Regolamento (UE) 2019/35
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/35 della Commissione, dell'8 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale il quadro dei controlli rafforzati sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale disciplinato dal regolamento (CE) n. 669/2009. Introduce una specificazione sugli obblighi di relazione degli Stati membri tramite TRACES, proroga la disciplina transitoria sui controlli in punti diversi dai punti di entrata designati e sostituisce integralmente l’allegato I con un nuovo elenco di prodotti, Paesi di origine, rischi e frequenze di controllo. L’intervento è motivato dall’evoluzione dei rischi per la salute umana rilevati tramite le fonti informative UE, il sistema di allarme rapido e le relazioni nazionali.
Modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 sul livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale, aggiornando l’elenco dei prodotti soggetti a controlli e adeguando alcune regole procedurali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, quando presentati ai punti di entrata designati (PED) nei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004. Riguarda gli operatori/importatori, le autorità competenti degli Stati membri e i controlli ufficiali di identità, fisici e documentali sulle partite provenienti dai Paesi indicati nell’allegato. Le modifiche incidono anche sugli obblighi di rendicontazione degli Stati membri tramite TRACES e sul regime transitorio per l’esecuzione dei controlli in punti diversi dai PED. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, con alcune modifiche che producono effetti sulla disciplina transitoria fino al 13 dicembre 2019.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/35 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali rafforzati applicabili a talune importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale, previsto dal regolamento (CE) n. 669/2009. L’atto risponde all’aggiornamento periodico dell’elenco dei prodotti a rischio, alla necessità di adeguare la disciplina transitoria dei controlli nei punti di ingresso e alla possibilità di considerare assolto l’obbligo di relazione mediante registrazione in TRACES.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica è rappresentata dal regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 63, paragrafo 1. I considerando evidenziano che l’elenco dei prodotti soggetti a controlli rafforzati deve essere riesaminato almeno semestralmente alla luce delle informazioni provenienti dal sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, dai controlli ufficiali degli Stati membri e dalle relazioni semestrali trasmesse alla Commissione.
Rendicontazione degli Stati membri e sistema TRACES
Il regolamento introduce una precisazione di rilievo operativo sull’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009: l’obbligo di relazione semestrale si considera adempiuto se, nel periodo di riferimento, gli Stati membri hanno registrato in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle autorità competenti. La previsione valorizza il sistema informatico già utilizzato da alcuni Stati membri e consente di evitare una duplicazione delle comunicazioni verso la Commissione.
Regime transitorio per i controlli nei punti diversi dai PED
La modifica dell’articolo 19, paragrafo 1, estende il regime transitorio fino al 13 dicembre 2019. Fino a tale data, se un punto di entrata designato non dispone delle strutture necessarie per i controlli fisici e di identità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo situato nello stesso Stato membro, previa autorizzazione dell’autorità competente. La condizione è che il punto alternativo soddisfi i requisiti minimi dell’articolo 4 e che i controlli avvengano prima della dichiarazione per l’immissione in libera pratica.
Aggiornamento dell’allegato I: prodotti soggetti a controlli accresciuti
L’intervento centrale consiste nella sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009. Il nuovo elenco individua i prodotti, i codici NC e TARIC, i Paesi di origine, il rischio specifico e la frequenza dei controlli fisici e di identità. Tra i principali prodotti interessati figurano:
- arachidi provenienti da vari Paesi per rischio aflatossine;
- pepe nero dal Brasile per rischio salmonella;
- bacche di goji dalla Cina per residui di antiparassitari;
- peperoni dolci dalla Cina per salmonella;
- tè dalla Cina per residui di antiparassitari;
- melanzane e peperoni dalla Repubblica dominicana per residui di antiparassitari;
- semi di sesamo dall’Etiopia, dal Sudan e da altri Paesi per salmonella;
- nocciole della Georgia per aflatossine;
- olio di palma dal Ghana per coloranti Sudan;
- gombi, rape in aceto, lamponi congelati, albicocche secche, uve secche, limoni, melagrane, pistacchi e altre merci da diversi Paesi per specifici contaminanti o residui.
Modifiche sostanziali all’elenco: inserimenti, soppressioni e intensificazione dei controlli
I considerando chiariscono la logica delle modifiche:
- vengono inserite nuove voci quando le fonti informative indicano nuovi rischi per la salute umana, in particolare per residui di antiparassitari o contaminazione da Salmonella;
- vengono soppresse le voci per prodotti che mostrano un grado di conformità generalmente soddisfacente, come gli ananassi originari del Benin;
- viene aumentata la frequenza dei controlli per prodotti con persistenti non conformità, tra cui alcune tipologie di peperoni di Egitto, India, Pakistan, Sri Lanka e nocciole della Georgia;
- la voce relativa alle nocciole della Georgia è ampliata per ricomprendere farine, semolini, polveri e nocciole altrimenti preparate o conservate, in ragione del medesimo rischio.
Frequenze di controllo e criteri tecnici
L’allegato fissa percentuali di controllo fisico e di identità differenziate a seconda del prodotto e del rischio, con frequenze che variano, ad esempio, dal 5%, 10%, 20%, 30% fino al 50% e al 90% in alcuni casi. Le note a piè di allegato specificano i metodi di riferimento per l’analisi di Salmonella, solfiti e altri contaminanti, nonché i residui di antiparassitari da ricercare per ciascuna origine/prodotto. In alcuni casi è previsto che i controlli fisici e di identità possano essere svolti al luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e coordina la disciplina applicabile fino all’entrata a regime del quadro successivo richiamato dal regolamento (UE) 2017/625.
Disposizioni principali
Rendicontazione semestrale e uso di TRACES
Inserisce all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 un nuovo paragrafo 4, stabilendo che gli obblighi di presentazione della relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si considerano assolti quando gli Stati membri hanno registrato in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle autorità competenti in conformità del regolamento durante il periodo di riferimento.
Proroga del periodo transitorio per i controlli fuori dal PED
Sostituisce l’articolo 19, paragrafo 1, prevedendo che fino al 13 dicembre 2019, se un punto di entrata designato non dispone delle strutture necessarie per i controlli fisici e di identità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tali controlli possano essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato dall’autorità competente, prima della dichiarazione per l’immissione in libera pratica, purché il punto soddisfi i requisiti minimi dell’articolo 4.
Sostituzione dell’allegato I
Sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con un nuovo elenco di mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali accresciuti, aggiornando codici NC/TARIC, Paesi di origine, rischi specifici e frequenze di controllo fisico e di identità.
Aggiornamento dell’elenco dei prodotti e dei rischi
Aggiunge o conferma controlli rafforzati per diversi prodotti in ragione di nuovi rischi o non conformità, tra cui melanzane della Repubblica dominicana, fagioli del Kenya, peperoni dell’Uganda, pepe nero del Brasile, peperoni dolci della Cina e semi di sesamo dell’Etiopia; modifica inoltre la voce per le nocciole della Georgia includendo ulteriori forme del prodotto e sopprime la voce relativa agli ananassi del Benin.
Frequenza dei controlli e nuove/suppresse voci
Aumenta la frequenza dei controlli per varie voci, tra cui prodotti originari di Egitto, India, Pakistan, Sri Lanka e Georgia, e mantiene nel nuovo allegato un’ampia serie di prodotti soggetti a controlli per aflatossine, salmonella, residui di antiparassitari, rodammina B, ocratossina A, solfiti e altri contaminanti o residui, con percentuali differenziate di controllo fisico e di identità.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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