Ordinanza n. 10/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'informativa interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Avellino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Il provvedimento prefettizio si fondava su una pluralità di vicende penali riguardanti il legale rappresentante, ritenute indicative di un modus operandi improntato all'illegalità e all'abusivismo, incluso il contestato reato di turbata libertà degli incanti in concorso; su frequentazioni conviviali e rapporti di cointeressenza con soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata locale e con il fratello di un sindaco il cui consiglio comunale era stato sciolto per permeabilità ai condizionamenti mafiosi; nonché su un rapporto commerciale di subappalto con un'impresa collegata a un soggetto imputato di concorso esterno in associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. La ricorrente ha inoltre invocato l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto che la pluralità degli elementi valorizzati nell'informativa, considerati globalmente, fosse oggettivamente rivelatrice e idonea a fondare, secondo la regola del più probabile che non, il ragionevole convincimento circa il pericolo concreto di infiltrazione mafiosa nell'impresa. Ha ritenuto allo stato incompatibile l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla massima anticipazione della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa rispetto all'interesse privato alla prosecuzione dei rapporti con la pubblica amministrazione. Ha quindi escluso, allo stato, la sussistenza delle condizioni cautelari di cui all'art. 55 c.p.a. e ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
ad un sommario esame, non appaiono sussistere le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza, allo stato del sommario esame, dei relativi presupposti.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
incompatibile con l’invocata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011
Il quadro indiziario complessivo è stato ritenuto non compatibile, allo stato degli atti, con l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.
Massime di principio
- Ai fini della legittimità dell'informativa interdittiva antimafia, una pluralità di elementi indiziari, anche relativi a vicende penali non definite con condanna, può essere valutata unitariamente quando, secondo la regola del più probabile che non, renda concreto e ragionevole il pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa.
- La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa può fondarsi anche su rapporti di frequentazione, cointeressenza e relazioni commerciali con soggetti collegati alla criminalità organizzata, purché tali elementi concorrano a formare un quadro inferenziale complessivo oggettivamente rivelatore.
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un'informativa interdittiva antimafia, il bilanciamento degli interessi può attribuire prevalenza all'interesse pubblico alla massima anticipazione della prevenzione antimafia rispetto all'interesse privato alla prosecuzione dei rapporti con la pubblica amministrazione.
- Quando il quadro indiziario complessivo risulta incompatibile con le misure di prevenzione collaborativa, non sussistono, allo stato degli atti, i presupposti per accordare la tutela cautelare contro l'informativa interdittiva.
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