L.R. Liguria 32/2017
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014, N. 7 (ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina ligure delle agenzie di viaggio: per le OLTA/OTA la SCIA va inviata al SUAP della sede legale e i relativi estremi vanno pubblicati online; è rafforzata la garanzia assicurativa obbligatoria, con sospensione e divieto di prosecuzione in caso di mancanza delle coperture. Le modifiche si applicano stabilmente alla disciplina regionale vigente.
Modifiche alla disciplina regionale delle agenzie di viaggi e soggiorni turistici
Modifiche alla disciplina delle agenzie di viaggi e soggiorni turistici
La legge regionale interviene sulla legge regionale Liguria 1 aprile 2014, n. 7, aggiornando gli obblighi di avvio e pubblicità dell’attività delle agenzie di viaggio, incluse le agenzie online (OLTA o OTA), e rafforzando il sistema delle garanzie assicurative a tutela del cliente.
Presentazione della SCIA e pubblicità degli estremi
Per le agenzie di viaggi aperte al pubblico resta ferma la presentazione della SCIA, ma per le agenzie online la segnalazione certificata di inizio attività deve essere inviata al SUAP del comune in cui ha sede legale l’agenzia. Viene inoltre previsto un obbligo di pubblicazione degli estremi della SCIA:
- le agenzie aperte al pubblico devono esporli in modo ben visibile nei locali in cui esercitano l’attività;
- le OLTA o OTA devono pubblicarli sui siti web utilizzati per l’esercizio online dell’attività.
È anche modificato il termine per la comunicazione di alcune variazioni previste dalla disciplina originaria, che non deve più avvenire preventivamente ma entro trenta giorni.
Garanzie assicurative obbligatorie
Prima della presentazione della SCIA, l’agenzia deve stipulare due forme di copertura:
- una polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nel rispetto della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio e delle disposizioni del Codice del turismo;
- una polizza assicurativa o una garanzia bancaria, anche mediante adesione a un fondo di garanzia, per assicurare il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato del turista in caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
Obblighi di documentazione verso la Regione
L’agenzia deve trasmettere alla Regione, entro quindici giorni dall’avvenuto pagamento, le copie delle quietanze dei premi assicurativi annuali oppure specifiche dichiarazioni sostitutive delle quietanze.
Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività
La mancanza delle coperture assicurative comporta l’intervento della Regione con un provvedimento di sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione, da effettuarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni. Se la regolarizzazione non avviene entro tale termine, la Regione adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. Qualora la copertura venga successivamente regolarizzata oltre il termine di sessanta giorni, l’agenzia può riavviare l’attività solo presentando una nuova SCIA.
Standard assicurativi e criteri minimi
La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, deve predisporre principi basilari e criteri minimi per polizze assicurative standard. Tali criteri devono individuare, tra l’altro:
- i massimali di risarcimento;
- le relative soglie minime;
- clausole idonee a garantire la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all’utente;
- ogni altro elemento di tutela previsto dalla normativa vigente.
Adeguamento della disciplina sanzionatoria/gestionale richiamata
La modifica all’articolo 18 della legge regionale n. 7/2014 estende il richiamo alle disposizioni sui locali e sugli obblighi informativi, includendo anche le nuove previsioni relative alla pubblicità degli estremi della SCIA per le attività online.
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