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Circolare

Circolare numero 98 del 09-06-2016

Con la presente circolare, che rappresenta quanto condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed acquisito il parere di suddetto Ministero del 25 maggio 2016, si forniscono nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce integrazioni operative sui benefici previsti dalla legge n. 206/2004, come modificata dalla legge n. 190/2014. In particolare chiarisce che l’aumento figurativo di dieci anni di contribuzione può spettare anche al nuovo coniuge e ai figli della vittima, se il matrimonio o la nascita sono successivi all’evento terroristico, salvo il caso in cui il beneficio sia già stato attribuito ai genitori. Inoltre precisa i criteri di calcolo della pensione immediata per gli invalidi con percentuale pari o superiore all’80%, distinguendo i casi di assicurazione già in essere al momento dell’evento da quelli di assicurazione attivata successivamente, e definisce cosa si intende per retribuzione integralmente percepita e per retribuzione annua ai fini del comma 2-bis.

Benefici pensionistici per vittime del terrorismo: estensione ai familiari e chiarimenti sul diritto a pensione immediata

Benefici pensionistici per vittime del terrorismo e familiari: chiarimenti applicativi

La circolare interviene su alcuni profili applicativi della legge n. 206/2004, come successivamente integrata e modificata dalla legge n. 190/2014, con particolare attenzione all’estensione dei benefici ai familiari dell’invalido e ai criteri di determinazione della pensione immediata e del trattamento di quiescenza.

Estensione dell’aumento figurativo di dieci anni di contribuzione

L’articolo 3 della legge n. 206/2004 riconosce, a favore dei soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente causata da atti di terrorismo o stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utile sia per l’anzianità pensionistica sia per la misura della pensione e per il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

Con il comma 1-ter, aggiunto dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 190/2014, il beneficio è esteso anche al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico.

La circolare precisa inoltre che:

  • se al momento dell’evento la vittima era coniugata e successivamente è intervenuto il divorzio, il beneficio può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge e ai figli dell’invalido;
  • resta comunque fermo che, se il beneficio è già stato riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova estensione non opera, in forza dell’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1-ter.

Diritto alla pensione immediata per invalidità pari o superiore all’80%

L’articolo 4, comma 2, della legge n. 206/2004, come modificato nel tempo, riconosce a chi abbia riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e stragi di tale matrice, il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto.

La circolare richiama il chiarimento già fornito con la circolare n. 144/2015, secondo cui, ai fini della determinazione dell’importo, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione secondo le istruzioni contenute nelle circolari n. 263/97 e n. 6/2014.

Viene poi precisato che:

  • se la posizione assicurativa obbligatoria era già aperta al momento dell’evento terroristico, la pensione va calcolata sull’ultima retribuzione integralmente percepita al momento dell’evento, incrementata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 206/2004;
  • se invece il soggetto si è assicurato successivamente, va presa a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente la domanda di accesso al beneficio.

Nozione di retribuzione integralmente percepita

La circolare chiarisce che nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro, anche se non soggetti a contribuzione previdenziale.

Sono invece escluse:

  • le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto;
  • i trattamenti erogati per incentivare l’esodo dei lavoratori.

Comma 2-bis: trattamento di quiescenza per chi ha proseguito l’attività lavorativa

Il comma 2-bis dell’articolo 4 disciplina il caso dei soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa nonostante l’evento dannoso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge. In tali ipotesi, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile e anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo l’articolo 2, comma 1.

Per retribuzione annua, la circolare precisa che deve intendersi la retribuzione riferita al periodo mobile compreso tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.

Rinvio alle precedenti istruzioni

Per quanto non espressamente disciplinato, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con le circolari n. 113/2005 e n. 144/2015, nonché con il messaggio n. 12009 del 20 aprile 2006, nei limiti della loro compatibilità.

Punti principali

Estensione dell’aumento figurativo di dieci anni ai familiari

Viene chiarito che, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 206/2004, come integrato dalla legge n. 190/2014, il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di contribuzione spetta al coniuge e ai figli dell’invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati dopo l’evento terroristico. Se però il beneficio è già stato riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova estensione non si applica. Inoltre, se al momento dell’evento la vittima era coniugata ma successivamente è intervenuto il divorzio, il beneficio può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge e ai figli dell’invalido.

Diritto a pensione immediata per invalidità pari o superiore all’80%

L’articolo 4, comma 2, della legge n. 206/2004 riconosce a chi abbia riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80% a causa di atti di terrorismo il diritto immediato alla pensione diretta, pari all’ultima retribuzione percepita integralmente. La circolare ribadisce che, se la posizione assicurativa era aperta al momento dell’evento, si considera l’ultima retribuzione percepita al momento dell’evento terroristico, incrementata secondo l’articolo 2 della legge n. 206/2004. Se invece l’assicurazione è stata attivata successivamente, si prende a riferimento la retribuzione del periodo immediatamente precedente la domanda di accesso al beneficio.

Criteri di determinazione della retribuzione integralmente percepita

Ai fini del calcolo della pensione, rientrano nella retribuzione integralmente percepita tutte le voci corrisposte dal datore di lavoro connesse alla causa tipica del contratto di lavoro, anche se non assoggettate a contribuzione previdenziale. Restano escluse le somme corrisposte alla cessazione del rapporto a titolo di trattamento di fine rapporto e i trattamenti volti a incentivare l’esodo dei lavoratori. La circolare richiama inoltre i criteri già forniti con le circolari n. 263/97, n. 6/2014, n. 122/2007, n. 113/2005 e n. 144/2015, nonché con il messaggio n. 12009 del 20 aprile 2006, per quanto compatibili.

Comma 2-bis: trattamento di quiescenza per chi ha proseguito l’attività lavorativa

Per i soggetti che abbiano continuato a lavorare nonostante l’evento dannoso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge, la misura del trattamento di quiescenza, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile e nei casi previsti, è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo l’articolo 2, comma 1. Il beneficio opera anche nei casi di revisione o prima valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non sia inferiore a un quarto della capacità lavorativa o sia stata rivalutata con percentuale omnicomprensiva che includa danno biologico e morale.

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