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Circolare

Circolare numero 97 del 08-06-2016

1. Premessa 2. Compilazione del quadro RR 2.1 Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti; 2.2 Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. 3. Termini e modalità di versamento. 4. La rateizzazione. 5. La compensazione. 5.1 Compensazione per artigiani e commercianti 5.2 Liberi professionisti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni per la compilazione del quadro RR di Unico PF 2016, con riferimento ai contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. Illustra criteri di determinazione della base imponibile, soggetti obbligati, aliquote, termini di versamento per saldo 2015 e acconti 2016, regole di rateazione e modalità di compensazione o rimborso delle somme a credito o indebitamente versate. Sono inoltre richiamate le principali casistiche di calcolo per redditi d’impresa e di lavoro autonomo, inclusi regimi agevolati e casi particolari come soci di S.r.l. e redditi già soggetti a contribuzione presso altre gestioni.

Compilazione del quadro RR, versamento, rateazione e compensazione dei contributi previdenziali 2015/2016

Quadro RR Unico PF 2016: contributi previdenziali di artigiani, commercianti e professionisti

La circolare detta le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello Unico PF 2016, relativo alla determinazione e al versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno d’imposta 2015. Il documento coordina le regole del d.lgs. 241/1997 con quelle delle gestioni INPS interessate e disciplina, in particolare, base imponibile, termini di versamento, rateazione, compensazione e rimborso.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

Il quadro RR deve essere compilato:

  • dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La circolare richiama l’art. 10, comma 1, del d.lgs. 241/1997, secondo cui gli iscritti all’INPS, con esclusione dei coltivatori diretti, devono determinare i contributi nella dichiarazione dei redditi, e l’art. 18, comma 4, del medesimo decreto, che impone il versamento di saldo e acconti agli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

Sezione I del quadro RR: artigiani e commercianti

Per i contributi dovuti per il 2015, devono compilare la sezione I i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di propria posizione assicurativa, anche per i familiari collaboratori.

La base imponibile è determinata prendendo in considerazione il reddito d’impresa prodotto nel 2015, al netto delle perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende anche la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, ovvero la quota attribuita per le società partecipate in regime di trasparenza.

La circolare indica che, per la determinazione della base imponibile, rilevano i dati esposti nei quadri fiscali:

  • RF per le imprese in contabilità ordinaria;
  • RG per le imprese in contabilità semplificata;
  • RH per i redditi di partecipazione in società di persone e assimilate;
  • RS, colonna 12.

Viene inoltre precisato che i redditi devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti da partecipazioni in società a responsabilità limitata denunciati con il modello Unico SC.

Per i contribuenti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, la base imponibile è costituita dal reddito indicato nel quadro LM, sezione I, rigo LM6, al netto delle perdite pregresse di cui a LM9.

Per i soggetti in regime contributivo agevolato ex legge n. 190/2014, la base imponibile è data dalla somma degli importi delle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, diminuita delle perdite pregresse relative ai redditi confluiti in LM37. Se si applica l’art. 1, comma 65, e risulta barrata la colonna 3 del rigo LM21, il reddito va ridotto di un terzo e poi ulteriormente decurtato delle perdite pregresse.

Sezione II del quadro RR: Gestione separata INPS

La sezione II riguarda i professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR e che sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata.

La circolare precisa che non devono compilare questa sezione, né versare i relativi contributi:

  • i professionisti obbligati al contributo soggettivo presso le Casse professionali di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996;
  • i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati a un’altra forma di previdenza obbligatoria per la medesima attività professionale.

Sono invece tenuti al versamento alla Gestione separata i professionisti iscritti ad Albi che non sono obbligati al contributo soggettivo presso la propria Cassa, oppure che hanno esercitato facoltà di non versamento o non iscrizione previste dallo statuto o dal regolamento della Cassa stessa.

La base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, compresi:

  • redditi in forma associata;
  • redditi derivanti dal regime di vantaggio;
  • redditi derivanti dal regime forfettario.

La circolare richiama i quadri e i righi da considerare:

  • quadro RE, rigo RE23 o RE25 se vi sono perdite al rigo 24;
  • quadro RH, rigo RH15 o RH17, oppure RH18 col. 1 per società semplici che generano reddito da lavoro autonomo;
  • quadro LM, sezione I per il regime di vantaggio e sezione II per il regime forfettario.

Se il contribuente svolge contemporaneamente più attività, la base imponibile è data dalla somma degli importi delle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, al netto delle perdite pregresse facenti parte dell’importo indicato in LM37. Se si applica l’art. 1, comma 65, e risulta barrata la colonna 3 del rigo LM21, il reddito da considerare è quello confluito in LM34, ridotto di un terzo e poi decurtato delle perdite pregresse.

La somma algebrica dei redditi deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, con codice 1.

Redditi che incidono sulla base imponibile e codici da indicare

Poiché al calcolo dei contributi possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista, la circolare distingue ulteriori fattispecie da indicare con specifici codici:

  • codice 2: redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001, sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata tramite flussi Emens;
  • codice 3: redditi ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR; utili da associazione in մասնակցazione con apporto di lavoro ex art. 53, comma 2, lett. c), TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR;
  • codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca e compensi per medici specialisti in formazione;
  • codice 5: redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR soggetti a contribuzione obbligatoria presso Casse diverse dalla Gestione separata.

I redditi indicati con i codici 2, 3 e 4, in quanto già soggetti a Gestione separata come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono al massimale annuo 2015 pari a 100.324,00 euro.

Per il codice 5, la circolare chiarisce che il reddito deve essere considerato al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito, in particolare quando il professionista percepisca compensi sui quali il sostituto d’imposta abbia già assolto l’obbligo contributivo, come nel caso di gestioni ex Enpals.

È inoltre precisato che l’indennità di maternità, pur essendo dichiarata tra i componenti positivi ai fini fiscali, non può essere sottratta dalla base imponibile previdenziale da indicare nel quadro RR.

Calcolo del contributo e acconti versati

Una volta determinata la base imponibile, il contributo dovuto va calcolato applicando l’aliquota del 23,50% oppure del 27,72%, a seconda che il soggetto sia o meno coperto da altra previdenza obbligatoria.

Dal contributo dovuto devono essere sottratti gli acconti versati nel corso del 2015.

La circolare richiama anche la casella del rigo RR8, colonna 1, introdotta per indicare eventuali contributi pagati in anni precedenti e risultati indebiti, purché non siano già stati richiesti in compensazione tramite F24 né a rimborso. Tali somme possono essere chieste in auto conguaglio con istanza presentata alla sede competente; la richiesta è consentita per contribuzione indebita relativa ad anni di imposta precedenti al 2014.

Termini di versamento e maggiorazione per pagamento differito

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, le scadenze coincidono con quelle delle imposte sui redditi:

  • 16 giugno 2016, oppure 18 luglio 2016 poiché il 16 luglio cade di sabato, per saldo 2015 e primo acconto 2016;
  • 30 novembre 2016 per il secondo acconto 2016.

Chi effettua il versamento tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 deve applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, al fine di evitare sanzioni per ritardato versamento.

L’interesse corrispettivo deve essere versato separatamente rispetto ai contributi, con le seguenti causali:

  • API per gli artigiani;
  • CPI per i commercianti;
  • DPPI per i liberi professionisti.

Rateizzazione

La rateazione presenta regole differenti per le due categorie di contribuenti.

Per artigiani e commercianti, la rateazione può riguardare esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale; restano esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultanti a debito nel quadro RR per mancato o parziale versamento in sede di compilazione del modello.

Per i liberi professionisti, la rateazione può essere effettuata sia sul contributo a saldo per il 2015 sia sull’importo del primo acconto relativo al 2016.

In generale:

  • la prima rata va corrisposta entro la scadenza del saldo o dell’acconto differito;
  • le rate successive seguono le scadenze indicate nel modello Unico PF 2016;
  • il pagamento rateale deve essere completato entro novembre 2016.

Gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi e decorrono dal termine ordinario di versamento, eventualmente differito, che coincide con la scadenza della prima rata. Per il pagamento degli interessi vanno utilizzate le causali API, CPI o DPPI; per i soli contributi, le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, secondo la sezione interessata. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se la prima rata è versata nel periodo 16 giugno-18 luglio.

Compensazione e regole per i crediti

La circolare stabilisce che la compensazione tramite F24 può essere effettuata solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con modelli di pagamento emessi nel 2015.

Per artigiani e commercianti, il credito risultante dalle colonne 21 o 36 del quadro RR del modello Unico 2016 può essere compensato in F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2015 e l’importo da compensare. Le somme a credito già utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione con F24 e anno di riferimento 2014 devono essere indicate nelle colonne 19 o 32 del quadro RR.

Per la compensazione occorre indicare in F24 la causale contributo AP o AF per gli artigiani, CP o CF per i commercianti, oltre al codice sede e alla codeline INPS di 17 caratteri. Se si compensa solo una parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, la codeline deve essere rideterminata in funzione del nuovo importo, secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98/2001.

Le somme a credito riferite ad anni precedenti al 2014 devono essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva tramite autoconguaglio, da presentare esclusivamente online attraverso il Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile compensare:

  • i crediti esposti nel quadro RR della dichiarazione 2015, con periodo di riferimento 2014;
  • i crediti esposti nel quadro RR della dichiarazione 2016, con periodo di riferimento 2015.

La compensazione può essere effettuata con i contributi dovuti alla Gestione separata o con altri tributi, sempre tramite modello F24, anche a saldo zero. I crediti non compensati devono essere richiesti a rimborso online tramite il servizio dedicato nel sito INPS. Anche per i professionisti, le somme a credito riferite ad anni anteriori al 2014 devono essere richieste a rimborso o con istanza di autoconguaglio.

Punti principali

Ambito e soggetti tenuti al quadro RR

Il quadro RR del modello Unico PF 2016 deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. La disciplina è richiamata in coordinamento con gli artt. 10 e 18 del d.lgs. 241/1997, che impongono di determinare i contributi in dichiarazione e di versarli agli stessi termini delle imposte sui redditi.

Sezione I: artigiani e commercianti

Per l’anno 2015 devono compilare la sezione I i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci con propria posizione assicurativa, anche per i familiari collaboratori. La base imponibile comprende il reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF, al netto di eventuali perdite pregresse, con integrazione dei redditi derivanti da partecipazioni in S.r.l. o società in trasparenza e somma dei dati esposti nei quadri RF, RG, RH e RS secondo le indicazioni riportate. Sono indicati anche i criteri per i contribuenti in regime di vantaggio e per il regime contributivo agevolato, nonché la gestione del contributo sul minimale e della codeline in F24.

Sezione II: Gestione separata professionisti

La sezione II riguarda i professionisti che svolgono attività ex art. 53, comma 1, TUIR e sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata. Sono esclusi i professionisti già obbligati a casse autonome con contributo soggettivo o soggetti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per i liberi professionisti la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati, compresi quelli in forma associata e quelli relativi ai regimi di vantaggio o forfettario, con rinvio ai quadri RE, RH e LM e alle regole sui redditi già assoggettati a contribuzione da altri sostituti o gestioni.

Determinazione della base imponibile e casi particolari

La circolare dettaglia i codici da indicare per tenere conto di redditi che concorrono o meno alla base contributiva: codice 2 per redditi da amministratori locali, codice 3 per alcune tipologie di redditi assimilati e di lavoro autonomo occasionale, codice 4 per assegni di ricerca, dottorato e compensi a medici specializzandi, codice 5 per redditi da lavoro autonomo soggetti a Casse diverse dalla Gestione separata. È precisato che tali redditi incidono sul massimale annuo 2015 pari a 100.324,00 euro e che l’indennità di maternità, pur rilevando fiscalmente, non può essere sottratta dalla base imponibile previdenziale.

Versamenti, scadenze e maggiorazione dello 0,40%

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze delle imposte sui redditi: entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016 per saldo 2015 e primo acconto 2016, e entro il 30 novembre 2016 per il secondo acconto 2016. Per i versamenti effettuati tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 va applicata la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da versare separatamente con le causali API, CPI o DPPI, a seconda della gestione.

Rateizzazione

Per artigiani e commercianti la rateazione è ammessa solo sui contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, mentre i contributi sul minimale restano esclusi. Per i professionisti della Gestione separata la rateazione può riguardare sia il saldo 2015 sia il primo acconto 2016. La prima rata scade con il termine del saldo o dell’acconto differito, le successive secondo il modello Unico PF 2016, e il piano deve comunque concludersi entro novembre 2016. Gli interessi seguono le stesse regole di esposizione separata e, se la prima rata è pagata tra il 16 giugno e il 18 luglio, comprendono anche la maggiorazione dello 0,40%.

Compensazione e rimborsi

La compensazione tramite F24 è ammessa solo per somme versate in eccedenza riferite alla contribuzione richiesta con modelli di pagamento emessi nel 2015. Per artigiani e commercianti i crediti del quadro RR possono essere utilizzati in F24 con periodo di riferimento 2015; i crediti relativi al 2014 già compensati prima della dichiarazione devono essere riportati nelle apposite colonne del quadro RR. Per i professionisti della Gestione separata si possono compensare i crediti indicati nel quadro RR delle dichiarazioni 2015 e 2016, con obbligo di usare il modello F24 e indicare il corretto periodo di riferimento. Per i crediti non compensati è prevista l’istanza di rimborso online; per le annualità antecedenti il 2014 è richiesto il rimborso o l’autoconguaglio.

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