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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/23

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/23 della Commissione, del 7 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32019R0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/23 aggiorna l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie connesse all'Iraq. A seguito della decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 27 dicembre 2018, una voce è soppressa dall'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento. L'atto ha natura meramente modificativa e opera con efficacia immediata secondo la disciplina generale di entrata in vigore dei regolamenti UE.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere una voce dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relative all'Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, limitatamente al regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. La modifica incide esclusivamente sulla lista, sopprimendo una specifica voce; non introduce nuovi soggetti né amplia l'ambito materiale del regime sanzionatorio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/23 della Commissione: soppressione di una voce dall'elenco sanzionatorio relativo all'Iraq

Il regolamento aggiorna il regime restrittivo dell'Unione nei confronti dell'Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Il considerando richiama il fatto che l'allegato III contiene l'elenco dei soggetti dell'ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq alla data del 22 maggio 2003.

Contesto e base giuridica

L'atto è adottato dalla Commissione in base all'articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Il regolamento si inserisce nell'aggiornamento periodico delle liste sanzionatorie, tenendo conto delle decisioni assunte dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Modifica dell'allegato III

La modifica sostanziale consiste nella soppressione di una sola voce dell'allegato III. In particolare, viene eliminata la voce n. 106 relativa a "RAYON STATE ESTABLISHMENT (alias RAYON STATE COMPANY)", con indirizzo P.O. Box 11230, Hindiya, Babylon, Iraq.

Effetti pratici per gli operatori

La cancellazione dalla lista comporta che il soggetto indicato non rientra più nell'elenco dell'allegato III soggetto al congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Per gli operatori finanziari e i soggetti obbligati, l'effetto rilevante è l'aggiornamento delle verifiche di conformità rispetto alle liste sanzionatorie UE applicabili.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Soppressione di una voce dall'allegato III

L'articolo 1 dispone che l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. L'allegato elimina la voce n. 106 relativa a "RAYON STATE ESTABLISHMENT (alias RAYON STATE COMPANY)", con indirizzo P.O. Box 11230, Hindiya, Babylon, Iraq.

Base giuridica e finalità dell'aggiornamento sanzionatorio

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. La modifica recepisce l'aggiornamento deciso il 27 dicembre 2018 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU, che ha cancellato una voce dall'elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerestrizioni economiche e finanziariecongelamento di fondi

Testo integrale

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