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Sentenza

Sentenza n. 787/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - della determinazione n. 84 del 27.2.2026 – reg. gen. 279 del 5.3.2026 - non comunicata - con cui il Comune di Pulsano ha aggiudicato “l’appalto denominato…Realizzazione di ampliamento asilo nido presso la Scuola Primaria Carlo Collodi CUP: F95E25000040006 CIG: B93DCFE8A4 in favore del concorrente EDIL MAG ARKE’ SRL”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 4.5.2026, per l’annullamento - dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo anche in ragione degli ulteriori motivi dedotti nel presente atto di motivi aggiunti, nonché dell’avviso “esito di gara” prot. n. 9478, trasmesso solo in data 17.4.2026.

Giustizia amministrativa202600263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di aggiudicazione dell’appalto per l’ampliamento di un asilo nido in favore dell’impresa controinteressata, nonché l’avviso di esito della gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha contestato l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata, inizialmente esclusa per la mancanza della firma digitale di un tecnico abilitato sugli elaborati dell’offerta tecnica e successivamente riammessa dalla Commissione. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 70 e 107 del d.lgs. 36/2023, la violazione della lex specialis e dell’art. 10 del disciplinare, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza ed erronea valutazione dei presupposti. La ricorrente ha sostenuto che la stazione appaltante non potesse disapplicare la clausola del disciplinare che prevedeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’offerta tecnica e della proposta migliorativa da parte di un tecnico abilitato. Con i motivi aggiunti ha dedotto che la documentazione dell’aggiudicataria non recava neppure una valida firma autografa, ma soltanto una scansione per immagine della sottoscrizione del tecnico, priva di autonoma efficacia giuridica. Sono state inoltre respinte le eccezioni di tardività del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti: la riammissione endoprocedimentale non era immediatamente lesiva e il termine decorreva dall’aggiudicazione; per i motivi aggiunti il termine decorreva dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti ai sensi degli artt. 36 e 90 del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo, poiché la riammissione dell’aggiudicataria era un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo e l’interesse a ricorrere si era attualizzato con l’aggiudicazione; inoltre, l’aggiudicazione non era stata comunicata prima del 17 aprile 2026. Ha ritenuto tempestivi anche i motivi aggiunti, perché il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione ex art. 90 del d.lgs. 36/2023 o dalla messa a disposizione degli atti ex art. 36, non dal momento in cui il concorrente avrebbe potuto proporre un’istanza di accesso. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 10 del disciplinare come una clausola escludente chiara e legittima, volta a garantire la serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche mediante l’assunzione di responsabilità da parte di un tecnico abilitato. Ha accertato che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non recava né la firma digitale del tecnico né una firma autografa, ma una mera immagine digitalizzata della sottoscrizione, priva di disciplina e di valore legale e non idonea a garantire l’imputabilità dell’offerta. La carenza riguardava un elemento sostanziale dell’offerta tecnica e non era sanabile mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis. L’inciso del disciplinare sulla sanabilità del difetto di sottoscrizione è stato riferito alla firma dell’operatore economico e non alla sottoscrizione tecnica richiesta per la proposta progettuale. Il TAR ha quindi annullato la determina di aggiudicazione, ritenendo che l’impresa controinteressata dovesse essere esclusa. Non ha pronunciato sul subentro o sulla dichiarazione di inefficacia del contratto, poiché il contratto non era stato stipulato. Il Comune e l’aggiudicataria sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    Il termine di trenta giorni per la proposizione di motivi aggiunti decorre o “dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici” oppure “dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”.

    Nel contenzioso sugli appalti, il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla messa a disposizione degli atti di gara, collegandosi alla conoscenza effettiva o alla possibilità concreta di conoscenza degli atti.

  • art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili [...] contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione; agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti [...] sono resi reciprocamente disponibili [...] anche le offerte dagli stessi presentate.

    La messa a disposizione degli atti sulla piattaforma costituisce, insieme alla comunicazione ex art. 90, il momento legale dal quale può decorrere il termine di impugnazione.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione [...] l’aggiudicazione e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto [...] a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara.

    La comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

  • art. 70, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Sono inammissibili le offerte non conformi ai documenti di gara.

    La non conformità dell’offerta alle prescrizioni vincolanti della lex specialis ne impedisce l’ammissione.

  • art. 107 d.lgs. 36/2023

    L’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara.

    La conformità dell’offerta ai documenti di gara costituisce requisito di ammissibilità.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per [...] sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità [...] con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

    Il soccorso istruttorio riguarda la documentazione amministrativa e non può integrare o sanare carenze degli elementi documentali costitutivi dell’offerta tecnica o economica.

  • art. 124, comma 1, c.p.a.

    Non occorre pronunciarsi sull’inefficacia del contratto e sul subentro quando il contratto non è stato stipulato.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prescrive, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’offerta tecnica o della proposta progettuale da parte di un tecnico abilitato, tale requisito è legittimo se funzionale a garantire la serietà, la sostenibilità e l’assunzione di responsabilità tecnica delle soluzioni offerte.
  • La mera scansione o immagine digitale di una firma autografa apposta su altro documento non equivale né a una firma autografa né a una firma digitale: non costituisce una sottoscrizione disciplinata dall’ordinamento e non garantisce l’imputabilità dell’offerta al presunto firmatario.
  • La mancanza della sottoscrizione del tecnico abilitato sugli elementi costitutivi dell’offerta tecnica integra una carenza sostanziale e non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per integrare o modificare l’offerta tecnica o economica.
  • La riammissione di un concorrente escluso, quando la gara è ancora in corso e non è ancora intervenuta l’aggiudicazione, costituisce di regola un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo per gli altri concorrenti; l’interesse a impugnare si attualizza con l’aggiudicazione in favore del concorrente riammesso.
  • Nel rito appalti, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 36/2023 oppure dalla messa a disposizione degli atti ai sensi dell’art. 36 dello stesso decreto; non è necessario differire il termine sulla base della tempestività o meno di un’istanza di accesso agli atti.
  • La clausola della lex specialis che consente di sanare il difetto di sottoscrizione dell’offerta deve essere interpretata sistematicamente e può riferirsi alla sottoscrizione dell’operatore economico, non alla distinta sottoscrizione tecnica richiesta, a pena di esclusione, per la proposta progettuale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDecadenza e tardivitàSoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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