L.R. Liguria 6/2017
Regolamento recante norme per il rilascio delle concessioni di derivazioni d’acqua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Liguria il procedimento per ottenere concessioni di derivazione d’acqua, comprese le acque sotterranee non domestiche e le concessioni preferenziali, con regole su domanda, pubblicità, concorrenza, cauzioni, durata, rinnovo e subentro. Introduce anche procedure semplificate per derivazioni di lieve entità e modifica altri regolamenti regionali.
Rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua in Liguria
Rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua in Liguria
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, il procedimento di rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica e alcuni usi delle acque sotterranee diversi da quello domestico. L’obiettivo dichiarato è la semplificazione amministrativa e una gestione più efficace e sostenibile della risorsa idrica.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le derivazioni d’acqua come definite dal testo unico del 1933, nel rispetto dei criteri regionali richiamati dalla legge regionale 18/1999. Vengono inoltre definiti:
- la derivazione d’acqua di lieve entità, cioè la piccola derivazione con portata massima non superiore a 2 l/s;
- l’attività economica, richiamando la nozione della direttiva servizi;
- le risorse idriche qualificate, cioè quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano.
Presentazione della domanda e contenuti essenziali
La domanda va presentata agli uffici regionali competenti nel territorio in cui ricadono le opere di presa, preferibilmente prima di avviare altre procedure per realizzare il progetto. Se più opere di presa servono alla stessa unità aziendale o allo stesso impianto, è sufficiente un’unica domanda.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i dati del richiedente, l’oggetto della richiesta, l’uso della risorsa, gli elementi specifici per usi irrigui o idroelettrici, l’indicazione del corpo idrico, dei punti di prelievo ed eventuale restituzione, della portata media e massima e dell’eventuale necessità di opere su terreni altrui. È inoltre necessario allegare la prova del pagamento delle spese istruttorie.
Per prelievi da acque superficiali, sorgive captate al suolo o sotterranee, occorre anche la documentazione tecnica del progetto definitivo delle opere di captazione e la relazione sull’impatto della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità del corpo idrico. Gli elaborati devono essere firmati da un tecnico abilitato. Se sono previste opere che attraversano corsi d’acqua o occupano aree del demanio idrico, va allegata anche la documentazione prevista dal regolamento regionale 7/2013.
Pubblicità, partecipazione e concorrenza tra domande
Verificata l’ammissibilità, il responsabile del procedimento pubblica la domanda sul sito istituzionale della Regione per almeno 30 giorni. Nell’avviso sono indicati i dati essenziali della derivazione, compreso il quantitativo richiesto, il luogo di presa, l’eventuale restituzione e l’uso della risorsa. Entro il periodo di pubblicazione possono essere presentate domande concorrenti.
Se non vi sono altre domande, si procede con l’istruttoria e, se necessario, con la conferenza dei servizi per acquisire i pareri e gli assensi richiesti. È prevista anche la visita dei luoghi, con pubblicazione dell’avviso per 20 giorni consecutivi e possibilità di presentare osservazioni e opposizioni scritte.
Le domande incompatibili con la prima domanda pubblicata sono ammesse a concorrenza ordinaria solo se presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione. Se presentate oltre tale termine, non sono ammesse, salvo il caso di concorrenza straordinaria.
La concorrenza straordinaria è possibile, in via eccezionale, per domande presentate dopo il termine ma prima della conclusione dell’istruttoria, solo se sussiste un prevalente motivo di interesse pubblico che giustifichi la riapertura della procedura.
Criteri di scelta e provvedimento concessorio
Tra le domande concorrenti, la scelta avviene tenendo conto dei criteri del testo unico sulle acque, con particolare rilievo per la minore incidenza sugli obiettivi di qualità ambientale e per la maggiore rispondenza a interessi pubblici.
La concessione è rilasciata dopo la conclusione dell’istruttoria e previo pagamento del canone, della cauzione e del contributo idrografico. Il provvedimento di concessione include anche l’autorizzazione idraulica e, se necessaria, la concessione per l’uso di aree demaniali; inoltre sostituisce tutti gli altri atti di assenso acquisiti in conferenza di servizi.
Per le derivazioni a uso idroelettrico è previsto un ulteriore sovracanone annuo, ripartito tra Provincia/Città metropolitana e Comuni rivieraschi secondo le percentuali indicate nel regolamento. Per gli usi irrigui, la concessione deve tener conto delle colture, della disponibilità idrica e della quantità minima necessaria, con eventuali modalità di irrigazione specifiche.
Il provvedimento di concessione è anche presupposto per chiedere l’autorizzazione unica edilizia; se quest’ultima è negata, la concessione è revocata.
Disciplinare, garanzie e durata
Il disciplinare di concessione fa parte integrante del provvedimento e contiene le prescrizioni tecniche e gli obblighi, compresi quelli relativi ai misuratori delle portate e dei volumi d’acqua prelevati. Per portate inferiori a 2 l/s possono essere previsti sistemi di misura anche indiretta.
Se vi è occupazione di aree demaniali, il disciplinare include anche le condizioni relative a tale occupazione. Il richiedente deve sottoscrivere il disciplinare entro 30 giorni dall’invito; in difetto, l’istanza si intende rinunciata.
A garanzia degli obblighi concessori è richiesta una cauzione, con importo differenziato secondo che il concessionario sia un ente pubblico, un privato o un soggetto esente dal canone. Il responsabile può richiedere una cauzione maggiore per opere stabili in alveo di rilevante entità, fino al costo stimato della demolizione. La cauzione è svincolata alla scadenza, se tutti gli obblighi sono stati adempiuti e non vi sono pendenze per danni.
Le concessioni sono temporanee: in linea generale non possono superare 30 anni, elevati a 40 per uso irriguo e piscicoltura. Per le grandi derivazioni idroelettriche resta ferma la disciplina speciale statale. Le grandi derivazioni industriali durano al massimo 15 anni e possono essere subordinate a interventi di risparmio idrico, riuso o riciclo.
Esecuzione delle opere e avvio dell’uso
Dopo il rilascio della concessione e del titolo edilizio, l’interessato avvia i lavori e, entro 60 giorni dal termine, trasmette una relazione di regolare esecuzione firmata da tecnico abilitato. Il responsabile, eventualmente dopo sopralluogo, comunica l’assenso all’uso della derivazione.
L’uso della derivazione non può iniziare prima di tale comunicazione, salvo un esercizio provvisorio per urgenza o per verificare la funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate, che non può durare oltre 60 giorni.
Rinnovo e subentro
La domanda di rinnovo va presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. Sono trattate come nuove concessioni, con applicazione della disciplina ordinaria, le richieste di rinnovo relative ad attività economiche e quelle che comportano una variante sostanziale.
Le altre richieste di rinnovo non sono soggette alla pubblicità ordinaria né al parere dell’Autorità di bacino. Se la domanda è presentata nei termini, il prelievo può continuare oltre la scadenza del titolo originario fino al perfezionamento del rinnovo, alle condizioni del disciplinare e con regolare pagamento dei canoni.
Il subentro nella titolarità della concessione richiede una domanda motivata e l’atto che attribuisce al subentrante la disponibilità delle opere o del fondo. Il responsabile decide entro 60 giorni e assegna il termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie.
Procedure semplificate per derivazioni di lieve entità
Per le derivazioni di lieve entità ad uso irriguo la documentazione richiesta è ridotta e comprende planimetria catastale, carta tecnica regionale e fotografie del sito. Per usi igienico-sanitari e assimilati connessi ai fabbisogni familiari, la documentazione varia in base alla portata richiesta: sotto 0,7 l/s è richiesta solo la planimetria catastale; tra 0,7 e 2 l/s servono anche CTR e foto.
L’ente concedente può chiedere ulteriore documentazione in casi particolari. Se vi sono occupazioni del demanio idrico o attraversamenti di corsi d’acqua, si applica anche la documentazione del regolamento regionale 7/2013.
L’istruttoria e la pubblicazione sono svolte entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza. Durante la pubblicazione possono essere presentate opposizioni. Di regola non si svolge la visita dei luoghi, salvo che sia necessaria per complessità dell’opera, ubicazione, tipologia o presenza di opposizioni. La relazione finale di regolare esecuzione è richiesta solo per opere stabili in alveo o quando il responsabile lo ritenga opportuno; negli altri casi basta una comunicazione di fine lavori con autocertificazione e documentazione fotografica.
Concessioni preferenziali
La disciplina consente il rilascio di concessioni preferenziali nei casi previsti dalla normativa statale, in particolare per chi abbia presentato richiesta entro il 31 dicembre 2007 per quantitativi effettivamente utilizzati al 10 agosto 1999, oppure per chi abbia denunciato entro quella data un pozzo realizzato prima del 10 agosto 1999. La concessione preferenziale è accordata senza concorrenti.
Il responsabile forma elenchi delle domande procedibili, li pubblica per almeno 15 giorni e consente osservazioni e opposizioni entro 15 giorni dalla fine della pubblicazione. Gli elenchi sono trasmessi all’Autorità di bacino competente e, se necessario, agli enti gestori di parchi o aree protette.
Le concessioni possono essere rilasciate anche in forma cumulativa. Se la derivazione comporta occupazione del demanio idrico, questa può essere regolarizzata con separati atti di concessione. I disciplinari devono garantire il deflusso minimo vitale, l’equilibrio del bilancio idrico e misure di risparmio idrico.
Le istanze soggette a verifica di assoggettabilità o a VIA seguono il procedimento ordinario. Il canone decorre dal 10 agosto 1999, anche durante il procedimento, come indennità provvisoria basata sui prelievi dichiarati; a conclusione del procedimento è adeguato in base ai quantitativi assentiti.
Acque sotterranee e pozzi
Per la ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per usi diversi da quello domestico è prevista un’unica domanda di autorizzazione alla ricerca e di concessione a derivare. La domanda segue il procedimento ordinario e prevede un solo sopralluogo.
L’autorizzazione alla ricerca stabilisce modalità di indagine, regole per la perforazione, obblighi di comunicazione di inizio e fine lavori, termine per completare i lavori, cautele contro dissesto e inquinamento, e una cauzione non inferiore a 1.000 euro commisurata al ripristino dei luoghi. L’autorizzazione dura al massimo un anno, prorogabile una volta di sei mesi, e può essere revocata in caso di dissesto o esigenze di tutela della risorsa.
Entro 30 giorni dalla conclusione della perforazione, prorogabili di altri 30, va presentata una relazione geologica finale. I termini della concessione restano sospesi fino al rilascio dell’autorizzazione e riprendono con la presentazione della relazione.
Per la ricerca di acque sotterranee o lo scavo di pozzi per uso domestico è prevista una mera comunicazione al settore regionale competente. Entro 60 giorni la struttura può imporre prescrizioni o vietare l’attività; in mancanza di risposta, la ricerca si intende assentita. Al termine, l’interessato comunica l’esito e, se positivo, trasmette una relazione tecnica. L’uso potabile è ammesso solo se non è disponibile il servizio idrico di acquedotto e previa comunicazione all’autorità sanitaria.
Modifiche ad altri regolamenti regionali
Il regolamento modifica il regolamento regionale 1/2012 sui canoni, estendendo una definizione riferita all’uso “idroelettrico” anche alla “forza motrice”. Modifica inoltre il regolamento regionale 7/2013 sul demanio idrico, prevedendo tra l’altro:
- l’esonero dal deposito cauzionale per occupazioni occasionali non superiori a cinque giorni;
- la distinzione tra autorizzazione idraulica e concessione demaniale quando l’autorità procedente è diversa dall’ente concedente;
- la coincidenza della durata della concessione demaniale con quella della concessione a derivare per le derivazioni idriche;
- la possibilità di proseguire la concessione di beni demaniali fino alla decisione espressa, se il concessionario è in regola con i canoni.
Disposizioni finali
La Giunta regionale può adottare criteri e indirizzi attuativi, anche per estendere la semplificazione alle piccole derivazioni a basso impatto ambientale, e può aggiornare gli allegati per esigenze tecniche. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme vigenti in materia.
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