L.R. Liguria 29/2017
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale ligure interviene in numerosi settori: ambiente e VAS/VIA, urbanistica ed edilizia, trasporti, difesa del suolo, pesca, foreste, sanità, personale e organizzazione regionale, politiche giovanili, agricoltura e spettacolo. Molte misure sono di coordinamento o modifica di leggi vigenti; diverse disposizioni hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018 o operano su procedimenti e graduatorie già avviati entro il 31 dicembre 2017. Alcuni articoli risultano poi abrogati o colpiti da declaratoria di incostituzionalità.
Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2018 della Liguria
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018 della Regione Liguria
La legge introduce un ampio insieme di modifiche legislative e misure puntuali in materia ambientale, urbanistica, trasporti, difesa del suolo, pesca, organizzazione regionale, politiche giovanili, agricoltura, sanità e personale. Molte previsioni sono di coordinamento e alcune hanno una portata temporale limitata o transitoria.
Valutazione ambientale strategica e impatto ambientale
La disciplina regionale sulla VAS viene integrata con un obbligo informativo annuale per i comuni, che entro il 28 febbraio trasmettono alla struttura regionale competente un rapporto sugli esiti dei procedimenti svolti nell’anno precedente in materia di verifica di assoggettabilità e pronuncia di VAS.
È inoltre prevista la possibilità di svolgere, nell’ambito della procedura di VAS, anche la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti connessi a piani o programmi soggetti a VAS, con la facoltà per l’atto conclusivo di imporre prescrizioni o indicare i contenuti da sviluppare nello studio di impatto ambientale. Viene abrogata la precedente previsione del comma 1-bis dell’articolo 16.
Tra i casi rilevanti per la verifica di assoggettabilità alla VAS è ricompreso l’incremento del carico insediativo o la modifica delle condizioni di deflusso in aree inondabili con tempo di ritorno fino a 200 anni, in aree a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, oppure interventi che interessino aree umide, carsiche o elementi di connessione ecologica della Rete Ecologica Ligure.
Con una disciplina di sistema successivamente consolidata, la Regione è individuata come autorità competente per VIA e verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui agli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006; il provvedimento autorizzatorio unico regionale è adottato con decreto dirigenziale e può comprendere tutte le autorizzazioni necessarie. La Giunta regionale disciplina modalità, inchiesta pubblica, contenuti degli studi e funzionamento del comitato istruttorio, mentre ARPAL supporta l’istruttoria e il controllo delle prescrizioni. Le procedure già avviate restano regolate dalle disposizioni transitorie del d.lgs. 104/2017.
Ambiti territoriali strategici e interventi di rinnovo edilizio
La legge individua una serie di ambiti territoriali strategici di rilievo regionale per la realizzazione di interventi di rinnovo edilizio e rigenerazione urbana, tra cui:
- Waterfront di levante di Genova;
- porto antico di Genova, con ponte Parodi, calata Santa Limbania, edificio Hennebique e aree retrostanti;
- aree del Distretto 4 – Sestri Ponente del P.T.C. dell’Area Centrale Ligure;
- Isola Palmaria a Portovenere;
- Waterfront di La Spezia;
- ex parco ferroviario del Roja a Ventimiglia;
- Parco Costiero del Ponente del PTCP.
Per tali ambiti la Regione promuove atti di intesa con comuni, autorità portuali e soprintendenza, con contenuti programmatori, attuativi e finanziari. Gli atti possono essere corredati da schema di assetto, condizioni vincolanti, contenuti variabili, termini massimi di attuazione e, per gli interventi privati, schema di convenzione. Possono produrre variante agli strumenti urbanistici e territoriali e, in tal caso, sono soggetti alle procedure di valutazione ambientale e a forme di pubblicità e partecipazione. Sono previste anche riduzioni del contributo di costruzione e altre agevolazioni economiche, fiscali e tributarie nei limiti di legge.
Edilizia e disciplina urbanistica
Nel testo sono apportate correzioni alla legge sul rilancio dell’attività edilizia, sostituendo il riferimento agli ampliamenti verticali che comportano la realizzazione di un nuovo piano con quello alle sopraelevazioni, e sostituendo il titolo abilitativo richiesto in alcuni casi da DIA obbligatoria subordinata a permesso di costruire subordinato.
Alla disciplina dell’attività edilizia sono apportate anche modifiche terminologiche da “superficie agibile” a “superficie utile” e viene aggiornata la rubrica dell’articolo relativo ai controlli sugli abusi urbanistico-edilizi, chiarendo che il controllo è svolto dalla Provincia o dalla Città metropolitana.
Trasporti pubblici e impianti fissi
In materia di accertamento delle violazioni sul trasporto pubblico locale, l’idoneità alla funzione di agente accertatore viene riorganizzata: la società esercente il servizio organizza e gestisce il corso e gli esami, la Regione emana direttive, e i dipendenti idonei sono iscritti in un elenco regionale che comporta il conferimento della qualifica di agente di polizia amministrativa.
La riforma del trasporto pubblico regionale introduce anche i servizi ferroviari storici o turistici con materiale d’epoca, da istituire nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per gli impianti fissi di trasporto, le competenze su concessione alla costruzione, approvazione del progetto e autorizzazione all’inizio lavori sono distribuite tra Regione, Città metropolitana/enti di area vasta e comuni secondo l’ambito territoriale interessato; la concessione del servizio e gli atti di esercizio spettano agli enti di governo competenti. È inoltre precisata la disciplina sulle agevolazioni per minori nei servizi ferroviari regionali.
La legge transitoria sui trasporti proroga la continuità del servizio di TPL fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l’affidamento e mantiene fino all’operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti la disciplina di riparto prevista dalla normativa vigente.
Difesa del suolo e autorizzazioni idrauliche
Se al 31 dicembre 2017 non sono stati trasferiti alla Regione i finanziamenti ministeriali già assegnati a province o Città metropolitana per opere di difesa del suolo, la realizzazione delle opere resta in capo agli enti beneficiari del finanziamento. La Regione può stipulare convenzioni per avvalersi gratuitamente del personale trasferito.
In materia di acque e autorizzazione idraulica, il testo consolidato introduce una semplificazione per taluni interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e svuotamento di vasche o briglie, prevedendo comunicazione preventiva alla Regione e la possibilità di diniego; sono anche previste sanzioni per mancato rispetto dei termini e destinazione dei proventi ad interventi di difesa del suolo. Tuttavia tali commi risultano colpiti da declaratoria di illegittimità costituzionale, con effetti da considerare ai fini applicativi.
Sanzioni e tutela delle acque
Per l’uso sostenibile e la tutela delle acque sono previste sanzioni pecuniarie per inosservanza del deflusso minimo vitale, delle prescrizioni concessorie o dell’esecuzione di opere idriche senza autorizzazione o in difformità dalle stesse. Le somme riscosse sono destinate alle opere di risanamento e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.
Pesca nelle acque interne
La disciplina della pesca nelle acque interne è profondamente aggiornata. Vengono ridefiniti i riferimenti amministrativi e tecnici, aggiornata la carta ittica regionale e precisata la nozione di esercizio illegale della pesca, includendo l’uso di mezzi vietati o modalità vietate dai regolamenti regionali.
Sono introdotti o ampliati divieti relativi a cattura, detenzione, trasporto e commercializzazione di specie vietate, uso di esplosivi, corrente elettrica o sostanze tossiche, pesca con asciutta dei corpi idrici, uso di attrezzi non consentiti o di reti professionali irregolari. Viene vietata anche la raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti.
L’immissione di materiale ittico adulto è consentita solo in riserve turistiche e in occasione di gare o raduni, previa comunicazione e con eventuali prescrizioni regionali. Per gli interventi in alveo e sulle sponde sono introdotti obblighi di comunicazione rapida e relazione successiva nei casi di somma urgenza, eventi calamitosi o altre situazioni indicate dalla legge. La Regione definisce inoltre criteri omogenei per la vigilanza e il controllo.
Il sistema sanzionatorio è dettagliato con numerose fattispecie, include confisca del pescato e, in alcuni casi, degli attrezzi, nonché l’obbligo di versare alla Regione una somma per ciascun capo pescato in violazione. I proventi sono obbligatoriamente utilizzati per le finalità della legge.
Valutazione di impatto ambientale
La Regione è individuata come autorità competente per VIA e verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti statali o regionali di cui agli allegati III e IV del d.lgs. 152/2006, e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale. La Giunta regionale disciplina le modalità procedurali, l’inchiesta pubblica, gli studi ambientali e il comitato istruttorio; ARPAL supporta l’istruttoria e controlla le prescrizioni.
La legge prevede inoltre, per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore, l’applicazione delle norme transitorie del d.lgs. 104/2017. La precedente legge regionale ligure sulla VIA è abrogata.
Attività estrattiva e edilizia in zona sismica
In materia di attività estrattiva, viene soppressa la previsione che ricomprendeva l’autorizzazione paesaggistica nel medesimo provvedimento.
Nella disciplina delle costruzioni in zone sismiche si ridefiniscono competenze, procedure e riferimenti normativi, chiarendo il riparto delle funzioni tra Stato e Regione/enti locali, l’ambito delle autorizzazioni e dei controlli, nonché il finanziamento delle funzioni delegate tramite oneri istruttori. È inoltre abrogato l’allegato 1 della legge finanziaria 2013 richiamato dalla disciplina sismica.
Ambiente, foreste e foreste/paesaggio
La legge aggiorna alcune disposizioni della normativa forestale e idrogeologica, precisando che l’applicazione della legge è fatta salva dalle leggi regionali vigenti.
Nel regolamento forestale sono ampliati alcuni termini, abrogate singole disposizioni e rimosse limitazioni ormai superate, con effetti di semplificazione gestionale e di coordinamento con la normativa vigente.
Politiche per i giovani, bullismo e cyberbullismo
La Regione integra la propria politica giovanile con interventi specifici contro bullismo e cyberbullismo, in attuazione della legge statale n. 71/2017. Sono previsti interventi per la cultura della legalità, la tutela dell’integrità psico-fisica dei giovani, l’uso consapevole degli strumenti digitali e una Consulta regionale dedicata al fenomeno.
La Regione può inoltre realizzare direttamente interventi di orientamento, valorizzazione delle competenze, crescita culturale e sostegno ai giovani talenti, anche avvalendosi di ALFA.
Con il cosiddetto “Pacchetto Giovani” vengono istituiti interventi interdisciplinari per favorire occupazione di qualità, sviluppo produttivo e autoimprenditorialità giovanile, utilizzando in modo coordinato FSE, FESR e PSR. È inoltre prevista una misura di sostegno per lavoratori espulsi dal processo produttivo, finalizzata al reintegro, alla ricollocazione e alla creazione d’impresa.
Agricoltura e controllo faunistico
La legge rafforza il sostegno alle aziende agricole e ai comuni per la preservazione delle coltivazioni e la salvaguardia del territorio tramite un più efficace controllo delle specie selvatiche. Per il controllo faunistico la Regione può avvalersi, sull’intero territorio regionale, oltre che dei soggetti già individuati dalla normativa venatoria, anche di coadiutori appositamente formati.
Sistema idrico integrato e rifiuti
Viene abrogata una disposizione della legge regionale sugli ambiti ottimali per il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, con un effetto di coordinamento e semplificazione del quadro normativo.
Sanità e Servizio Sanitario Regionale
Nel settore sanitario sono previste norme sulla tutela legale dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e sociosanitari delle aziende e degli istituti del Servizio Sanitario Regionale: gli enti assumono a proprio carico gli oneri di difesa per procedimenti connessi all’esercizio delle funzioni, possono anticiparli in assenza di conflitto di interessi e, in caso di condanna definitiva per dolo o colpa grave, li recuperano integralmente.
Sono inoltre introdotte modifiche al comitato etico regionale e alla denominazione dell’IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino”, con sostituzione uniforme della precedente denominazione in tutta la legislazione regionale.
Aziende pubbliche di servizi alla persona
Le ASP possono scegliere, tramite modifica statutaria, un modello alternativo di governance con Amministratore unico e Assemblea degli enti in luogo di consiglio di amministrazione e presidente. Sono disciplinati composizione, funzioni, durata triennale, gratuità dell’incarico, requisiti e modalità di revoca dell’Amministratore unico.
Centri per l’impiego e ALFA
Le funzioni gestionali in materia di servizi e politiche attive del lavoro, con particolare riferimento ai Centri per l’impiego, sono attribuite ad ALFA. Il trasferimento di personale e risorse decorre dalla data prevista dalla normativa statale sul riordino dei servizi per l’impiego; fino ad allora restano attive misure transitorie per garantire continuità del servizio, proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 o fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, utilizzo gratuito di locali comunali e continuità delle sedi e delle dotazioni strumentali.
Personale regionale, graduatorie e organizzazione
La legge proroga al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie di concorsi dirigenziali regionali vigenti alla data di entrata in vigore.
È inoltre disposta la variazione della dotazione organica regionale e di quella dell’Agenzia “In Liguria” dal 1° gennaio 2018, con trasferimento di alcune unità per dare attuazione al Programma turistico regionale. È prorogato per un anno il commissariamento dell’Agenzia “In Liguria”, con obbligo di presentare la riorganizzazione entro 120 giorni e attuarla entro il mandato.
Sono poi introdotte regole restrittive e di coordinamento sugli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive nei gruppi consiliari e nell’Assemblea legislativa, nonché nuove disposizioni su comunicazione istituzionale digitale, sito web e social media del Consiglio regionale. Viene inoltre prevista la figura del portavoce del Consiglio regionale con contratto a tempo determinato e disciplina specifica dei requisiti.
Disposizioni finanziarie e contabili
Vengono apportate modifiche puntuali a norme finanziarie regionali, tra cui l’estensione di un termine da ventiquattro a trentasei mesi, la modifica della durata di alcuni rapporti o procedimenti, il posticipo al 1° gennaio 2019 di una decorrenza previgente e l’allungamento di termini in materia contabile. È anche prevista una norma di interpretazione autentica su profili retributivi e di rimborso spese in ambito consiliare.
Obsolescenza e disposizioni non più attuali
Alcuni articoli risultano espressamente abrogati in seguito da leggi successive; inoltre, le disposizioni dell’articolo 15 in materia di autorizzazione idraulica e di relative sanzioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime nei limiti indicati dalla Corte costituzionale. Anche diverse norme transitorie sono collegate a scadenze già concluse (ad esempio 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 o 31 dicembre 2019), per cui hanno oggi rilievo sostanzialmente storico o residuale.
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