R.R. Liguria 6/2017
Regolamento recante norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d’acqua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Liguria il procedimento per il rilascio, il rinnovo e il subentro nelle concessioni di derivazione d’acqua, con regole semplificate per le derivazioni di lieve entità e per alcune acque sotterranee. Prevede pubblicità, istruttoria, canoni, cauzioni, durata e uso delle opere; introduce anche modifiche a regolamenti regionali su canoni e demanio idrico.
Disciplina del rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua e degli usi delle acque sotterranee in Liguria
Disciplina delle concessioni di derivazione d’acqua in Liguria
Il regolamento detta la procedura per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua nella Regione Liguria, in attuazione della legge regionale n. 18/1999 e della normativa statale sulle acque pubbliche. Mira a semplificare il procedimento amministrativo e a favorire una gestione più efficace e sostenibile della risorsa idrica, includendo anche regole per gli usi delle acque sotterranee diversi da quello domestico.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le derivazioni d’acqua come definite dal testo unico del 1933, nonché taluni usi delle acque sotterranee e alcune modifiche a regolamenti regionali vigenti. Ai fini del regolamento:
- la derivazione di lieve entità coincide con una piccola derivazione con portata massima non superiore a 2 l/s;
- per attività economica si intendono le attività industriali, commerciali, artigiane, libero-professionali, imprenditoriali e agricole;
- le risorse idriche qualificate sono quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano.
Presentazione della domanda e contenuti essenziali
La domanda va presentata agli uffici regionali competenti nel cui territorio ricadono le opere di presa, preferibilmente prima di avviare altre procedure per la realizzazione del progetto. Se il fabbisogno è soddisfatto mediante più opere di presa collegate alla stessa unità aziendale o allo stesso impianto, è presentata una sola domanda.
La domanda, resa nelle forme del d.P.R. n. 445/2000, deve contenere a pena di inammissibilità i dati del richiedente, l’oggetto, l’uso della risorsa, gli elementi specifici per usi irrigui o idroelettrici, la descrizione del corpo idrico e dei punti di presa e restituzione, la portata media e, se variabile, quella massima, nonché l’indicazione di eventuali opere su terreni non di proprietà. È inoltre necessaria l’attestazione del pagamento delle spese istruttorie.
Per prelievi da acque superficiali, sorgive captate a livello del suolo e per prelievi da acque sotterranee, la domanda deve essere corredata dal progetto definitivo delle opere e dalla relazione sull’impatto della derivazione sugli obiettivi di qualità del corpo idrico. Gli elaborati devono essere firmati da tecnico abilitato. Se sono previste opere che interessano corsi d’acqua o aree demaniali idriche, occorre allegare anche la documentazione prevista dal regolamento regionale n. 7/2013. Il procedimento ordinario si conclude entro 180 giorni.
Pubblicità, opposizioni e concorrenza tra domande
Verificata l’ammissibilità, la domanda è pubblicata sul sito istituzionale della Regione per almeno 30 giorni. Nell’avviso sono indicati richiedente, quantità d’acqua, eventuale potenza idroelettrica, luogo di presa e di restituzione e uso della risorsa. Durante la pubblicazione possono essere presentate domande in concorrenza ordinaria.
Dopo la pubblicazione, il responsabile del procedimento fissa la visita dei luoghi e pubblica l’avviso per 20 giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni e opposizioni; contestualmente è pubblicato il progetto.
Le domande incompatibili con la prima domanda pubblicata possono essere ammesse come concorrenti se presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione. Quelle tardive non sono ammesse alla concorrenza ordinaria, salvo il caso di concorrenza straordinaria. La scelta tra domande concorrenti avviene in base ai criteri del r.d. n. 1775/1933, con particolare rilievo alla minore incidenza sugli obiettivi di qualità del corpo idrico e alla maggiore rispondenza a interessi pubblici.
Concorrenza straordinaria
Una domanda incompatibile presentata oltre il termine ordinario ma prima della definizione dell’istruttoria può essere eccezionalmente ammessa se sussiste uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico. Tale interesse è ravvisabile quando l’uso richiesto presenta un’utilità pubblica tale da giustificare la riapertura della procedura. In assenza di tale motivo, la domanda è rigettata.
Rilascio della concessione e contenuto del disciplinare
Conclusa l’istruttoria, la concessione è rilasciata previo pagamento di canone, cauzione e contributo idrografico. Il provvedimento concessorio comprende l’autorizzazione idraulica e, se necessario, anche la concessione per l’uso delle aree demaniali. Sostituisce inoltre tutti gli atti di assenso acquisiti in conferenza di servizi.
Se la concessione include l’uso di aree demaniali, il canone complessivo è dato dalla somma del canone di derivazione e di quello per l’occupazione dell’area. Per gli usi idroelettrici è dovuto anche un sovracanone annuo per ogni kW nominale concesso, ripartito tra Provincia/Città metropolitana e Comuni rivieraschi secondo le quote previste dal regolamento.
Le concessioni per uso irriguo devono tener conto delle colture, della disponibilità della risorsa e della quantità minima necessaria, potendo prevedere specifiche modalità di irrigazione. Il titolo di derivazione costituisce presupposto indispensabile per la richiesta dell’autorizzazione unica edilizia; se quest’ultima è negata, la concessione è revocata.
Lo schema di disciplinare, parte integrante del provvedimento, contiene gli elementi richiesti dalla normativa statale e le prescrizioni per i misuratori delle portate e dei volumi, oltre agli obblighi relativi all’eventuale occupazione demaniale. Il richiedente deve sottoscrivere il disciplinare entro 30 giorni, altrimenti l’istanza si intende rinunciata. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.
Cauzione e garanzie
A garanzia degli obblighi concessori il concessionario presta cauzione a favore della Regione, anche con fideiussione bancaria o assicurativa. L’importo varia in base al soggetto e al regime del canone:
- una annualità del canone per enti pubblici;
- almeno il doppio del canone annuale per privati;
- il doppio del canone annuale minimo ricognitorio per le concessioni esenti dal canone, ferma la cauzione dovuta per eventuale occupazione demaniale.
Per opere stabili in alveo di particolare rilievo può essere richiesta una cauzione maggiore, pari al costo stimato di demolizione delle opere. La cauzione è svincolata alla scadenza se risultano adempiuti tutti gli obblighi e non vi siano pendenze per danni. La garanzia va prestata prima della sottoscrizione del disciplinare.
Durata delle concessioni e limiti temporali
Tutte le concessioni sono temporanee. La durata non può superare 30 anni, salvo 40 anni per uso irriguo e piscicoltura. Per le grandi derivazioni idroelettriche resta ferma la disciplina statale speciale.
Le grandi derivazioni ad uso industriale hanno durata non superiore a 15 anni e possono essere condizionate a misure di risparmio idrico mediante riciclo o riuso, secondo le migliori tecnologie applicabili e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Esecuzione delle opere e avvio dell’utilizzo
Dopo il rilascio della concessione e del titolo edilizio, l’interessato avvia i lavori e, entro 60 giorni dalla loro conclusione, trasmette una relazione di regolare esecuzione firmata da tecnico abilitato, attestante la conformità al progetto e la corretta esecuzione delle opere e dei dispositivi di misura. Il responsabile del procedimento, eventualmente dopo sopralluogo, comunica l’assenso all’uso della derivazione.
Il concessionario non può utilizzare la derivazione prima di tale comunicazione, salvo esercizio provvisorio in caso di urgenza per verificare la funzionalità dei dispositivi di regolazione delle portate. L’esercizio provvisorio non può durare oltre 60 giorni.
Rinnovo della concessione
Il rinnovo va richiesto almeno sei mesi prima della scadenza. Le richieste di rinnovo relative ad attività economiche, o quelle che comportano una variante sostanziale al titolo originario, sono trattate come nuove concessioni.
Le altre domande di rinnovo non sono soggette alla pubblicità prevista per le nuove domande e non richiedono il parere dell’Autorità di bacino, salvo diversa previsione normativa. Se l’istanza di rinnovo è presentata tempestivamente, il prelievo può continuare dopo la scadenza del titolo originario, alle condizioni del disciplinare e con regolare pagamento dei canoni, fino al perfezionamento del rinnovo.
Subentro nella titolarità
Chi chiede il subentro deve indicarne le ragioni e allegare l’atto che gli attribuisce la disponibilità delle opere o del fondo. Il responsabile del procedimento verifica i requisiti del subentrante e autorizza il subentro entro 60 giorni, assegnando un termine per il pagamento del deposito cauzionale e di eventuali ulteriori garanzie.
Procedure semplificate per derivazioni di lieve entità
Per le derivazioni di lieve entità sono previste procedure documentali semplificate. Per uso irriguo occorre allegare planimetria catastale in scala 1:2000, stralcio CTR 1:5000 e foto della zona di presa. Per usi igienico-assimilati connessi ai soli fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, la documentazione varia in funzione della portata richiesta:
- sotto 0,7 l/s: planimetria catastale 1:2000;
- tra 0,7 e 2 l/s: planimetria catastale, stralcio CTR 1:5000 e foto della zona.
L’ente concedente può richiedere ulteriore documentazione in casi particolari. Se vi sono opere che interessano corsi d’acqua o aree demaniali, si applica anche la documentazione prevista dal regolamento regionale n. 7/2013. Le fasi di pubblicazione e istruttoria devono essere svolte entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza; nel periodo di pubblicazione sono ammesse opposizioni. Non si procede alla visita dei luoghi né alla pubblicazione specifica prevista per il procedimento ordinario, salvo necessità legate alla complessità dell’opera o alla presenza di opposizioni.
La relazione finale di regolare esecuzione è richiesta solo per opere stabili in alveo o quando il responsabile del procedimento lo ritenga necessario; negli altri casi basta una comunicazione di fine lavori in autocertificazione con documentazione fotografica.
Concessioni preferenziali
La concessione preferenziale può essere rilasciata, con esclusione di concorrenti, a chi abbia presentato entro il 31 dicembre 2007 la richiesta o la denuncia previste dalla normativa statale per:
- il quantitativo effettivamente utilizzato al 10 agosto 1999 da corpi idrici non compresi negli elenchi delle acque pubbliche;
- i pozzi realizzati prima del 10 agosto 1999, con denuncia presentata entro il 31 dicembre 2007.
Il responsabile del procedimento effettua le verifiche di compatibilità, predispone l’elenco delle domande procedibili e lo pubblica sul sito istituzionale per almeno 15 giorni, al fine di consentire osservazioni e opposizioni. Gli elenchi sono trasmessi all’Autorità di bacino e, se necessario, agli enti gestori di parchi e aree protette. Dopo l’acquisizione dei pareri e la valutazione delle osservazioni, le concessioni sono rilasciate anche cumulativamente.
Se la derivazione o le opere richiedono occupazioni di aree demaniali, queste possono essere regolarizzate con separati atti di concessione. I disciplinari devono assicurare il deflusso minimo vitale, l’equilibrio del bilancio idrico e misure di risparmio idrico. Le istanze soggette a verifica di assoggettabilità o VIA seguono il procedimento ordinario. Il canone decorre comunque dal 10 agosto 1999 come indennità provvisoria; a conclusione del procedimento è adeguato se i quantitativi assentiti risultano inferiori a quelli richiesti.
Usi delle acque sotterranee
Per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee per usi diversi da quello domestico, l’interessato presenta un’unica domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione a derivare, allegando la documentazione prevista per il procedimento ordinario. La domanda è pubblicata sul sito regionale e il procedimento segue gli articoli sulle concessioni, con un unico sopralluogo per autorizzazione alla ricerca e concessione.
L’autorizzazione alla ricerca stabilisce modalità di indagine e perforazione, termini dei lavori, cautele idrogeologiche e contro l’inquinamento delle falde, nonché una cauzione almeno pari a 1.000 euro e commisurata al ripristino dei luoghi. Ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta di sei mesi, e può essere revocata per dissesto idrogeologico o esigenze di tutela della risorsa.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, prorogabili di altri 30, il richiedente trasmette una relazione geologica di fine lavori con attestazione della regolare esecuzione, delle eventuali modifiche non sostanziali, della non interferenza con altre captazioni e della portata emunta. I termini del procedimento di concessione restano sospesi fino al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e riprendono con la presentazione della relazione.
Per la ricerca di acque sotterranee o lo scavo di pozzi per uso domestico, è sufficiente una comunicazione al settore regionale competente con i dati essenziali. Entro 60 giorni la Regione può imporre prescrizioni o vietare l’attività; in mancanza di risposta, la ricerca si intende assentita. A fine ricerca va comunicato l’esito e, in caso positivo, va prodotta una relazione tecnica con i dati di localizzazione, esecuzione, stratigrafia, non interferenza e portata. Se l’esito è negativo, il pozzo deve essere chiuso. L’uso potabile è consentito solo se non è disponibile l’acquedotto locale e previa comunicazione all’autorità sanitaria, nel rispetto della normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Modifiche normative collegate
Il regolamento modifica il regolamento regionale n. 1/2012 inserendo, tra gli usi rilevanti, anche quello “forza motrice”. Modifica inoltre il regolamento regionale n. 7/2013, tra l’altro:
- escludendo il deposito cauzionale per occupazioni occasionali non superiori a cinque giorni;
- coordinando il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale quando l’autorità procedente è diversa dall’ente concedente;
- prevedendo che, per le derivazioni idriche, la durata della concessione demaniale coincida con quella della concessione a derivare;
- consentendo la prosecuzione della concessione demaniale fino alla decisione espressa, se il concessionario è in regola con i canoni.
Disposizioni finali
La Giunta regionale può definire criteri e indirizzi attuativi, anche per estendere la semplificazione alle piccole derivazioni con lieve impatto ambientale, e può modificare gli allegati per esigenze tecniche. Per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
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