Sentenza del 14/12/2018 n. 3580 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Aggio esattoriale - Natura retributiva - Sussiste - Parametro della capacità contributiva - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’aggio esattoriale avesse natura tributaria e che la sua quantificazione dovesse quindi rispettare il principio della capacità contributiva. È stata inoltre contestata la legittimità dei criteri utilizzati per determinare il compenso, compreso il criterio territoriale degli indici di esazione e l’addebito di una parte dell’aggio al contribuente anche quando questi abbia pagato la cartella entro il termine previsto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’aggio esattoriale è stato qualificato come compenso di natura retributiva e non tributaria. Di conseguenza, non si applica direttamente il parametro costituzionale della capacità contributiva e il legislatore dispone di un margine di discrezionalità nella scelta dei criteri di quantificazione. È stato ritenuto non irragionevole né il riferimento agli indici territoriali di esazione né il fatto che una parte del compenso dell’organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente, anche se ha pagato tempestivamente.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione italiana
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio della capacità contributiva non è stato ritenuto applicabile all’aggio esattoriale, poiché esso costituisce un compenso retributivo per l’attività di riscossione e non un tributo.
Massime di principio
- Un onere collegato alla riscossione non è automaticamente un tributo: occorre verificare la sua funzione concreta. Se remunera un’attività o un servizio, può avere natura retributiva.
- Quando una somma ha natura retributiva e non tributaria, la sua legittimità non si valuta principalmente secondo il principio della capacità contributiva, ma secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e coerenza della disciplina.
- Il legislatore può stabilire criteri territoriali o organizzativi per quantificare il compenso dell’attività di riscossione, purché tali criteri non siano manifestamente arbitrari o irragionevoli.
- La tempestività del pagamento della cartella non esclude necessariamente l’addebito di una quota dell’aggio, se la legge considera tale quota come costo complessivo dell’organizzazione del servizio di riscossione.
- Per contestare con successo un aggio o un compenso di riscossione occorre dimostrare non soltanto che esso grava sul contribuente, ma anche che la sua natura è sostanzialmente tributaria oppure che il criterio di calcolo è irragionevole, sproporzionato o privo di base normativa.
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