (basta l'idoneità strutturale) perché si integri il reato di indebita ricezione da parte del detenuto.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso; è stato confermato che l'indebita ricezione da parte del detenuto di un telefono cellulare integra il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., anche se il dispositivo è privo di scheda SIM. Nel caso concreto il telefono "L8STAR" con caricabatteria e tecnologia bluetooth rinvenuto nella disponibilità di Padoan è stato ritenuto "apparecchio telefonico" idoneo a consentire comunicazioni e la condanna è stata confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 391-ter cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'oggetto materiale può essere un "apparecchio telefonico" (di per sé idoneo alla comunicazione) o "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni"; per gli apparecchi telefonici non è richiesta la presenza di elementi accessori (es. SIM, batteria) per configurare il reato, purché esista l'idoneità strutturale allo scopo comunicativo.
art. 391-bis cod. pen.
Richiamata come disciplina distinta e specifica (agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis); utile per delimitare i casi esclusi dall'art. 391-ter.
art. 41-bis ord. pen.
MenziOnato per contestualizzare la speciale disciplina delle restrizioni di comunicazione per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis; rilevante per distinguere le fattispecie e le relative sanzioni/competenze.
d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 173)
Individua la fonte normativa che ha introdotto l'art. 391-ter; la Corte richiama la finalità legislativa di contrastare l'introduzione di apparecchiature per comunicazioni non autorizzate negli istituti penitenziari, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dell'impraticabilità tecnica/economica della schermatura totale degli istituti.
Massime di principio
- La mera presenza nella disponibilità del detenuto di un telefono cellulare integra il reato di cui all'art. 391-ter, terzo comma, quando l'apparecchio risulti, per sua struttura, idoneo a effettuare comunicazioni, anche se privo di scheda SIM.
- La scheda SIM è considerata un accessorio e non è elemento costitutivo del tipo: la norma mira all'idoneità strutturale dello strumento alla comunicazione, non alla sua immediata capacità operativa.
- L'accertamento dell'offensività concreta (ossia del reale pericolo di comunicazioni illecite) resta di competenza del giudice di merito e può considerare elementi quali tecnologia presente (bluetooth, Wi‑Fi, eSIM, possibilità di hotspot), stato di conservazione e reperibilità di canali di rete.
- Un dispositivo manifestamente danneggiato o strutturalmente incapace di comunicare può non rientrare nel perimetro dell'art. 391-ter; in tali casi l'idoneità intrinseca va valutata in concreto.
- La condotta d'uso effettivo del dispositivo (comunicazione concreta) può integrare ulteriori profili di reato o aggravanti; l'indebita ricezione è sanzionata di per sé per la tutela preventiva dell'effettività della detenzione.
- Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o avvocato, scatta l'aggravante speciale prevista dal secondo comma dell'art. 391-ter.
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