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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1362

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda

Normativa europea32020R1362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce requisiti fitosanitari specifici per consentire l’importazione nell’Unione di determinate piante da impianto di Acer provenienti dalla Nuova Zelanda. Le misure sono calibrate sui rischi individuati dall’EFSA per quattro organismi nocivi e distinguono tra prescrizioni basate sul fascicolo tecnico neozelandese e misure supplementari per gli aspetti ritenuti ancora incerti. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e si applica rapidamente, entrando in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Misure fitosanitarie per l’importazione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum, Acer palmatum e Acer shirasawanum originarie della Nuova Zelanda, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione di piante da impianto di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda e in riposo vegetativo appartenenti ad Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, originarie della Nuova Zelanda. Il regolamento disciplina le condizioni fitosanitarie per l’importazione di tali piante e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. Non riguarda altri prodotti se non quelli espressamente elencati nell’allegato e non contiene misure applicabili ad altri Paesi terzi oltre la Nuova Zelanda.

Misure fitosanitarie per l’importazione di Acer dalla Nuova Zelanda

Il regolamento stabilisce condizioni fitosanitarie specifiche per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda. La disciplina interviene a valle della valutazione dei rischi svolta dall’EFSA e si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 e degli atti di esecuzione collegati, con l’obiettivo di consentire l’importazione riducendo il rischio fitosanitario a un livello accettabile.

Contesto normativo e razionale della misura

Il regolamento richiama, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che aveva incluso le piante del genere Acer L. tra le piante ad alto rischio, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, che disciplina le misure fitosanitarie per alcune piante rimosse da tale elenco. A seguito della richiesta presentata dalla Nuova Zelanda il 29 agosto 2019 e del parere scientifico EFSA del 20 maggio 2020, la Commissione conclude che le piante specificate possono essere autorizzate all’importazione purché siano rispettate prescrizioni fitosanitarie mirate. Il regolamento si fonda anche sull’esigenza di conformarsi agli obblighi internazionali derivanti dall’accordo SPS dell’OMC, favorendo una ripresa rapida del commercio.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le misure riguardano esclusivamente piante da impianto di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda e in riposo vegetativo delle specie Acer japonicum, Acer palmatum e Acer shirasawanum. L’origine deve essere la Nuova Zelanda e l’ambito è limitato alle partite destinate all’introduzione nell’Unione. Il regolamento non disciplina in generale il genere Acer, ma solo le piante specificate nell’allegato e solo per i rischi fitosanitari individuati nel fascicolo tecnico e nel parere EFSA.

Organismi nocivi considerati e valutazione del rischio

Il parere EFSA ha individuato quattro organismi nocivi pertinenti per le piante specificate: Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta e Platypus apicalis. Per Oemona hirta e Platypus apicalis la Commissione ritiene sufficienti le misure già descritte dalla Nuova Zelanda nel fascicolo tecnico. Per Meloidogyne fallax le misure del fascicolo risultano allineate alle prescrizioni già vigenti per i nematodi di cui all’allegato VII, punto 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Per Eotetranychus sexmaculatus, invece, le sole misure proposte non sono considerate sufficienti e vengono imposte misure supplementari, soprattutto sul piano delle dichiarazioni ufficiali e della certificazione fitosanitaria.

Prescrizioni operative per l’importazione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, come modificato, prevede due serie di misure per le piante specificate.

Per le piante connesse a Eotetranychus sexmaculatus, la Nuova Zelanda deve garantire:

  • assenza del parassita nelle piante;
  • coltivazione per tutto il ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese di origine;
  • ispezioni ufficiali del sito in momenti opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo;
  • trattamenti adeguati in caso di sospetto;
  • istituzione di una zona circostante di 100 m sottoposta a indagini specifiche;
  • estirpazione e distruzione immediata delle piante ospiti infestate;
  • pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine prima dell’introduzione in ciascun sito di produzione;
  • pulizia e potatura al momento del raccolto;
  • ispezione fitosanitaria ufficiale, almeno visiva dettagliata, in particolare dei fusti e dei rami;
  • ispezione ufficiale della partita immediatamente prima dell’esportazione, con un campione sufficiente a consentire il rilevamento di un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%.

Per le piante connesse a Oemona hirta e Platypus apicalis sono previste prescrizioni analoghe, con l’obbligo di:

  • dichiarazione ufficiale di assenza dei due organismi nocivi;
  • coltivazione in luogo di produzione registrato e controllato;
  • ispezioni ufficiali durante il ciclo produttivo;
  • trattamenti adeguati in caso di sospetto;
  • pulizia e ispezione ufficiale al raccolto;
  • ispezione ufficiale prima dell’esportazione con campione idoneo a rilevare un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%.

Certificato fitosanitario e dichiarazioni supplementari

Il certificato fitosanitario deve contenere, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", una formula standard: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione". Deve inoltre essere riportata l’indicazione dei siti di produzione registrati. Questa parte documentale è centrale, perché collega la partita fisica alle verifiche svolte nel Paese terzo e alla tracciabilità del luogo di coltivazione.

Coordinamento con altri atti e applicazione temporale

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena e le misure uniformi di attuazione del regolamento (UE) 2016/2031. L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante da impianto di Acer japonicum, Acer palmatum e Acer shirasawanum originarie della Nuova Zelanda (art. 1). La misura mira a garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione riducendo a un livello accettabile il rischio di introduzione di organismi nocivi.

Modifica del regolamento (UE) 2020/1213

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento (art. 2). Vengono aggiunti nuovi punti relativi alle piante specificate e alle corrispondenti misure di importazione.

Prescrizioni per Eotetranychus sexmaculatus

Per le piante specificate la Nuova Zelanda deve rilasciare una dichiarazione ufficiale attestante, tra l’altro, l’assenza di Eotetranychus sexmaculatus, la coltivazione in un luogo di produzione registrato e controllato, ispezioni ufficiali durante il ciclo produttivo, eventuali trattamenti in caso di sospetto, una zona circostante di 100 m oggetto di indagini e l’eventuale estirpazione e distruzione delle piante ospiti infestate. Sono richieste anche pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine, pulizia e potatura al raccolto, ispezione fitosanitaria ufficiale e ispezione della partita immediatamente prima dell’esportazione con un campione idoneo a rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%.

Prescrizioni per Oemona hirta e Platypus apicalis

Per le piante specificate è richiesta una dichiarazione ufficiale di assenza di Oemona hirta e Platypus apicalis, la coltivazione in un luogo di produzione registrato e controllato, ispezioni ufficiali nel ciclo produttivo, eventuali trattamenti in caso di sospetto, pulizia e ispezione al raccolto, nonché ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con un campione idoneo a rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%.

Prescrizioni documentali nei certificati fitosanitari

Per entrambe le categorie di misure, alla rubrica "Dichiarazione supplementare" del certificato fitosanitario deve figurare la dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione". Deve inoltre essere indicata l’informazione relativa ai siti di produzione registrati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 3). È espressamente motivato dall’esigenza di consentire la ripresa dell’importazione nel più breve tempo possibile in linea con gli obblighi SPS dell’OMC.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazione di pianteprotezione dei vegetalicommercio estero

Testo integrale

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