Sentenza n. 2571/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 612/2025 emessa dal Tribunale di Pavia sez. Lavoro in data 11.02.2025, pubblicata in pari data, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di ferie non godute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto la monetizzazione delle ferie non godute e il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute relative agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero al pagamento di € 5.616,63, oltre interessi legali dal 25 luglio 2025 al saldo, e aveva dichiarato il diritto della ricorrente alla carta docente per l’anno scolastico 2024/2025. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo, chiedendo il pagamento del corrispettivo delle ferie non godute, degli interessi e della rivalutazione, nonché del corrispettivo della carta docente. L’azione non ha riguardato le spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, in quanto distratte in favore dei difensori. Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento era decorso senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l’an o il quantum del credito e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia, ritenuta passata in giudicato e ritualmente notificata. Il Collegio ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza alcun pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente; l’incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza e adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento di somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione può essere eseguito decorso il termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tale termine era decorso senza pagamento.
Massime di principio
- L’omesso pagamento di una somma dovuta in base a una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata integra inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non contesti l’esistenza o l’entità del credito e non dimostri l’avvenuto pagamento, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato a spese dell’amministrazione inadempiente.
- L’azione di ottemperanza deve essere circoscritta alle statuizioni del titolo giudiziale effettivamente azionate; nel caso concreto essa non si è estesa alle spese di lite distratte in favore dei difensori, non essendo stata proposta con riferimento a tali poste.
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