Sentenza del 19/12/2018 n. 1273 - Comm. Trib. Prov. Torino
Concetto di corrispondenza ai fini dell'imposta di registro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'operazione non costituisse una vera rinuncia al credito, bensì una diversa destinazione dello stesso a favore della costituzione di un fondo di riserva societario. Tale qualificazione era stata desunta da una raccomandata sottoscritta unilateralmente dal socio, senza una distinta lettera di accettazione firmata dalla società destinataria. La controversia riguardava quindi la qualificazione giuridica dell'atto e la sua riconducibilità agli atti soggetti a imposta di registro.
La decisione
La tesi del contribuente non è stata accolta. La scrittura privata è stata considerata una rinuncia al credito soggetta a imposta di registro, poiché la diversa qualificazione come destinazione del credito a riserva non risultava adeguatamente provata. In particolare, la dichiarazione unilaterale del socio non era sufficiente a dimostrare la conclusione di un diverso accordo, mancando una formale accettazione della società secondo le regole sulla formazione del contratto e sull'efficacia degli atti recettizi.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 2, comma 1
Richiamato nel quadro delle disposizioni che individuano gli atti e i contratti soggetti a registrazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 3
Concorre a disciplinare l'assoggettamento a imposta degli atti aventi contenuto patrimoniale, tra cui quelli relativi alla rinuncia a diritti o crediti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 6
Richiamato con riferimento ai criteri applicabili alla registrazione e alla tassazione degli atti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 9
Rileva per l'inquadramento tributario degli atti aventi contenuto diverso da quelli espressamente disciplinati, quando producano effetti patrimoniali.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 10
Richiamato nell'ambito della disciplina della registrazione degli atti e dei relativi effetti fiscali.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, comma 1, lettera a), n. 5
Individua il trattamento degli atti societari e delle operazioni aventi effetti sul patrimonio della società, nel cui ambito è stata valutata la rinuncia al credito.
Codice civile, art. 1326, comma 1
Il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. La norma è stata utilizzata per evidenziare che una dichiarazione unilaterale non dimostra, da sola, l'esistenza di un accordo bilaterale.
Codice civile, art. 1334
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. La norma rileva per distinguere l'efficacia della rinuncia dalla prova di un diverso accordo societario.
Codice civile, art. 1335
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria. Il semplice invio o ricevimento della comunicazione non equivale necessariamente alla prova dell'accettazione di un diverso negozio.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro conta il contenuto giuridico ed economico effettivo dell'atto, non soltanto la denominazione attribuita dalle parti o la qualificazione successivamente prospettata dal contribuente.
- La rinuncia del socio a un credito verso la società costituisce, in linea generale, un atto con effetti patrimoniali rilevanti e può essere soggetta a imposta di registro.
- Per sostenere che una rinuncia sia stata sostituita da un conferimento, da un versamento a riserva o da altra operazione societaria, occorre una documentazione coerente e idonea a dimostrare l'accordo della società, non una mera dichiarazione unilaterale del socio.
- Quando si invoca l'esistenza di un accordo bilaterale, è necessario provare proposta, accettazione e conoscenza dell'accettazione secondo le regole generali sulla conclusione del contratto.
- La qualificazione fiscale di un atto può essere contestata solo se la diversa natura dell'operazione è supportata da elementi documentali oggettivi, contemporanei e coerenti con la contabilità e con le deliberazioni societarie.
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