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Legge

L.R. Liguria 33/2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 33/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica il testo unico ligure sul commercio introducendo contributi per le medie strutture di vendita, definendo le “manifestazioni storiche” e riorganizzando l’elenco annuale di fiere e manifestazioni su aree pubbliche. Per il solo anno 2018 il termine per l’elenco comunale è ridotto a 45 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Modifiche al testo unico ligure sul commercio: contributi per medie strutture di vendita e disciplina di fiere e manifestazioni storiche

Modifiche alla disciplina regionale del commercio in Liguria

La legge regionale Liguria 28 dicembre 2017, n. 33 interviene sulla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio), ampliando la disciplina dei contributi connessi ad alcune strutture di vendita e riorganizzando la regolazione delle fiere, delle fiere promozionali, delle manifestazioni storiche e delle manifestazioni straordinarie su aree pubbliche.

Contributi per le medie strutture di vendita

La disciplina dei contributi viene estesa anche alle medie strutture di vendita con superficie netta compresa tra 1.000 e 1.500 mq. Per tali strutture il contributo è differenziato in base all’intervento commerciale effettuato.

In particolare:

  • per trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione e accorpamento il contributo è pari a 20 euro per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
  • per nuova apertura il contributo è pari a 30 euro per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi sono demandati a un provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi sentite l’ANCI Liguria e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio, industria e artigianato della Liguria. I contributi sono destinati ai territori interessati.

Manifestazioni storiche: definizione e requisiti

Viene introdotta la nozione di “manifestazioni storiche”, intese come manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell’economia ligure, radicate nel territorio e realizzate da almeno cinque anni nello stesso Comune.

Questa qualificazione rileva ai fini della disciplina comunale delle manifestazioni su aree pubbliche.

Programmazione annuale di fiere e manifestazioni su aree pubbliche

La disciplina dell’elenco comunale delle manifestazioni viene rafforzata e precisata. Devono essere inserite in un elenco approvato dal Comune:

  • le manifestazioni storiche;
  • le manifestazioni straordinarie;
  • le fiere promozionali su aree pubbliche.

L’elenco deve essere:

  • approvato dal Comune entro il 1° novembre dell’anno precedente a quello di svolgimento;
  • trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente.

Per le manifestazioni straordinarie vale un limite stringente:

  • la medesima manifestazione può essere realizzata una sola volta all’anno nel medesimo Comune;
  • non può essere ripetuta nell’anno successivo.

Non possono essere svolte manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell’elenco approvato.

Concertazione con le associazioni di categoria

Le manifestazioni storiche devono essere individuate dal Comune previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di commercio della Liguria.

L’elenco annuale deve essere comunque concordato con tali associazioni. Se, dopo la consultazione, non si raggiunge l’accordo, il Comune può decidere di inserire comunque la manifestazione nell’elenco annuale decorso il termine di sette giorni, motivando la decisione in base ai criteri richiamati dalla legge regionale.

Norma transitoria per l’anno 2018

Per garantire l’efficacia della disciplina nell’anno 2018, il termine per l’approvazione dell’elenco comunale previsto dall’articolo 32, comma 1 bis, è fissato in 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Rilievo pratico attuale

La legge disciplina ancora un assetto normativo regionale del commercio e delle manifestazioni su aree pubbliche in Liguria; tuttavia la disposizione transitoria per il 2018 è ormai esaurita e non ha più applicazione pratica.

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