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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1361

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda determinate piante da impianto di Malus domestica originarie della Serbia e determinate piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda

Normativa europea32020R1361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle piante ad alto rischio previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, alla luce di pareri scientifici EFSA e delle misure di attenuazione già previste dalla normativa fitosanitaria di esecuzione. In particolare, rimuove dall’elenco alcune piante da impianto di Malus domestica originarie della Serbia e di Acer japonicum, Acer palmatum e Acer shirasawanum originarie della Nuova Zelanda. La finalità è consentire la ripresa delle importazioni di tali merci nel più breve tempo possibile, nel rispetto degli obblighi SPS dell’OMC.

Modifica l’elenco delle piante ad alto rischio del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 escludendo determinate piante da impianto di Malus domestica dalla Serbia e di Acer spp. dalla Nuova Zelanda.

Ambito di applicazione

Si applica alle modifiche dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 relative a piante da impianto originarie della Serbia e della Nuova Zelanda, in particolare a piante da impianto di uno-due anni di Malus domestica, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, originarie della Serbia, e a piante da impianto di uno-tre anni di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, innestate anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo, originarie della Nuova Zelanda. L’effetto è la loro esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco delle piante ad alto rischio per alcune piante da impianto di Malus domestica e Acer spp.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione interviene sul sistema delle piante ad alto rischio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. La Commissione, sulla base di pareri scientifici EFSA e delle misure fitosanitarie di attenuazione già previste dalla normativa di esecuzione, ritiene che il rischio connesso a determinate partite di piante da impianto provenienti da Serbia e Nuova Zelanda sia divenuto accettabile.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulla salute delle piante e richiama, in particolare, l’articolo 42, paragrafo 4. Esso si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio, e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018, che disciplina la procedura di valutazione del rischio per tali categorie.

Valutazione dei rischi per Malus domestica dalla Serbia

La Serbia ha presentato una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto di Malus domestica, di uno-due anni, innestate, a radice nuda e in riposo vegetativo. L’EFSA, nel parere del 13 maggio 2020, ha individuato Erwinia amylovora come organismo nocivo pertinente e ha valutato le misure di attenuazione presentate nel fascicolo tecnico. Alla luce di tale valutazione, la Commissione ritiene che il rischio fitosanitario sia ridotto a un livello accettabile, purché si applichino misure adeguate; poiché tali misure sono già previste dall’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, queste piante non devono più essere considerate ad alto rischio.

Valutazione dei rischi per Acer spp. dalla Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha presentato una richiesta analoga per piante da impianto di uno-tre anni delle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, innestate anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda e in riposo vegetativo. Il parere EFSA del 20 maggio 2020 ha individuato come organismi nocivi rilevanti Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta e Platypus apicalis, valutando le misure di attenuazione e la probabilità di infestazione. Anche in questo caso la Commissione conclude che il rischio è accettabile se si applicano misure adeguate, richiamando il regolamento di esecuzione (UE) 2020/… sulle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di tali piante.

Modifica puntuale dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019

L’allegato del regolamento modifica la seconda colonna "Descrizione" dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019:

  • la voce relativa a "Malus Mill." è sostituita da una formulazione che esclude le piante da impianto di Malus domestica originarie della Serbia nelle condizioni indicate;
  • la voce relativa a "Acer L." è sostituita da una formulazione che esclude le piante da impianto delle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda nelle condizioni indicate.

Effetto pratico della modifica è la fuoriuscita di tali merci dall’elenco delle piante ad alto rischio, con conseguente possibilità di ripresa delle importazioni secondo le condizioni fitosanitarie applicabili.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come previsto dalla clausola finale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Obiettivo di politica commerciale e fitosanitaria

Nei considerando la Commissione richiama espressamente gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo SPS dell’OMC. L’obiettivo è conciliare tutela fitosanitaria e facilitazione del commercio, consentendo la ripresa delle importazioni nel più breve tempo possibile, una volta verificata l’accettabilità del rischio attraverso misure di attenuazione adeguate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle piante ad alto rischio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 conformemente all’allegato del regolamento. L’effetto sostanziale è la rimozione dalla lista delle piante ad alto rischio di specifiche piante da impianto di Malus domestica provenienti dalla Serbia e di Acer spp. provenienti dalla Nuova Zelanda, in quanto il rischio fitosanitario è ritenuto ridotto a un livello accettabile grazie a misure di attenuazione adeguate.

Condizioni fitosanitarie e ruolo dei pareri EFSA

Il regolamento si fonda su due valutazioni scientifiche EFSA: il parere del 13 maggio 2020 per Malus domestica dalla Serbia e quello del 20 maggio 2020 per Acer spp. dalla Nuova Zelanda. Per Malus domestica l’organismo nocivo rilevante è Erwinia amylovora; per Acer spp. sono indicati Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta e Platypus apicalis. Le misure di attenuazione richiamate sono quelle già previste dall’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e, per Acer spp., dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/… richiamato nel testo.

Modifica puntuale dell’allegato del regolamento 2018/2019

L’allegato modifica la seconda colonna "Descrizione" dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. La voce "Malus Mill." viene sostituita da una formulazione che esclude le piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia. La voce "Acer L." viene sostituita da una formulazione che esclude le piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto e finalità commerciali e sanitarie

Nei considerando la Commissione richiama l’esigenza di rispettare gli obblighi derivanti dall’accordo SPS dell’OMC e di consentire la ripresa delle importazioni nel più breve tempo possibile. Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e delle norme attuative sulla valutazione del rischio per piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

Come è indicizzato

Materiesalute delle piantemisure fitosanitarieimportazione di vegetalivalutazione del rischiocommercio internazionale

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