Regolamento (UE) 2019/24
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 aggiorna l'elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma il mantenimento nell'elenco dei soggetti già designati, dopo riesame e tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni delle autorità nazionali competenti. L'allegato contiene l'elenco aggiornato e il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 è abrogato.
Aggiornamento dell'elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone, ai gruppi e alle entità inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, come aggiornato dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/24. L'effetto riguarda l'applicazione, in tutti gli Stati membri, delle misure restrittive specifiche contro soggetti coinvolti in atti terroristici, sulla base delle decisioni delle autorità competenti richiamate dalla posizione comune 2001/931/PESC. Il regolamento non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce e aggiorna l'elenco vigente, abrogando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio: aggiornamento dell'elenco antiterrorismo
Il regolamento attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo. Il provvedimento si colloca nel quadro della posizione comune 2001/931/PESC e serve ad aggiornare l'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive, sostituendo il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071.
Contesto e motivazione dell'aggiornamento
Nei considerando il Consiglio ricorda di avere adottato in precedenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 e di avere fornito, ove possibile, le motivazioni dell'inserimento nell'elenco alle persone, ai gruppi e alle entità interessati. Gli interessati sono stati informati della decisione di mantenerli nell'elenco e della possibilità di chiedere le motivazioni del loro inserimento qualora non già comunicate. Il Consiglio dichiara inoltre di avere riesaminato l'elenco, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni presentate e delle informazioni aggiornate trasmesse dalle autorità nazionali competenti.
Presupposti giuridici della designazione
Il Consiglio afferma di avere verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, abbiano adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della medesima posizione comune. Sulla base di tale verifica, il Consiglio conclude che i soggetti cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere sottoposti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il considerando 6 aggiunge che altre due persone e un'entità sono state coinvolte in atti terroristici e che, anche nei loro confronti, esiste una decisione di un'autorità competente ai sensi della posizione comune.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 dispone che l'elenco dei soggetti interessati figura nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una lista nominativa di persone e di gruppi/entità, includendo, tra gli altri, singoli individui e organizzazioni quali Hamas, Hezbollah Military Wing, PKK, LTTE, PFLP, PIJ, Sendero Luminoso e altri gruppi o entità indicati con eventuali alias.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071, che viene quindi sostituito integralmente dal nuovo elenco allegato al regolamento 2019/24.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco antiterrorismo
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive previste dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Riesame e conferma delle designazioni
Nei considerando il Consiglio afferma di avere riesaminato l'elenco come richiesto dal regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti. Viene confermato il mantenimento nell'elenco di tutti i soggetti già inclusi e l'aggiunta di ulteriori due persone e di un'entità.
Rapporto con la posizione comune 2001/931/PESC
Il Consiglio precisa che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti dei soggetti elencati, in quanto coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della stessa posizione comune.
Abrogazione del regolamento precedente
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071, che viene sostituito dall'aggiornamento contenuto nel presente regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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