Regolamento (UE) 2020/1363
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1363 della Commissione del 30 settembre 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine (titolare dell’autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, l’uso del preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, pur richiedendo misure di protezione per gli utilizzatori per i possibili rischi di sensibilizzazione respiratoria. Il prodotto è autorizzato come additivo zootecnico con specifiche condizioni d’impiego, modalità di analisi e termine di autorizzazione fissato al 21 ottobre 2030.
Autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione e l’uso del preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi per tutte le specie suine, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione vale alle condizioni e alle restrizioni indicate nell’allegato, inclusa la possibilità di impiego nell’acqua di abbeveraggio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è testo rilevante ai fini del SEE. Il periodo di autorizzazione termina il 21 ottobre 2030.
Autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1363 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi per tutte le specie suine. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA, con alcune cautele specifiche per gli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento sono state corredate della documentazione richiesta. Nei pareri del 21 febbraio 2018 e del 4 ottobre 2019, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non incide negativamente sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente.
L’EFSA ha tuttavia rilevato che il prodotto deve essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie; inoltre non ha potuto trarre conclusioni definitive su irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea. Per questo motivo il regolamento prevede misure di protezione adeguate per gli utilizzatori. L’EFSA ha anche riconosciuto un effetto significativo sul miglioramento dei parametri zootecnici in tutte le specie suine e non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda il preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. Il titolare dell’autorizzazione è Chr. Hansen A/S. L’ambito soggettivo e materiale è limitato ai mangimi destinati a tutte le specie suine, inclusa la possibilità di impiego nell’acqua di abbeveraggio secondo le condizioni dell’allegato.
Condizioni d’impiego e requisiti operativi
L’allegato stabilisce la composizione del prodotto e i livelli minimi di impiego. Il preparato è descritto come forma solida contenente spore vitali di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 con un tenore minimo di 1,25 × 10^10 CFU/g di additivo. Per i mangimi completi per suini, con umidità al 12%, il tenore minimo indicato è pari a 5 × 10^8 CFU/kg; per l’acqua di abbeveraggio il tenore minimo è pari a 1,7 × 10^8 CFU/l.
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se l’additivo è impiegato nell’acqua di abbeveraggio, occorre assicurarne la dispersione omogenea.
Tutela della salute degli utilizzatori
Poiché l’additivo può comportare rischi per chi lo manipola, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative volte a evitare i rischi di esposizione. Qualora tali misure non siano sufficienti a eliminare o ridurre al minimo i rischi, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodi di identificazione e controllo analitico
Per l’identificazione del Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 è indicata l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per il conteggio nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali si utilizza il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, secondo la norma EN 15784. L’allegato rinvia inoltre alla documentazione tecnica del laboratorio di riferimento per i dettagli analitici.
Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicabilità
Il periodo di autorizzazione termina il 21 ottobre 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.}}]} ]}]}]}]}]}]
Disposizioni principali
Oggetto dell’autorizzazione
Autorizza il preparato di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 come additivo per mangimi nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, per tutte le specie suine, alle condizioni stabilite nell’allegato.
Presupposti della decisione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e constata che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento. La valutazione EFSA ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, ma ha segnalato il potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Poiché non è stato possibile trarre conclusioni definitive su irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea, devono essere adottate misure adeguate per proteggere la salute umana. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se ciò non basta, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Condizioni d’uso e specifiche tecniche
L’allegato indica che il preparato ha una forma solida e contiene spore vitali di Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 con tenore minimo di 1,25 × 10^10 CFU/g di additivo. Per i suini è previsto un tenore minimo di 5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12% e di 1,7 × 10^8 CFU/l di acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Uso nell’acqua di abbeveraggio
L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio, ma in tal caso deve essere assicurata una dispersione omogenea.
Metodi di analisi
Per l’identificazione del Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 è previsto il metodo PFGE (elettroforesi su gel in campo pulsato). Per il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali è previsto il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, secondo EN 15784.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 21 ottobre 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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