Cassazione Civile, Ordinanza n. 15115/2025 del 06/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto bancario articolato in un contratto di conto corrente con apertura di credito e in un contratto di mutuo, ritenuti dal giudice di merito collegati tra loro sotto il profilo teleologico. Il Tribunale aveva ritenuto legittima la risoluzione del mutuo per clausola risolutiva espressa collegata al mancato pagamento anche parziale di una rata, nonché legittimo il recesso della banca dal conto corrente ai sensi delle condizioni contrattuali richiamate, escludendo che la risoluzione del conto travolgesse l'intera operazione negoziale; aveva inoltre ritenuto tardiva e comunque non provata la specificazione del danno. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., osservando che i motivi erano generici e non investivano tutte le rationes della decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1813 e 1842-1852 c.c. per avere la Corte d'appello ravvisato un collegamento negoziale tra conto corrente e mutuo, nonostante la diversa natura dei contratti; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita non percepibilità del fondamento della decisione; 3) violazione degli artt. 2267-2291 c.c. per avere la Corte ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta in proprio e non quale rappresentante della società; 4) violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. per avere ritenuto non censurata l'autonoma ratio della mancanza di prova del danno. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali motivi attingevano il merito, ma non aggredivano la preliminare ratio in rito dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, che costituiva la ragione decisiva della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, poiché la sentenza di appello si era limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto censurare in via prioritaria e specifica tale statuizione in rito, deducendo l'eventuale erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. Solo così sarebbe stato possibile riesaminare il merito delle domande. Invece i motivi di ricorso contestavano direttamente profili di merito (collegamento negoziale, danno, rappresentanza) senza scalfire la ratio processuale decisiva. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere motivi specifici; se i motivi sono generici o non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, l'impugnazione è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge sostanziale non è sufficiente quando la sentenza impugnata sia fondata su una autonoma ragione processuale non aggredita dal ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione del vizio di nullità della sentenza o del procedimento deve colpire la reale ratio decidendi processuale della decisione impugnata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio motivazionale/di nullità denunciato dal ricorrente, ma ritenuto non dirimente perché non investiva la ragione di inammissibilità dell'appello.
art. 1813 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto di mutuo e il preteso collegamento con il conto corrente.
artt. 1842-1852 c.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina del conto corrente e dell'apertura di credito.
artt. 2267-2291 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione/rappresentanza nell'impugnazione in relazione alla società.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Richiamato per contestare la tardività della specificazione del danno nella memoria istruttoria, ma la questione è rimasta assorbita dalla ratio processuale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il ricorso per cassazione deve anzitutto censurare quella autonoma ratio processuale; la critica al merito è insufficiente se non si supera prima la statuizione di rito.
- La deduzione di violazioni di norme sostanziali non consente l'esame del merito se la decisione impugnata si fonda esclusivamente su una ragione processuale non aggredita in modo specifico.
- L'onere di impugnazione richiede che i motivi si confrontino con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione; la mancata censura anche di una sola di esse rende il ricorso inidoneo a ottenere la cassazione.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità dell'appello, il giudice di legittimità non può riesaminare i profili di merito se la parte non deduce preliminarmente l'erroneità della valutazione di inammissibilità.
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