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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31698/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino della Costa d'Avorio aveva chiesto in via gradata lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito perché, dopo la morte del padre, alcuni zii volevano impossessarsi dei beni di famiglia, avrebbero ucciso la madre e il fratello e avrebbero minacciato anche lui. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti di protezione anche alla luce della situazione del Paese d'origine. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha censurato solo il diniego della protezione umanitaria, deducendo violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, perché il giudice di merito non avrebbe considerato la sua giovanissima età al momento dell'espatrio, la mancata verifica dell'attuale disponibilità dei beni nel Paese d'origine, la mancanza di legami familiari e sociali e la propria integrazione lavorativa in Italia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che la domanda di protezione umanitaria proposta prima dell'entrata in vigore della disciplina del d.l. 113/2018 va valutata secondo la normativa vigente al momento della domanda. Nel merito della censura, ha ritenuto che il ricorrente mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto, contrapponendo la propria versione a quella già esaminata con motivazione adeguata dal Tribunale. Il giudice di merito aveva infatti considerato la documentazione medica e lavorativa prodotta e aveva escluso una condizione di vulnerabilità all'esito del giudizio comparativo, valorizzando anche il patrimonio immobiliare e i legami familiari ancora esistenti nel Paese di origine. La giovane età del richiedente al momento dell'espatrio, da sola, non è stata ritenuta decisiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    violazione e falsa applicazione

    La protezione umanitaria va valutata secondo la disciplina vigente al momento della domanda, per le istanze proposte prima dell'entrata in vigore della riforma del 2018.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente

    La doglianza non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito con motivazione ritenuta adeguata.

  • d.l. n. 113 del 2018

    entrata in vigore il 5/10/2018

    La nuova disciplina non si applica alle domande di protezione umanitaria presentate prima della sua entrata in vigore.

  • L. n. 132 del 2018

    È la legge di conversione del d.l. n. 113 del 2018 richiamata ai fini della disciplina temporale applicabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro dell'importo aggiuntivo richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La domanda di protezione umanitaria proposta prima dell'entrata in vigore della riforma del 2018 deve essere esaminata alla luce della normativa vigente al momento della sua presentazione.
  • Il sindacato di legittimità non consente di trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito quando il giudice territoriale abbia esaminato gli elementi rilevanti con motivazione non apparente.
  • Ai fini della protezione umanitaria, il giudizio richiede una comparazione tra la situazione personale attuale del richiedente in Italia e quella che incontrerebbe nel Paese di origine, con verifica di eventuali specifiche condizioni di vulnerabilità.
  • La giovane età del richiedente al momento dell'espatrio, da sola, non integra automaticamente una condizione decisiva di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.
  • La valutazione della vulnerabilità può legittimamente considerare, tra gli altri elementi, la presenza di beni e legami familiari nel Paese di origine e l'effettivo inserimento lavorativo in Italia.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenzeImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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