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Circolare

Circolare numero 95 del 07-06-2016

Con la presente circolare si forniscono indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. Sono allegate alla circolare, costituendone parte integrante, le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri di cui trattasi. INDICE: 1. Premessa. 2. Campo di applicazione. 3. Controlli medico legali. 4. Servizi ai datori di lavoro. 5. Istruzioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la disciplina delle esenzioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori subordinati del settore privato in malattia, in attuazione della normativa introdotta dal d.lgs. n. 151/2015 e dal decreto ministeriale 11 gennaio 2016. Vengono indicate le sole due ipotesi che consentono l’esonero, i soggetti esclusi dall’ambito applicativo, le modalità con cui i medici devono attestare tali circostanze nei certificati e il permanere dei poteri di controllo medico-legale dell’Inps. Sono inoltre fornite indicazioni operative per i datori di lavoro, che devono escludere dagli ordinari canali di richiesta di visita i certificati che riportano tali esenzioni, pur potendo segnalare eventuali casi dubbi alla struttura Inps competente.

Esenzioni dalla reperibilità per malattia dei lavoratori privati

Esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati privati

La circolare illustra la disciplina delle esenzioni dall’obbligo di reperibilità in caso di malattia per i lavoratori subordinati del settore privato. Il documento si colloca nel quadro delle modifiche introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e del successivo decreto ministeriale 11 gennaio 2016, che hanno individuato le circostanze che consentono l’esonero dalle fasce di reperibilità previste per il settore privato.

Quadro normativo e finalità

L’intervento normativo ha novellato l’art. 5, comma 13, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge n. 638/1983, introducendo una disciplina specifica delle esenzioni dalla reperibilità. La circolare evidenzia che la norma, pur definendo astrattamente le ipotesi di esonero, non dettaglia le concrete fattispecie applicative; per questo motivo l’INPS ha predisposto, con il concerto dei Ministeri competenti, linee guida destinate a uniformare l’interpretazione da parte dei medici certificatori.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato del settore privato. Restano quindi esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Ipotesi che danno diritto all’esonero

L’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità del settore privato, fissate dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, non si applica quando l’assenza sia connessa a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, purché comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a una invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.

La circolare precisa che tali ipotesi sono quelle rilevanti ai fini dell’esenzione e che le linee guida allegate servono a orientare la corretta individuazione dei casi concreti.

Compiti dei medici certificatori

Le linee guida allegate sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia. In presenza delle situazioni patologiche indicate, il medico deve:

  • valorizzare nel certificato telematico i campi relativi a "terapie salvavita" e/o "invalidità", secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 18 aprile 2012;
  • se il certificato è redatto in forma cartacea, attestare espressamente la sussistenza della fattispecie che consente l’esonero dalla reperibilità.

La circolare richiama inoltre il dovere dei medici del SSN o convenzionati di attestare correttamente fatti e dichiarazioni, in quanto operano quali pubblici ufficiali, con le connesse responsabilità amministrative e penali in caso di omissioni o alterazioni.

Poteri di controllo medico-legale dell’INPS

Pur venendo meno l’obbligo di reperibilità nelle ipotesi esentate, l’INPS conserva il potere-dovere di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica indicata. La circolare chiarisce che ciò è coerente con il sistema generale dei controlli della pubblica amministrazione e con l’esigenza di tutela della spesa pubblica, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione.

Le linee guida costituiscono pertanto anche un riferimento per le verifiche dell’INPS e dei datori di lavoro sull’effettiva sussistenza degli eventi che legittimano l’esonero.

Indicazioni per i datori di lavoro

Nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’INPS per i lavoratori assenti per malattia, i datori di lavoro devono escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i campi relativi a "terapie salvavita" e "invalidità". In tali casi non è utilizzabile il canale ordinario per richiedere visite mediche di controllo domiciliare.

Resta comunque possibile, per il datore di lavoro, segnalare tramite PEC istituzionale alla struttura INPS territorialmente competente eventuali casi dubbi o situazioni che richiedano una verifica. Sarà la struttura, tramite il centro medico legale, a valutare se esercitare o meno l’azione di controllo e a darne comunicazione al richiedente.

Adeguamenti procedurali e istruzioni future

L’INPS ha già adeguato il flusso automatizzato di gestione dei certificati di malattia per intercettare le informazioni utili alla selezione dei certificati riferiti alle patologie che danno diritto all’esenzione. Con un successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative alle strutture territoriali INPS per la gestione delle attività di monitoraggio e di controllo medico-legale.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama l’art. 25 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha modificato l’art. 5, comma 13, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge n. 638/1983, introducendo una disciplina specifica sulle esenzioni dalla reperibilità per i dipendenti privati. Il decreto ministeriale 11 gennaio 2016 ha poi individuato le circostanze che danno diritto all’esonero. La finalità è definire con maggiore precisione il campo soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, evitando interpretazioni difformi da parte dei medici certificatori.

Ipotesi di esenzione dalla reperibilità

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità del settore privato, fissate dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa a: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%. La circolare precisa che la norma enuncia in modo astratto le fattispecie di esonero e che le linee guida allegate servono a orientare la concreta individuazione dei casi.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato. Sono quindi esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Ruolo dei medici certificatori

L’INPS, con il ministeriale consenso delle amministrazioni competenti, ha predisposto linee guida allegate alla circolare per indirizzare i medici che redigono i certificati di malattia. Quando ricorre una delle situazioni patologiche previste, il medico deve valorizzare nel certificato telematico i campi relativi a "terapie salvavita" o "invalidità" previsti dal decreto ministeriale 18 aprile 2012. Nei certificati cartacei, da utilizzare solo in via residuale, deve invece attestare espressamente la sussistenza della fattispecie che comporta l’esonero. La circolare richiama inoltre il dovere dei medici del SSN o convenzionati, in qualità di pubblici ufficiali, di attestare veridicamente fatti e dichiarazioni senza omissioni o alterazioni.

Controlli medico-legali INPS

Pur venendo meno l’obbligo di reperibilità nelle ipotesi di esenzione, l’INPS conserva il potere-dovere di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi indicata. La circolare sottolinea che tale facoltà è coerente con il generale sistema di controllo della pubblica amministrazione e con l’esigenza di tutela della spesa pubblica. Le linee guida costituiscono quindi un riferimento anche ai fini delle verifiche che l’INPS e i datori di lavoro possono compiere sull’effettiva sussistenza delle condizioni di esonero.

Indicazioni per i datori di lavoro

Nell’ambito delle richieste di controllo medico-legale sui lavoratori assenti per malattia, i datori di lavoro devono escludere gli attestati telematici che riportino i campi valorizzati relativi a "terapie salvavita" e "invalidità", poiché tali casi non sono soggetti al canale ordinario di richiesta di visita domiciliare. Rimane però possibile segnalare alla struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC istituzionale, eventuali eventi per i quali si ritenga opportuno un approfondimento, chiedendo una verifica. Sarà poi la struttura INPS, tramite il proprio centro medico legale, a decidere se attivare o meno il controllo e a comunicare l’esito al datore di lavoro richiedente.

Adeguamenti procedurali

L’Istituto ha già modificato il flusso automatizzato di gestione dei certificati di malattia per recepire le informazioni utili a selezionare i certificati relativi alle patologie che danno diritto all’esonero dalla reperibilità. Un successivo messaggio fornirà istruzioni operative alle strutture territoriali INPS sul monitoraggio e sul controllo medico-legale delle fattispecie disciplinate dalla circolare.

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