Regolamento (UE) 2019/26
Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che integra la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un regime transitorio e speciale per evitare interruzioni nel mercato UE dei prodotti già omologati dal Regno Unito quando quest’ultimo recede dall’Unione. Consente ai costruttori di ottenere, presso autorità di omologazione di Stati membri diversi dal Regno Unito, nuove omologazioni UE per tipi già omologati nel Regno Unito, utilizzando in linea di principio la documentazione e le prove già disponibili. Il testo disciplina inoltre il passaggio di responsabilità all’autorità di omologazione dell’Unione per taluni obblighi post-omologazione, come richiami, informazioni su riparazione e manutenzione e controlli di conformità in servizio. Restano ferme le regole generali di omologazione, salvo le deroghe espressamente previste.
Disposizioni speciali per consentire, in caso di recesso del Regno Unito dall’UE, il rilascio di nuove omologazioni UE e la continuità dell’immissione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti e motori già omologati dal Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti rientranti nell’ambito della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 e del regolamento (UE) 2016/1628, nonché ai relativi tipi omologati dall’autorità di omologazione del Regno Unito sulla base di tali atti o di atti normativi dell’Unione da essi richiamati o abrogati. Si applica solo finché la legislazione dell’Unione in materia di omologazione resta applicabile al e nel Regno Unito; non riguarda i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche completamente nuovi che non siano già stati omologati nel Regno Unito. Per le entità tecniche indipendenti, i riferimenti comprendono anche i motori ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628.
Regolamento (UE) 2019/26 sull’omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione
Il regolamento è adottato per evitare che il recesso del Regno Unito interrompa la circolazione nel mercato interno di prodotti già omologati dall’autorità britannica. Il legislatore UE predispone un meccanismo di continuità che consente il passaggio da un’omologazione del Regno Unito a una nuova omologazione UE rilasciata da un’autorità di uno Stato membro diverso dal Regno Unito, con regole speciali su prove, certificati e responsabilità post-omologazione.
Finalità e contesto
Il testo si colloca nel quadro dell’articolo 50 TUE e prende atto che, in assenza di misure specifiche, le omologazioni CE/UE rilasciate dal Regno Unito non garantirebbero più accesso al mercato dell’Unione dopo la cessazione dell’applicazione dei trattati al Regno Unito. Il regolamento mira quindi a tutelare la continuità produttiva dei costruttori e a garantire certezza giuridica e parità di trattamento tra operatori, mantenendo ferma la disciplina generale dell’omologazione salvo le deroghe espressamente previste.
Ambito di applicazione
L’ambito copre i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti disciplinati dalla direttiva 2007/46/CE, dal regolamento (UE) n. 167/2013, dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal regolamento (UE) 2016/1628, oltre ai relativi tipi già omologati dal Regno Unito sulla base di tali atti o di atti UE connessi. Le definizioni chiave sono tre: «autorità di omologazione dell’Unione» è l’autorità di uno Stato membro diverso dal Regno Unito; «omologazione del Regno Unito» è un’omologazione CE o UE rilasciata dall’autorità britannica; «omologazione dell’Unione» è l’omologazione UE rilasciata ai sensi del regolamento.
Domanda di nuova omologazione UE
Il costruttore che dispone di un’omologazione del Regno Unito ancora valida può chiedere, finché il diritto UE di omologazione continua ad applicarsi al e nel Regno Unito, una nuova omologazione UE dello stesso tipo presso un’autorità di omologazione di un altro Stato membro. Il tipo deve soddisfare i requisiti applicabili ai nuovi prodotti al momento in cui l’omologazione UE produce effetto. Il costruttore deve inoltre sostenere i costi dell’autorità e fornire, su richiesta, la documentazione necessaria, comprese l’omologazione originaria, le modifiche, la documentazione informativa e le relazioni di prova.
Utilizzo delle relazioni di prova e poteri dell’autorità UE
Quando non intervengono nuovi requisiti, l’omologazione UE può essere rilasciata sulla base delle stesse relazioni di prova già utilizzate per l’omologazione del Regno Unito. Il regolamento deroga così alle ordinarie regole sulla designazione e notifica dei servizi tecnici, consentendo l’uso di prove provenienti dal Regno Unito anche dopo la cessazione dell’applicazione del diritto UE in quel Paese. Resta però fermo il potere dell’autorità UE di chiedere la ripetizione di specifiche prove, da eseguirsi da un servizio tecnico designato e notificato dallo Stato membro competente.
Certificato, validità e qualificazione dell’omologazione UE
L’omologazione UE rilasciata ai sensi del regolamento è trattata come una normale omologazione CE/UE nell’ambito degli atti richiamati. Il certificato deve contenere un numero composto dal codice dello Stato membro e dal numero dell’atto applicabile, oltre all’indicazione dell’ultimo atto modificativo pertinente. Nei veicoli, il certificato di omologazione e il certificato di conformità riportano la dicitura «Precedentemente omologato come»; per sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, la dicitura è «Precedentemente omologati e contrassegnati come». L’omologazione del Regno Unito cessa il giorno precedente a quello di efficacia della nuova omologazione UE, e comunque non oltre il momento in cui la normativa UE cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Responsabilità post-omologazione e continuità di commercializzazione
Dal momento in cui l’omologazione UE ha effetto, l’autorità di omologazione dell’Unione assume la piena responsabilità degli obblighi derivanti dall’omologazione e subentra nei poteri e negli obblighi dell’autorità del Regno Unito per i prodotti già immessi sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione, nonché per quelli che dovranno ancora esserlo nel periodo transitorio. I prodotti basati su omologazioni del Regno Unito possono continuare a essere immessi sul mercato, immatricolati e messi in circolazione nell’Unione fino alla cessazione di applicazione della normativa UE nel Regno Unito, o fino alla perdita di validità dell’omologazione UE se antecedente. Per i veicoli è richiesto un aggiornamento del certificato di conformità con il numero dell’omologazione UE.
Rilevazione degli obblighi per altri tipi del costruttore
Il costruttore deve chiedere anche che l’autorità UE rilevi gli obblighi del Regno Unito per altri suoi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti già immessi sul mercato o da immettere, quando l’omologazione britannica non è più valida o quando non è necessaria una nuova omologazione UE. La richiesta è in linea generale obbligatoria per i tipi omologati dal Regno Unito dopo il 1° gennaio 2008, salvo prova di un diverso accordo con un’altra autorità UE. L’autorità UE può accettare la richiesta solo se il costruttore accetta di sostenerne i costi; una volta accettata, l’autorità subentra nei poteri relativi a richiami, informazioni di riparazione e manutenzione e controlli di conformità in servizio, informando Commissione e altre autorità nazionali.
Disposizioni speciali per motori e macchine mobili non stradali
Il regolamento fa salve specifiche disposizioni transitorie e deroghe per motori e per veicoli e macchine mobili non stradali equipaggiati con tali motori, richiamando la direttiva 97/68/CE, il regolamento (UE) 2016/1628 e taluni atti adottati ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013. In tali casi, l’immissione sul mercato, la messa a disposizione, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione restano possibili secondo le condizioni previste da tali fonti anche se l’omologazione del Regno Unito è cessata di validità.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento integra la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (UE) n. 167/2013, il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento (UE) 2016/1628 prevedendo disposizioni speciali per l’omologazione UE e l’immissione sul mercato di prodotti già omologati dall’autorità del Regno Unito mentre il diritto dell’Unione resta applicabile al e nel Regno Unito.
Ambito soggettivo e oggettivo
Si applica a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché ai relativi tipi già omologati dal Regno Unito sulla base degli atti UE indicati. I motori sono ricompresi nel riferimento alle entità tecniche indipendenti ai fini del regolamento.
Domanda di omologazione UE da parte del costruttore
Il costruttore titolare di un’omologazione del Regno Unito non ancora divenuta invalida può, finché la normativa UE di omologazione continua ad applicarsi al e nel Regno Unito, chiedere a un’autorità di omologazione dell’Unione un’omologazione UE per lo stesso tipo. Il tipo deve rispettare i requisiti applicabili ai nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti al momento in cui l’omologazione UE produce effetti. Il costruttore deve pagare diritti adeguati stabiliti dall’autorità competente e fornire la documentazione e le informazioni richieste, incluse, se del caso, l’omologazione originaria del Regno Unito, le modifiche, la documentazione informativa e le relazioni di prova.
Condizioni per il rilascio e utilizzo delle prove esistenti
L’autorità di omologazione dell’Unione può rilasciare l’omologazione se il tipo soddisfa i requisiti vigenti per l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione di nuovi prodotti. Se non vi sono nuovi requisiti, l’omologazione può essere rilasciata sulla base delle stesse relazioni di prova già usate per l’omologazione del Regno Unito, anche se il servizio tecnico non è stato designato e notificato dallo Stato membro dell’autorità rilasciante e anche dopo la cessazione di applicazione della normativa UE nel Regno Unito. L’autorità può tuttavia richiedere la ripetizione di prove specifiche da un servizio tecnico designato e notificato dallo Stato membro competente.
Contenuto del certificato e identificazione dell’omologazione
Il tipo omologato riceve un certificato di omologazione UE con numero composto dal numero distintivo dello Stato membro e dal numero dell’atto applicabile di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Il certificato indica anche l’ultimo atto modificativo applicabile. Per i veicoli, certificato di omologazione e certificato di conformità devono riportare la dicitura «Precedentemente omologato come» con il numero e la data del certificato UE ottenuto a seguito dell’omologazione del Regno Unito; per sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti deve comparire la dicitura «Precedentemente omologati e contrassegnati come» con il relativo marchio.
Effetti dell’omologazione UE e cessazione di validità di quella del Regno Unito
L’omologazione UE produce effetti dalla data del rilascio o da una data successiva indicata. L’omologazione del Regno Unito cessa di essere valida il giorno precedente all’entrata in vigore dell’omologazione UE e, in ogni caso, al più tardi quando la normativa UE cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. L’omologazione UE è assimilata a un’omologazione CE/UE ai sensi degli atti richiamati e l’autorità UE assume piena responsabilità per gli obblighi derivanti dall’omologazione.
Assunzione degli obblighi post-omologazione per i tipi omologati
Dal momento in cui l’omologazione UE produce effetti, l’autorità di omologazione dell’Unione esercita i poteri e gli obblighi dell’autorità del Regno Unito per i prodotti già immessi sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione e per quelli ancora da immettere secondo il regime transitorio. I veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti così prodotti possono essere immessi sul mercato, immatricolati e messi in circolazione fino alla cessazione di applicazione della normativa UE nel Regno Unito, o prima se l’omologazione UE perde validità. Per i veicoli deve essere riportato il numero di omologazione UE in un’aggiunta al certificato di conformità prima dell’immissione sul mercato o dell’immatricolazione.
Rilevazione degli obblighi relativi ad altri tipi del costruttore
Nel presentare domanda di omologazione UE, il costruttore deve chiedere anche che l’autorità UE rilevi gli obblighi del Regno Unito per altri veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti del medesimo costruttore, già immessi sul mercato o da immettere, quando l’omologazione del Regno Unito è divenuta invalida o quando non è richiesta omologazione UE. La richiesta riguarda tutti i tipi omologati dal Regno Unito dopo il 1° gennaio 2008, salvo prova dell’esistenza di un accordo con un’altra autorità di omologazione dell’Unione. L’autorità UE assume tali obblighi solo dopo aver accettato la richiesta e il costruttore aver accettato di coprire i costi.
Obblighi post-vendita e comunicazioni alle autorità
Una volta accettata la richiesta, l’autorità di omologazione dell’Unione esercita gli obblighi relativi a richiami, informazioni sulla riparazione e manutenzione e controlli di conformità in servizio per i prodotti interessati. L’autorità non risponde degli atti od omissioni dell’autorità del Regno Unito e informa le altre autorità nazionali e la Commissione dei tipi per i quali ha rilevato gli obblighi.
Disposizioni specifiche per motori e macchine mobili non stradali
Il regolamento non impedisce l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione di motori, o di veicoli e macchine mobili non stradali equipaggiati con tali motori, conformi a un tipo la cui omologazione del Regno Unito sia cessata di essere valida, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni transitorie e di esenzione richiamate dalla direttiva 97/68/CE, dal regolamento (UE) 2016/1628 e dagli atti adottati ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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